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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-12/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 giugno 2021. — DB Netz AG contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Corridoi internazionali per il trasporto merci ferroviario – Regolamento (UE) n.913/2010 – Articolo 13, paragrafo 1 – Istituzione di uno sportello unico per ciascun corridoio merci – Articolo 14 – Natura del quadro relativo all’assegnazione della capacità di infrastruttura sul corridoio merci definito dal comitato esecutivo – Articolo 20 – Organismi di regolamentazione – Direttiva 2012/34/UE – Articolo 27 – Procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura – Ruolo dei gestori dell’infrastruttura – Articoli 56 e 57 – Funzioni dell’organismo di regolamentazione e cooperazione tra organismi di regolamentazione. — Causa C-12/20

Giurisprudenza europea62020CJ0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la ripartizione delle competenze nei corridoi ferroviari merci tra comitato di gestione, gestore dell’infrastruttura e organismi nazionali di regolamentazione. La procedura di presentazione delle domande di capacità allo sportello unico deve essere disciplinata dal gestore dell’infrastruttura nel prospetto informativo della rete, mentre il controllo regolatorio su tali regole richiede cooperazione e consultazione tra le autorità nazionali coinvolte. Il quadro di assegnazione adottato dal comitato esecutivo non è invece qualificato come atto di diritto dell’Unione.

Corridoi ferroviari merci: competenza a disciplinare la procedura di domanda di capacità tramite sportello unico e cooperazione tra organismi di regolamentazione

La questione giuridica

Se, per le domande di capacità di infrastruttura presentate allo sportello unico dei corridoi merci, la disciplina della procedura di presentazione spetti al comitato di gestione del corridoio merci oppure al gestore dell’infrastruttura nel prospetto informativo della rete; se il controllo della relativa disciplina da parte dell’organismo nazionale di regolamentazione debba svolgersi secondo l’articolo 20 del regolamento n. 913/2010 o secondo la direttiva 2012/34, e con quali obblighi di cooperazione; e se il quadro di assegnazione della capacità definito dal comitato esecutivo ex articolo 14 del regolamento n. 913/2010 costituisca un atto di diritto dell’Unione vincolante.

Principio di diritto

La Corte afferma che, per le domande di capacità di infrastruttura presentate allo sportello unico di un corridoio merci, le regole sulla procedura di presentazione, incluso l’eventuale uso esclusivo di un sistema elettronico di prenotazione, rientrano nella competenza del gestore dell’infrastruttura e vanno inserite nel prospetto informativo della rete ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2012/34, non nel potere regolatorio del comitato di gestione del corridoio. Il controllo di tali regole da parte dell’organismo nazionale di regolamentazione è disciplinato dall’articolo 20 del regolamento n. 913/2010 e impone una cooperazione effettiva, con consultazione preventiva degli altri organismi di regolamentazione interessati al fine di giungere, per quanto possibile, a un approccio comune, ma senza necessità di consenso unanime. Inoltre, il quadro di assegnazione della capacità definito dal comitato esecutivo ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 913/2010 non costituisce un atto di diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 913/2010
  • Direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 913/2010
  • Articolo 14, paragrafi 1 e 9, regolamento (UE) n. 913/2010
  • Articolo 18, lettera c), regolamento (UE) n. 913/2010
  • Articolo 20, regolamento (UE) n. 913/2010
  • Articolo 27, paragrafi 1 e 2, direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 40, direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 55, direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 56, direttiva 2012/34/UE
  • Articolo 57, direttiva 2012/34/UE
  • Allegato IV, punto 3, lettera a), direttiva 2012/34/UE

Corridoi ferroviari merci: competenza sulle regole di domanda di capacità e cooperazione tra regolatori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in una controversia tra DB Netz AG e la Repubblica federale di Germania, relativa alla modifica del prospetto informativo della rete per disciplinare la presentazione delle domande di capacità di infrastruttura presso lo sportello unico dei corridoi merci. La Corte interpreta congiuntamente il regolamento (UE) n. 913/2010 e la direttiva 2012/34/UE, chiarendo la ripartizione di competenze tra comitato di gestione del corridoio, gestore dell’infrastruttura e organismi di regolamentazione.

Fatti e procedimento principale

DB Netz, gestore della rete ferroviaria tedesca, aveva notificato all’Agenzia federale delle reti una modifica del proprio prospetto informativo della rete per consentire, per le tracce ferroviarie prestabilite nei corridoi merci, la sola utilizzazione del sistema elettronico PCS, senza un modulo alternativo in caso di guasto tecnico. L’autorità di regolazione si era opposta alla modifica ritenendola potenzialmente discriminatoria, e il contenzioso è giunto dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 913/2010, segnatamente gli articoli 8, 12, 13, 14, 18 e 20;
  • la direttiva 2012/34/UE, in particolare gli articoli 27, 39, 40, 55, 56 e 57, oltre all’allegato IV. Viene altresì considerato il rapporto di continuità tra il regolamento n. 913/2010 e la disciplina generale della direttiva 2012/34 in materia di gestione dell’infrastruttura e assegnazione della capacità.

