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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03528/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di merito in ordine a una detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, cocaina e hashish, ritenuta finalizzata allo spaccio. Il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, deducendo anche doglianze sulla ritenuta recidiva. La Corte rileva però che i motivi reiterano questioni di merito già esaminate e non si confrontano effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che era congrua, logica e coerente anche con la decisione di primo grado; quanto alla recidiva, il giudizio sulla personalità e sui precedenti penali viene ritenuto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di merito sulla finalità di spaccio della sostanza stupefacente, quando sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con le massime di अनुभव e con le risultanze istruttorie, non è sindacabile in cassazione.
  • Le doglianze sulla recidiva sono inammissibili se non si misurano concretamente con il giudizio del merito e con le ragioni poste a base della valutazione negativa sulla personalità dell'imputato.
  • Il giudizio di merito sui precedenti penali e sulla personalità dell'imputato, se adeguatamente e logicamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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