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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-550/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 giugno 2021. — EV contro Obras y Servicios Públicos S.A. e Acciona Agua, S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 14 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti “fijos de obra” – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente. — Causa C-550/19

Giurisprudenza europea62019CJ0550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia spagnola in materia di contratti a termine nel settore edile e trasferimento di personale in un appalto pubblico. Esclude la non applicabilità della clausola 4 e concentra l’analisi sulla clausola 5 dell’accordo quadro, ritenendo che la disciplina dei «fijos de obra» possa integrare abuso se consente rinnovi per soddisfare esigenze permanenti. Quanto al trasferimento, la Corte ritiene compatibile con la direttiva 2001/23 la limitazione dei diritti trasferiti a quelli derivanti dall’ultimo contratto, a condizione che non vi sia un peggioramento della posizione del lavoratore per il solo fatto del trasferimento.

Compatibilità con il diritto UE della disciplina spagnola dei contratti a termine nel settore edile («fijos de obra») e della limitazione, nei trasferimenti di personale, dei diritti trasmessi al solo ultimo contratto.

La questione giuridica

Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa/contrattazione collettiva che consente la successione di contratti a termine «fijos de obra» nel settore edile, senza un limite effettivo di durata complessiva o di rinnovi e senza una vera ragione oggettiva; e se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 osti a una norma collettiva che, in caso di trasferimento di personale nell’ambito di appalti pubblici, limita i diritti e gli obblighi trasferiti a quelli derivanti dall’ultimo contratto con l’impresa uscente.

Principio di diritto

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro non osta a che spetti al giudice nazionale verificare se la disciplina settoriale spagnola sui contratti «fijos de obra» preveda misure effettive ed equivalenti di prevenzione e sanzione degli abusi, come un limite di durata complessiva o un’indennità di cessazione, ma osta a una sua applicazione che giustifichi il rinnovo indefinito di tali contratti solo perché ciascuno è concluso per un singolo cantiere, quando in concreto si soddisfano esigenze permanenti e durevoli di personale. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 non osta, invece, a una norma che nel trasferimento di personale limiti i diritti e gli obblighi trasferiti a quelli risultanti dall’ultimo contratto con l’impresa uscente, purché il lavoratore non sia posto, per effetto del trasferimento, in una posizione meno favorevole; tale verifica spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE

Contratti a termine nel settore edile e trasferimento di personale: compatibilità con il diritto UE

La Corte, con rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social no 14 de Madrid, si pronuncia su due profili distinti: da un lato, l’uso successivo dei contratti a termine cosiddetti «fijos de obra» nel settore edile spagnolo; dall’altro, la disciplina del trasferimento di personale nell’ambito di un appalto pubblico e la portata dei diritti che passano al nuovo operatore. La controversia oppone EV alla Obras y Servicios Públicos SA e ad Acciona Agua SA.

Fatti e procedimento principale

EV aveva concluso con la Obras y Servicios Públicos SA una serie di sei contratti successivi «fijos de obra» a partire dal 1996; l’ultimo risultava ancora in corso. Nel 2017, a seguito della riassegnazione di un appalto pubblico relativo alla manutenzione di reti idriche, Acciona Agua SA ha sostituito la precedente impresa e ha riassunto una parte essenziale del personale impiegato. EV ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità sin dal primo contratto e la declaratoria di rapporto a tempo indeterminato.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama:

  • la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare le clausole 4 e 5;
  • la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa, in particolare gli articoli 1 e 3;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali e riformulazione

Il giudice spagnolo interroga la Corte sulla compatibilità, con la clausola 4 dell’accordo quadro e con la direttiva 2001/23, delle disposizioni del contratto collettivo edile che: consentono la successione di contratti «fijos de obra» indipendentemente dalla durata; escludono l’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato in caso di successione di contratti o di trasferimento; e, nei trasferimenti di personale, limitano i diritti trasferiti a quelli risultanti dall’ultimo contratto con l’impresa uscente. La Corte osserva però che la vera questione relativa ai contratti a termine non riguarda la non discriminazione della clausola 4, bensì il possibile abuso oggetto della clausola 5 dell’accordo quadro.

Ragionamento della Corte sui contratti a termine

La Corte ricorda che la clausola 5 impone agli Stati membri di adottare almeno una misura effettiva tra tre possibili: ragioni obiettive per il rinnovo, durata massima complessiva, numero massimo di rinnovi. Tale clausola non impone in sé la trasformazione automatica dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma richiede una tutela effettiva contro gli abusi. Nel caso dei «fijos de obra», la Corte rileva che la disciplina collettiva consente contratti conclusi in successione e, in pratica, permette di soddisfare esigenze che possono essere permanenti e durevoli. La semplice circostanza che ogni contratto sia, in generale, collegato a un solo cantiere non basta a integrare una «ragione obiettiva» idonea a giustificare rinnovi successivi indefiniti. Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa applicabile, compresa l’eventuale indennità di cessazione, costituisca una misura adeguata o una norma equivalente di prevenzione e sanzione degli abusi.

Ragionamento della Corte sul trasferimento di personale

Quanto alla direttiva 2001/23, la Corte ribadisce che essa si applica anche ai casi di trasferimento di personale nell’ambito di appalti pubblici, quando un’entità economica conserva la propria identità e il nuovo operatore riassume una parte essenziale del personale, soprattutto nei settori fondati prevalentemente sulla manodopera. La disposizione collettiva che limita i diritti e gli obblighi trasferiti a quelli risultanti dall’ultimo contratto con l’impresa uscente non è di per sé contraria alla direttiva, poiché mira a garantire il mantenimento della posizione già acquisita dal lavoratore, senza introdurre automaticamente un miglioramento delle condizioni di lavoro. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare che tale disciplina non ponga il lavoratore in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro va interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale verificare se la disciplina dei «fijos de obra» e l’eventuale indennità di cessazione costituiscano misure adeguate o equivalenti contro gli abusi; in ogni caso, non è consentito considerare giustificato il rinnovo di tali contratti solo perché ciascuno è riferito a un singolo cantiere, se ciò consente di coprire esigenze permanenti e durevoli;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 non osta a una normativa nazionale che, nel trasferimento di personale nell’ambito di contratti pubblici, limiti i diritti e gli obblighi trasferiti a quelli derivanti dall’ultimo contratto con l’impresa uscente, purché il lavoratore non subisca un peggioramento per il solo effetto del trasferimento.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia conferma che, nei rapporti a termine, la valutazione dell’abuso resta centrata sulla sostanza dell’impiego e sull’effettività delle misure anti-abuso, non sulla mera etichetta contrattuale. In materia di trasferimento di personale, invece, la direttiva 2001/23 tutela il mantenimento della posizione già esistente, ma non impone il riconoscimento di diritti ulteriori rispetto a quelli maturati prima del trasferimento.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatoabuso di contratti a terminetrasferimento d'impresaappalti pubblicidiritti dei lavoratori

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