Cassazione Penale, Sentenza n. 10993/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per più reati fallimentari. I motivi principali denunciavano: omissione di pronuncia e mancata motivazione rispetto alla mancanza dell'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta documentale (richiesta subordinata di riqualificazione in bancarotta semplice); mancata considerazione della relazione peritale che indicava che alcune omissioni contabili (cambiali e debiti verso soci) non erano imputabili all'imputato perché relative a periodi in cui non era più amministratore; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la diversità degli elementi di bancarotta effettivamente ritenuti colpevoli rispetto a quelli contestati; mancata valutazione se le irregolarità di bilancio fossero frutto di un'alterazione consapevole (art. 2621 c.c.) o di mero errore contabile; e contestazione sulla fase temporale del dissesto (2014 vs 2016) con riflessi sulla responsabilità per bancarotta semplice e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi, secondo, quarto e quinto motivi per omessa e insufficiente motivazione della Corte d'appello rispetto a doglianze decisive sollevate in appello; il terzo motivo (presunta violazione del principio di correlazione) è stato assorbito. In relazione alla bancarotta semplice (artt. 217 e 224 legge fallimentare) la Corte ha annullato senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (termine prescrizionale decorso il 23/12/2024). Per le altre imputazioni (tra cui bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da reato societario per falso in bilancio) la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame, atteso che le questioni omesse risultano decisive.
Norme richiamate
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di mancanza di motivazione sussiste quando il giudice non dà risposta completa a specifiche doglianze formulate con l'appello e decisive ai fini della decisione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia risposto a deduzioni essenziali.
La norma riguarda la falsità in bilancio e presuppone una consapevole alterazione dei dati di bilancio; la difesa aveva osservato che mancavano elementi per dimostrare tale consapevolezza, essendo possibile che si trattasse di mero errore contabile.
artt. 217 e 224 legge fallimentare
Norme richiamate in relazione al reato di bancarotta semplice; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tali imputazioni perché il reato è estinto per prescrizione.
Richiamato dalla difesa nel terzo motivo in relazione al principio di correlazione fra accusa e sentenza; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo rispetto agli altri profili trattati.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte in relazione alle cause di non punibilità: la Cassazione ha osservato l'assenza di evidenze di cause di non punibilità richiamabili da tale norma, e perciò ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a rispondere in modo specifico e completo alle doglianze decisive formulate con l'appello: l'omessa risposta configura vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
- Quando la responsabilità penale si fonda su omissioni contabili, la prova deve collegare tali omissioni al periodo di responsabilità dell'amministratore; perizie che collocano le omissioni in periodi successivi all'incarico possono escludere la responsabilità.
- Per i delitti derivanti da false rappresentazioni di bilancio (art. 2621 c.c.) è necessario accertare l'elemento psicologico della consapevolezza/volontà di alterare i dati; anomalie contabili potrebbero essere attribuite a semplice negligenza e non integrare il reato aggravato.
- Prima di disporre un rinvio per nuovo esame, la Corte deve verificare l'esistenza di prescrizione: se il reato è estinto per prescrizione la sentenza va annullata senza rinvio rispetto a quel capo d'imputazione.
- Conflitti o divergenze tra perizie tecniche su manifestazione del dissesto richiedono un espresso esame motivato da parte del giudice; la mancata considerazione di tali elementi tecnici può compromettere la decisione sulle imputazioni fallimentari.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza impone che la decisione giudiziaria non estenda la fattispecie ritenuta al di là delle contestazioni formulate: ogni cambiamento di ricostruzione deve essere adeguatamente motivato.
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