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Legge

L.R. Calabria 5/2016

Modifiche alle leggi regionali n. 10/2000 e n. 66/2012 e gestione transitoria degli

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica le norme regionali su alienazione e assegnazione dei beni immobili di riforma fondiaria, aggiorna il ruolo dell’ARSSA/ARSAC nella liquidazione e disciplina in via transitoria il personale e i servizi degli acquedotti rurali fino alla piena operatività dell’ambito territoriale ottimale. Nessun termine finale generale è previsto; alcune condizioni di acquisto e di detenzione valgono per periodi specifici (5, 10 o 15 anni).

Modifiche alla disciplina ARSSA/ARSAC e gestione transitoria degli acquedotti rurali

Modifiche alla disciplina dei beni immobili di riforma fondiaria e dell’ARSSA/ARSAC

La legge regionale interviene sul regime di assegnazione, vendita e gestione dei beni immobili di riforma fondiaria già affidati all’ARSSA, nonché sulla disciplina della liquidazione dell’ente e sul subentro organizzativo in capo all’ARSAC. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Calabria.

Assegnazione e vendita dei terreni di riforma fondiaria

La disciplina delle assegnazioni viene ampliata ai terreni che abbiano mantenuto la destinazione agricola oppure siano soggetti a prescrizioni di inedificabilità previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Per l’acquisto, il prezzo non è più ancorato al precedente meccanismo richiamato dalla legge del 1967, ma al prezzo determinato secondo le nuove regole interne dell’ARSSA.

Il pagamento può avvenire:

  • secondo i piani di ammortamento applicati dall’ISMEA;
  • oppure in un’unica soluzione.

In caso di pagamento in unica soluzione restano fermi:

  • il vincolo di indivisibilità;
  • l’obbligo di coltivazione del fondo per cinque anni dalla stipula dell’atto di vendita.

Il prezzo di vendita è determinato da tecnici interni all’ARSSA con elaborato estimativo basato sul valore di mercato, secondo un regolamento tecnico approvato dall’ARSSA. La congruità della valutazione deve essere dichiarata da una Commissione di valutazione composta dal Commissario liquidatore o dal subcommissario liquidatore delegato, coadiuvati da due funzionari dell’ARSAC.

Requisiti, prelazione e situazioni consolidate

Tra i requisiti per l’assegnazione e l’acquisto viene ribadito il rispetto della prelazione agraria. Vengono inoltre ricompresi tra le situazioni consolidate anche i casi di occupazione senza titolo di terreni della riforma fondiaria posti in essere da manuali coltivatori della terra nel quinquennio precedente la domanda di acquisto.

Per alcune ipotesi è richiesto che il beneficiario possieda almeno una unità lavorativa uomo (ULU).

Indennizzo per detenzione del fondo e regolarizzazione delle occupazioni

L’assegnatario deve versare, prima della stipula dell’atto notarile di vendita, un indennizzo risarcitorio pari all’1% del prezzo stabilito dalla Commissione per ogni anno di detenzione del fondo, fino a un massimo di cinque anni, senza interessi.

Per gli immobili detenuti in concessione amministrativa o di fatto da almeno dieci anni dalla data della domanda di acquisto, l’ARSSA può alienare il bene al detentore o ai suoi congiunti o affini, se questi accettano l’acquisto entro trenta giorni dalla proposta. Se non era stato stabilito alcun canone, il pregresso dovuto è quantificato in misura forfettaria.

Alienazione di altri immobili dell’ARSSA

I beni immobili comunque acquisiti al patrimonio dell’ARSSA, se non più utilizzabili per le finalità dell’ente, possono essere venduti a enti, associazioni o privati al prezzo determinato con le medesime modalità estimative previste per i terreni.

Gli acquirenti possono chiedere la rateizzazione del prezzo secondo il tasso di riferimento della Commissione europea, per durate differenziate in base all’importo:

  • 5 anni fino a 10.000 euro;
  • 10 anni fino a 25.000 euro;
  • 15 anni oltre 25.000 euro.

È inoltre prevista la vendita di terreni della riforma fondiaria su cui siano state realizzate edificazioni, a chi li detenga in via continuativa da almeno cinque anni, entro il limite di un’estensione non superiore a dieci volte quella coperta dai fabbricati, purché gli abusi edilizi sanati risultino compatibili con i vincoli permanenti della normativa urbanistico-edilizia.

Revoca delle assegnazioni provvisorie non definite

Le assegnazioni provvisorie di terreni, non definite, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge n. 386 del 1976 tramite provvedimento amministrativo, sorteggio notarile o designazione delle strutture competenti, sono revocate. I terreni rientrano nella disponibilità dell’ARSSA per nuove assegnazioni secondo la disciplina generale vigente.

Gestione transitoria degli acquedotti rurali

In attesa della piena operatività dell’ambito territoriale ottimale previsto dalla legge regionale n. 34 del 2010, il personale e i servizi degli acquedotti rurali restano transitoriamente a carico dell’ARSAC. La disposizione opera solo fino al completamento della nuova organizzazione territoriale.

Gestione stralcio ARSSA in ARSAC

La liquidazione dell’ARSSA viene incardinata nell’ARSAC come gestione stralcio. Tale struttura:

  • conserva la titolarità dei diritti attivi e passivi della liquidazione;
  • è inserita nell’organizzazione dell’ARSAC, ma con autonomia gestionale;
  • dispone di un patrimonio destinato esclusivamente al pagamento dei creditori della soppressa ARSSA e ai costi di funzionamento.

Il patrimonio della gestione stralcio è quello definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale. La costituzione e l’organizzazione della gestione stralcio, incluse le risorse umane e finanziarie da impiegare, sono demandate al direttore generale dell’ARSAC, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.

La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative necessarie a valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio oggetto di liquidazione e a tutelarlo giuridicamente.

Risorse dell’ARSAC e separazione contabile

Per l’esercizio delle funzioni previste, il patrimonio dell’ARSAC è costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali dell’ARSSA, esclusi i cespiti appartenenti alla gestione stralcio.

La gestione stralcio, pur essendo interna all’ARSAC, deve restare distintamente separata sotto il profilo economico e finanziario rispetto alla gestione corrente dell’azienda regionale.

Oneri finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è realizzata entro le risorse già previste dalla legislazione vigente.

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