Sentenza del 13/03/2019 n. 2718 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notificazione atto impositivo mediante istituto privato di recapito - Inesistenza - Fondamento - Annullamento atto impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La notificazione degli atti impositivi è stata ritenuta inesistente perché eseguita mediante posta privata, senza adeguata certificazione dell'effettiva ricezione e della data di spedizione nell'ambito della procedura amministrativa o giudiziaria. Di conseguenza, gli atti impugnati sono stati annullati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o comunque l'invalidità della notificazione degli atti impositivi, poiché effettuata tramite una società privata di recapito anziché tramite il servizio postale universale. Secondo la decisione, gli invii raccomandati relativi a procedimenti amministrativi e giudiziari sono riservati al servizio universale e, in Italia, tale servizio è prestato da Poste Italiane S.p.A. Il servizio privato non garantirebbe quindi la certificazione della data di spedizione e dell'effettiva ricezione richiesta per le notificazioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 1, comma 5, D.Lgs. 261/1999
Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati al servizio universale.
Gli invii postali collegati a procedimenti amministrativi o giudiziari devono essere effettuati nell'ambito del servizio postale universale.
Art. 4, comma 5, D.Lgs. 261/1999
Il servizio universale è fornito da Poste Italiane S.p.A.
Secondo la sentenza, solo Poste Italiane, quale fornitore del servizio universale, può assicurare la validità e la certificazione necessarie per la spedizione di atti in procedimenti amministrativi o giudiziari.
Art. 16, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 546/1992
La notificazione e la comunicazione degli atti del processo tributario devono consentire di verificare la data di spedizione e gli elementi necessari a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo o processuale viene notificato tramite un operatore privato, occorre verificare se tale operatore possieda la qualifica e le autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio richiesto dalla legge.
- La prova della semplice consegna materiale non è necessariamente sufficiente: per gli atti amministrativi e giudiziari devono risultare con certezza la data di spedizione, le modalità di notificazione e l'effettiva ricezione.
- Se la notificazione è eseguita mediante un servizio non abilitato o non idoneo a certificare tali elementi, la notifica può essere contestata come inesistente o invalida, con possibile annullamento dell'atto.
- La decisione va applicata verificando la normativa vigente e l'eventuale evoluzione giurisprudenziale, poiché liberalizzazione dei servizi postali, autorizzazioni dell'operatore e specifiche modalità di notifica possono incidere sulla validità del recapito privato.
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