Sentenza del 11/02/2015 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IMPOSTA PUBBLICITÀ - Bandiere bifacciali - Visione contemporanea entrambi lati - Esclusione - Tassazione superfici - Una soltanto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: per una bandiera bifacciale deve essere tassata una sola superficie, poiché la contemporanea visione dei due lati è impossibile. Ne consegue l'esclusione del raddoppio della superficie imponibile derivante dal conteggio separato di entrambe le facce dell'insegna o dell'avviso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento a tassazione di entrambe le superfici delle cosiddette "bandiere bifacciali". La censura si fonda sul fatto che i due messaggi pubblicitari sono collocati su lati contrapposti e non possono essere percepiti contemporaneamente dallo stesso osservatore; pertanto, ai fini della tassazione, la pubblicità deve essere considerata come riferita a una sola superficie espositiva, nonostante l'impianto presenti due facce.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
La superficie imponibile va individuata in relazione alla pubblicità effettivamente percepibile dal pubblico. Quando le facce di un impianto bifacciale non sono contemporaneamente visibili, non è giustificato sommare automaticamente entrambe le superfici ai fini della tassazione.
Massime di principio
- Per i mezzi pubblicitari bifacciali con facce contrapposte e non simultaneamente visibili, la superficie imponibile deve essere normalmente considerata una sola, salvo specifiche disposizioni normative o caratteristiche dell'impianto che dimostrino una diversa modalità di esposizione.
- La tassazione deve riflettere l'effettiva possibilità di percezione del messaggio pubblicitario da parte del pubblico e non il semplice numero materiale delle facce dell'impianto.
- Il conteggio separato di entrambe le superfici può essere contestato quando i messaggi sono alternativi, rivolti in direzioni opposte e non percepibili contemporaneamente dallo stesso osservatore.
- La valutazione concreta dovrebbe considerare orientamento, distanza, visibilità e autonomia dei messaggi, oltre alle eventuali regole specifiche adottate dal comune o applicabili al tributo.
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