Sentenza del 22/04/2015 n. 8155 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la determinazione del reddito d'impresa e del volume d'affari dichiarati per il 1998, derivanti dalla cessione dell'azienda, sostenendo l'esistenza di maggiori ricavi e quindi di maggiore IVA e IRPEF. I contribuenti sostenevano invece che, in occasione della cessione, le merci di magazzino erano state vendute con uno sconto del 70% rispetto al costo e che il metodo dell'Ufficio, basato sulla media aritmetica dei ricarichi applicata a un numero limitato di fatture, non rappresentava la realtà commerciale di merci disomogenee. In Cassazione l'Agenzia contestava inoltre la rilevanza del giudicato favorevole formatosi in una causa riguardante il socio G.M.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti per connessione e ha rigettato entrambi i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto vincolante, con efficacia riflessa, il giudicato favorevole formatosi sull'assenza di maggior reddito d'impresa della società, estendendone gli effetti agli altri soci e alle controversie collegate. È stato inoltre affermato che, nelle società di persone, l'accertamento del reddito comune alla società e ai soci deve svolgersi unitariamente, con partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 8.200 euro oltre 150 euro di esborsi per la causa relativa alla società e in 5.000 euro oltre 150 euro di esborsi per quella relativa ai soci, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 T.U.I.R.
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
La norma stabilisce il principio di trasparenza fiscale: il reddito accertato alla società si riflette automaticamente sui soci. Per questo, quando è contestato il reddito comune, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
Si procede "con un unico atto" ai fini delle imposte dovute dalla società e dai singoli soci.
Quando la pretesa riguarda esclusivamente il reddito di partecipazione derivante dall'accertamento del reddito della società, l'Amministrazione dovrebbe utilizzare un atto impositivo unitario notificato a società e soci, evitando il frazionamento in avvisi sostanzialmente identici.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario.
Se la controversia riguarda elementi comuni alla fattispecie impositiva di società e soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio. La violazione determina, di regola, la nullità del processo, salvo che la riunione dei giudizi separati abbia già garantito effettivamente il contraddittorio.
Art. 1306 c.c.
Il coobbligato può avvalersi della sentenza favorevole pronunciata nei confronti di altro coobbligato, salvo che vi sia un giudicato sfavorevole già formatosi nei suoi confronti.
La Corte ha applicato analogicamente il principio del giudicato riflesso: il giudicato favorevole ottenuto da un socio può essere invocato dagli altri soggetti coinvolti quando riguarda il medesimo presupposto impositivo comune.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato normalmente opera entro i limiti soggettivi delle parti, ma nel contenzioso tributario relativo a una fattispecie unitaria può produrre effetti favorevoli riflessi verso altri litisconsorti, senza pregiudicarli.
Art. 274 c.p.c.
Norma sulla riunione delle cause connesse.
Le cause connesse possono e, in situazioni come questa, devono essere riunite per assicurare una decisione coerente e prevenire giudicati contraddittori.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Principio della ragionevole durata del processo.
La riunione dei giudizi separati può evitare la regressione del processo e la rinnovazione di attività processuali non necessarie, quando il contraddittorio sia stato sostanzialmente garantito.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario che si riflette automaticamente sui soci costituisce una fattispecie unitaria: società e soci devono essere coinvolti nel medesimo giudizio quando contestano il presupposto comune.
- Un giudicato definitivo favorevole ottenuto dalla società o da un socio sull'inesistenza del maggior reddito d'impresa può essere invocato dagli altri soci nelle cause collegate, purché riguardi gli stessi fatti e presupposti fiscali.
- L'effetto favorevole del giudicato non opera se il contribuente ha già subito un giudicato sfavorevole definitivo sulla propria posizione.
- L'Amministrazione non può normalmente frazionare in molteplici avvisi identici una pretesa basata esclusivamente sul reddito societario imputato per trasparenza: l'accertamento deve essere unitario, salvo che nei confronti dei soci siano contestati anche redditi personali diversi.
- La riunione di procedimenti separati può sanare, in concreto, le esigenze di partecipazione e di coerenza processuale, se tutte le parti conoscono gli atti, hanno svolto difese sostanzialmente identiche e le controversie sono state trattate con decisioni coerenti.
- IVA e imposte sui redditi restano tributi distinti e fondati su rapporti impositivi autonomi; tuttavia, quando l'accertamento è fondato su elementi comuni e non è realisticamente separabile, anche la pretesa IVA può essere trattata insieme alla controversia sul reddito.
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