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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP per l'anno 2000, di ammortamenti per complessivi 14.145.826 euro relativi a costi di noleggio del satellite, diritti televisivi e diritti sportivi. Sosteneva che tali costi, sostenuti durante il periodo di avvio della piattaforma televisiva satellitare, fossero costi di impianto e ampliamento ad utilità pluriennale, legittimamente capitalizzabili e ammortizzabili in più esercizi ai sensi del principio contabile statunitense FAS 51, dell'art. 2426 c.c. e dell'art. 74, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. In Cassazione la società contestava inoltre l'asserita insufficienza della motivazione e l'indeterminatezza del dispositivo della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e ha confermato la decisione sfavorevole resa dalla Commissione tributaria regionale, ritenendo sufficientemente chiara e motivata. Ha escluso che i costi contestati potessero essere qualificati unitariamente come costi di start-up o di impianto ad utilità pluriennale. I canoni per l'utilizzo del satellite sono stati qualificati come costi ordinari di locazione, deducibili secondo competenza. I costi per diritti sportivi sono stati ritenuti deducibili in relazione alla durata effettiva degli eventi, normalmente in due esercizi, e non secondo l'ammortamento quinquennale prospettato dalla società. I costi per diritti cinematografici sono stati ricondotti ai beni immateriali, con ammortamento secondo l'art. 68 del D.P.R. n. 917/1986. Il principio contabile statunitense FAS 51 è stato ritenuto non applicabile, perché riferito ad altro ordinamento e, comunque, a imprese televisive via cavo, oltre che incompatibile con i principi contabili nazionali e internazionali applicabili. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate 12.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2424 c.c., voce BI1

    costi di impianto e di ampliamento

    La voce riguarda costi non ricorrenti sostenuti nella fase pre-operativa o per l'ampliamento della struttura aziendale; non può essere utilizzata per ricomprendere ordinari costi operativi solo perché l'impresa è in fase di avvio.

  • Art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.

    i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni

    La capitalizzazione richiede una reale utilità pluriennale, una correlazione oggettiva con benefici futuri e una ragionevole certezza di recuperabilità; il consenso del collegio sindacale non rende automaticamente capitalizzabile un costo.

  • Art. 2426 c.c. e principio contabile OIC 24

    Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

    La capitalizzazione degli oneri pluriennali è eccezionale e deve essere supportata da un concreto rapporto causa-effetto tra costi sostenuti e benefici futuri; non può servire a differire perdite di esercizio.

  • Art. 74, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986

    Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio

    La norma si applica solo a spese effettivamente riferibili a più esercizi; non consente di distribuire nel tempo costi ordinari o contrattuali privi di utilità pluriennale.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917/1986

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza

    In assenza di una specifica disciplina derogatoria, i costi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono secondo il principio di competenza economica.

  • Art. 68 del D.P.R. n. 917/1986

    Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno ... sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo

    I diritti di sfruttamento di opere cinematografiche costituiscono beni immateriali e seguono il relativo regime fiscale di ammortamento, anziché quello degli oneri pluriennali di start-up.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, nn. 4 e 5

    La sentenza tributaria è valida quando motivazione e dispositivo, considerati anche congiuntamente, consentono di individuare il comando giudiziale e gli effetti della decisione.

  • Principio contabile statunitense FAS 51

    Il principio non è stato ritenuto applicabile nell'ordinamento italiano al caso concreto, sia perché proveniente da altro sistema giuridico, sia perché riferito a una diversa tipologia di impresa televisiva e incompatibile con i principi contabili nazionali e internazionali richiamati dalla Corte.

  • Principio contabile internazionale IAS 38

    È stato richiamato come orientato a escludere la capitalizzazione generalizzata dei costi di impianto e ampliamento, privilegiando la rappresentazione trasparente dei costi e dei risultati dell'esercizio.

  • Cass. civ., n. 24939/2013 e n. 377/2006

    I costi straordinari possono essere capitalizzati, previo consenso del collegio sindacale ove previsto, solo se hanno utilità pluriennale immediata e diretta e non hanno come contropartita l'incremento di specifici beni o diritti già iscritti nell'attivo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un costo come costo di start-up o di impianto non dipende dal fatto che sia stato sostenuto durante la fase iniziale dell'impresa, ma dalla sua effettiva natura non ricorrente, dalla concreta utilità pluriennale e dalla dimostrabile correlazione con benefici futuri.
  • I costi relativi a servizi o diritti utilizzabili per un periodo contrattualmente limitato devono essere imputati agli esercizi cui si riferiscono; non possono essere capitalizzati solo per evitare perdite nei primi anni di attività.
  • Il consenso del collegio sindacale, l'approvazione del bilancio o la certificazione della società di revisione non sostituiscono la verifica sostanziale della natura e della recuperabilità del costo.
  • Principi contabili stranieri non possono prevalere sulle norme fiscali e civilistiche italiane se non sono recepiti o compatibili con l'ordinamento applicabile; la loro applicazione deve inoltre essere coerente con il settore e con la tipologia concreta dell'attività.
  • Per i diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, come film o contenuti audiovisivi, occorre verificare il regime specifico dei beni immateriali, invece di qualificarli automaticamente come costi pluriennali di avviamento.
  • Un dispositivo sintetico è valido se, letto insieme alla motivazione, consente di determinare con sufficiente certezza quali componenti dell'accertamento siano confermati, ridotti o annullati.

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