Prima questione: chi disciplina la procedura di presentazione delle domande

La Corte osserva che il regolamento n. 913/2010 attribuisce al comitato di gestione un ruolo di coordinamento e di organizzazione del corridoio merci, ma non gli conferisce il potere di determinare la procedura di presentazione delle domande di capacità presso lo sportello unico. Al contrario, la direttiva 2012/34 impone al gestore dell’infrastruttura di redigere e pubblicare il prospetto informativo della rete, che deve contenere le procedure di presentazione delle domande di capacità.

Da ciò deriva che la disciplina della procedura di domanda, anche quando coinvolge lo sportello unico del corridoio merci e l’uso di uno specifico sistema elettronico di prenotazione, spetta al gestore dell’infrastruttura nel proprio prospetto informativo della rete.

Ragionamento della Corte

Sul piano letterale, le disposizioni del regolamento n. 913/2010 elencano in modo espresso le misure attribuite al comitato di gestione e non comprendono la fissazione della procedura di domanda di capacità. Sul piano sistematico, il prospetto informativo della rete ha natura informativa e resta soggetto al controllo dell’organismo di regolamentazione ex articolo 56 della direttiva 2012/34, proprio perché il suo contenuto può incidere su non discriminazione e accesso.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui ogni domanda di capacità deve essere presentata conformemente al prospetto elaborato dal gestore dell’infrastruttura. L’obiettivo di cooperazione tra gestori dell’infrastruttura non giustifica lo spostamento della competenza normativa dal gestore al comitato di gestione.

Seconda questione: controllo del regolatore e cooperazione tra organismi nazionali

La Corte afferma che il controllo delle regole contenute nel prospetto informativo della rete, quando riguarda la procedura di domanda di capacità nello sportello unico dei corridoi merci, è disciplinato dall’articolo 20 del regolamento n. 913/2010. Tale disposizione impone agli organismi di regolamentazione di cooperare per monitorare la concorrenza nel corridoio merci e, in caso di reclamo o indagine d’ufficio, di consultare gli organismi degli altri Stati membri attraversati dal corridoio prima di decidere.

Ne consegue che l’autorità nazionale non può opporsi unilateralmente a tali regole senza rispettare gli obblighi di cooperazione e consultazione preventiva, dovendo cercare per quanto possibile un approccio comune. La Corte precisa però che non è necessario il consenso degli altri regolatori e che il regolatore nazionale non è vincolato dalle loro decisioni.

Quarta questione: natura del quadro di assegnazione definito dal comitato esecutivo

La Corte esclude che il quadro relativo all’assegnazione della capacità di infrastruttura, definito dal comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 913/2010, costituisca un atto di diritto dell’Unione. Il comitato esecutivo è un organo istituito dagli Stati membri interessati e non un’istituzione, organo o organismo dell’Unione.

La conseguenza è che tale quadro non vincola come fonte di diritto dell’Unione gli organismi nazionali di regolamentazione o i giudici nazionali. In ogni caso, esso non impedisce all’autorità nazionale di intervenire per rimediare a eventuali profili discriminatori nella procedura di presentazione delle domande presso lo sportello unico.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • le regole della procedura di presentazione delle domande di capacità presso lo sportello unico spettano al gestore dell’infrastruttura nel prospetto informativo della rete;
  • il controllo di tali regole da parte dell’organismo nazionale di regolamentazione è soggetto all’articolo 20 del regolamento n. 913/2010 e richiede cooperazione con gli altri regolatori dei Stati membri interessati;
  • il quadro di assegnazione della capacità definito dal comitato esecutivo non è un atto di diritto dell’Unione.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nei corridoi ferroviari merci:

  • il comitato di gestione svolge una funzione di coordinamento, non di sostituzione del gestore dell’infrastruttura nella disciplina procedurale delle domande di capacità;
  • la non discriminazione va garantita attraverso il prospetto informativo della rete e il controllo del regolatore;
  • la cooperazione tra organismi nazionali di regolamentazione è obbligatoria, ma non richiede una decisione congiunta unanime;
  • gli atti del comitato esecutivo dei corridoi merci non hanno, di per sé, natura di diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviaricorridoi merciassegnazione della capacità di infrastrutturaregolazione ferroviariacooperazione tra autorità nazionali

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