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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-219/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 24 June 2021. — Olimp Laboratories sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-219/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto, con ordinanza motivata, la richiesta di ammettere l’impugnazione proposta da Olimp Laboratories contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione su marchio UE. Ha ritenuto che i tre argomenti dedotti non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: domanda di autorizzazione a procedere respinta per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per impugnazione sollevasse, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto: (i) alla valutazione del rischio di confusione tra marchi; (ii) all’ammissibilità di taluni elementi probatori nuovi dinanzi al Tribunale; (iii) alla rilevanza della prassi decisionale precedente di EUIPO e dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

Principio di diritto

Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a procedere se la domanda ex articolo 170a del regolamento di procedura non dimostra in modo chiaro, preciso e completo che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non è sufficiente contestare l’apprezzamento fattuale del rischio di confusione, invocare in modo non puntuale una presunta divergenza con la giurisprudenza, criticare l’irricevibilità di elementi probatori nuovi senza mostrare una reale contraddizione con precedenti pertinenti, o richiamare la prassi decisionale di EUIPO, poiché la legalità delle decisioni si valuta solo alla luce del regolamento applicabile e della giurisprudenza dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 76(1) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009

Impugnazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione a procedere

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che determina se le impugnazioni possano procedere, in un ricorso avverso una sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione dinanzi a EUIPO. La Corte ha esaminato esclusivamente se il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Parti e oggetto della controversia

Il ricorso è stato proposto da Olimp Laboratories sp. z o.o. contro EUIPO; interveniente in primo grado era OmniVision GmbH. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 27 gennaio 2021, che aveva confermato la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione relativo al marchio "Hydrovision".

Quadro normativo

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto:

  • dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordina la procedibilità di taluni ricorsi all’autorizzazione preventiva della Corte;
  • dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda specifica e motivata, contenente tutti gli elementi necessari per dimostrare che l’impugnazione solleva una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Quanto al merito delle censure, la Corte richiama anche:

  • l’articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009, sul rischio di confusione tra marchi;
  • l’articolo 76(1) del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato con l’articolo 65 dello stesso regolamento, sul sindacato del Tribunale e sull’oggetto del giudizio.

Motivi addotti a sostegno della richiesta di autorizzazione

La ricorrente ha articolato tre argomenti principali per sostenere che l’impugnazione fosse meritevole di esame:

  • un supposto errore del Tribunale nella valutazione del rischio di confusione tra i segni, in particolare per la presunta sovrastima dell’elemento comune "vision" e per la qualificazione del carattere distintivo di altri elementi verbali e figurativi;
  • un presunto errore nell’avere dichiarato irricevibili taluni documenti relativi al carattere distintivo debole dell’elemento "hylo", per il fatto che tali elementi erano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale;
  • la dedotta deviazione del Tribunale rispetto alla prassi decisionale di EUIPO, con lesione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare, in modo completo e preciso, che la questione posta dall’impugnazione è significativa per i fini dell’articolo 58a dello Statuto. Non basta allegare in astratto un errore di diritto: la domanda di autorizzazione deve indicare chiaramente la norma o la giurisprudenza violata, l’errore asserito, il nesso con l’esito della sentenza impugnata e le ragioni concrete per cui la questione supera il mero interesse del caso concreto.

Sulla prima censura, la Corte osserva che la ricorrente non ha spiegato in modo sufficientemente chiaro come la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la giurisprudenza citata, in particolare con le sentenze Hansson e Primart. Inoltre, le argomentazioni svolte si risolvono in larga parte in una contestazione dell’apprezzamento fattuale del Tribunale sul rischio di confusione, profilo che non può di per sé integrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Sulla seconda censura, la Corte rileva che la ricorrente non ha dimostrato con sufficiente precisione una reale contraddizione tra la sentenza impugnata e la sentenza Primart. Quest’ultima riguardava l’ammissibilità di un argomento nuovo, mentre il caso in esame concerneva l’irricevibilità di documenti nuovi; la ricorrente non ha chiarito perché tale differenza avrebbe dovuto condurre a una diversa conclusione sul piano del filtro di procedibilità.

Sulla terza censura, la Corte richiama il principio secondo cui la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso di EUIPO si valuta unicamente alla luce del regolamento applicabile, come interpretato dai giudici dell’Unione, e non in base alla prassi precedente di EUIPO. Pertanto, l’asserita divergenza rispetto a precedenti decisioni amministrative non è idonea, di per sé, a dimostrare la sussistenza di una questione significativa ai fini dell’articolo 58a dello Statuto.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi autorizzata a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio desumibile

Nel filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di decisioni EUIPO, il ricorrente deve fornire una dimostrazione puntuale e completa della rilevanza sistemica della questione sollevata; in mancanza, la Corte respinge la richiesta senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneammissibilità delle prove in giudizioaccesso all’impugnazione

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