Sentenza del 12/03/2018 n. 1054 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Vizi della sentenza - Contrasto tra motivazione e dispositivo - Correzione della sentenza - Inapplicabile - Rimedio tramite impugnazione - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stato denunciato un contrasto puntuale, insanabile e non meramente apparente tra la motivazione e il dispositivo della sentenza, tale da impedire di individuare con certezza la reale portata della decisione. La questione riguardava anche l'eventuale possibilità di correggere tale contrasto mediante la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c.
La decisione
La sentenza afferma che un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della pronuncia. In tali casi non è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 287 c.p.c., poiché essa presuppone un errore immediatamente rilevabile e riconoscibile come materiale. La nullità deve invece essere fatta valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Il testo non specifica ulteriori dettagli sull'esito concreto del giudizio né identifica nominativamente le parti.
Norme richiamate
Art. 287 c.p.c.
La procedura di correzione è utilizzabile per errori materiali o di calcolo immediatamente riconoscibili nella redazione della sentenza, ma non per risolvere un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo che renda incerta la portata della decisione.
Massime di principio
- Quando motivazione e dispositivo sono in contrasto in modo puntuale e insanabile, e non è possibile stabilire quale sia l'effettiva decisione del giudice, la sentenza è nulla.
- La procedura di correzione degli errori materiali non può essere utilizzata per modificare o ricostruire il contenuto sostanziale della decisione.
- La nullità derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo deve essere fatta valere con uno specifico mezzo di impugnazione, non mediante una semplice istanza di correzione.
- La correzione è possibile solo quando l'errore sia evidente, meramente materiale e immediatamente individuabile senza necessità di interpretare nuovamente la volontà decisoria del giudice.
- Prima di qualificare una divergenza come insanabile occorre verificare se motivazione e dispositivo possano essere coordinati secondo una lettura complessiva della sentenza; solo l'impossibilità di tale coordinamento comporta nullità.
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