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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-220/21

Order of the Vice-President of the Court of 24 June 2021. — ratiopharm GmbH and Others v European Commission. — Appeal – Intervention – Second paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Interest in the result of the case – Public health – Medicinal products for human use – Regulation (EC) No 726/2004 – Directive 2001/83/EC – Decision granting marketing authorisation for the medicinal product for human use Dexmedetomidine Accord – dexmedetomidine – Dismissal. — Case C-220/21 P(I)

Giurisprudenza europea62021CO0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte ha respinto l’appello di alcune imprese farmaceutiche contro l’ordinanza del Tribunale che aveva negato loro l’intervento in una causa di annullamento relativa a un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico. La Corte ha ribadito che l’interesse richiesto dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto deve essere diretto, certo ed esistente e deve poter incidere sulla posizione giuridica del richiedente. Ha anche rilevato che l’appello era, per parte sua, inammissibile perché non chiedeva l’annullamento della decisione impugnata.

Ricorso contro il rigetto dell’intervento: nozione di interesse al risultato della causa ex articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte e inammissibilità della domanda di intervento delle imprese titolari di AIC per un generico di dexmedetomidina.

La questione giuridica

Se società titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali generici a base di dexmedetomidina possano intervenire, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, in un ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione che ha autorizzato un altro medicinale generico, e se l’appello fosse ammissibile pur non mirando espressamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Principio di diritto

Per essere ammesso a intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione occorre un interesse diretto ed esistente al risultato della causa, cioè alla decisione di merito che sarà pronunciata nel dispositivo: tale interesse non può ridursi a una mera somiglianza di situazione economico-regolatoria con una parte del processo. Poiché la decisione impugnata era rivolta soltanto ad Accord e non incideva, di per sé, sulla posizione giuridica delle società Teva, il rigetto della domanda di annullamento proposta da Orion non avrebbe potuto alterare la loro posizione, sicché l’intervento è stato correttamente negato; inoltre l’appello è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui non chiedeva espressamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 164 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/83/CE

Interesse all’intervento in una causa farmaceutica relativa a Dexmedetomidine Accord

Si tratta di un’ordinanza su appello, resa dal Vicepresidente della Corte ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto, in una controversia concernente il rigetto di una domanda di intervento dinanzi al Tribunale. Il contenzioso ruota attorno a un’autorizzazione all’immissione in commercio concessa dalla Commissione per un medicinale generico a base di dexmedetomidina.

Parti e contesto del procedimento principale

Nel procedimento principale davanti al Tribunale, Orion Oyj aveva chiesto l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 942 final, del 13 febbraio 2020, che autorizzava il medicinale "Dexmedetomidine Accord – dexmedetomidine". La Commissione era convenuta in primo grado. Le società ratiopharm e le diverse società Teva avevano chiesto di intervenire a sostegno della Commissione, ma la loro domanda era stata respinta dal Presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale.

Fatti rilevanti

Il Tribunale aveva ricostruito che l’autorizzazione concessa ad Accord si fondava su due medicinali di riferimento, Dexdor e Precedex, entrambi contenenti il principio attivo dexmedetomidine. Aveva inoltre osservato che Dexmedetomidine Accord era un medicinale generico ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE e che il riferimento a Precedex era stato ritenuto possibile in quanto appartenente alla stessa autorizzazione globale ex articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Questioni sottoposte alla Corte

Le ricorrenti sostenevano, in sostanza, di avere un interesse diretto e specifico al risultato della causa, poiché anche le loro autorizzazioni nazionali per medicinali generici a base di dexmedetomidina si sarebbero fondate su presupposti normativi analoghi a quelli contestati da Orion. Sostenevano inoltre che la causa principale e un rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte danese riguardassero le stesse questioni interpretative, sicché l’esito del giudizio del Tribunale avrebbe potuto incidere indirettamente anche sulla loro posizione in Danimarca.

Normativa e criteri applicati

La Corte richiama la seconda frase dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, secondo cui chiunque può intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione se dimostra un interesse nel risultato della causa. Ricorda inoltre che tale interesse deve essere:

  • diretto ed esistente;
  • riferito alla decisione finale richiesta nel dispositivo;
  • tale da poter modificare la posizione giuridica dell’aspirante interventore.

Richiama anche l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, per cui l’appello deve mirare all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale.

Ragionamento della Corte sull’interesse ad intervenire

La Corte rileva che le ricorrenti si limitavano a invocare la somiglianza della loro situazione con quella di Accord, titolare dell’autorizzazione contestata. Tuttavia, la decisione impugnata dal ricorso di annullamento era indirizzata esclusivamente ad Accord, le ricorrenti non vi erano menzionate e l’atto era applicabile soltanto alle caratteristiche del prodotto di cui all’allegato I.

Perciò, qualunque fosse l’esito del ricorso di Orion, il dispositivo della futura decisione del Tribunale non sarebbe stato, di per sé, idoneo a modificare la posizione giuridica delle società Teva e ratiopharm. La Corte conclude quindi che il Tribunale aveva correttamente negato l’esistenza di un interesse diretto ed esistente al risultato della causa.

Inammissibilità parziale dell’appello e della domanda di rettifica

La Corte aggiunge che il gravame era formulato in modo difettoso, poiché non chiedeva espressamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitandosi a sostenere che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto e che le ricorrenti dovessero essere autorizzate a intervenire. In base all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, tale formulazione rendeva l’appello manifestamente inammissibile.

Quanto alla domanda di rettifica ai sensi dell’articolo 164 del regolamento di procedura del Tribunale, la Corte osserva che essa era stata proposta impropriamente dinanzi alla Corte di giustizia e che, comunque, non poteva essere accolta nel contesto del giudizio di impugnazione.

Decisione

La Corte respinge integralmente l’appello. Dispone inoltre che ciascuna parte sopporti le proprie spese, poiché né Orion né la Commissione avevano chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese.

Principio che emerge

L’interesse richiesto per l’intervento ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto non può fondarsi sulla sola identità o analogia economico-regolatoria tra la posizione del richiedente e quella di una parte del processo: è necessario che l’esito della causa sia idoneo a incidere direttamente sulla sua posizione giuridica. Nel caso di specie, poiché la decisione impugnata riguardava solo Accord, le società Teva e ratiopharm non potevano essere ammesse a intervenire.

Come è indicizzato

Materieintervento nel processocontenzioso farmaceuticoautorizzazione all'immissione in commerciomedicinali genericiprocedura d’impugnazione

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