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Legge

L.R. Calabria 3/2016

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 3/2016 integra la l.r. n. 13/2012 introducendo criteri per la responsabilità sociale delle imprese, il marchio etico, elenchi di prenotazione per il lavoro agricolo, campagne informative e l’Osservatorio regionale sull’economia sommersa. Prevede anche la gratuità degli incarichi e coperture finanziarie per il 2016 e a regime.

Tutela della sicurezza del lavoro, responsabilità sociale d’impresa e misure contro il lavoro irregolare in Calabria

Modifiche e integrazioni alla disciplina regionale su sicurezza del lavoro e contrasto al lavoro irregolare

La legge regionale Calabria n. 3 del 12 febbraio 2016 interviene sulla l.r. 19 aprile 2012, n. 13, rafforzando gli strumenti regionali di prevenzione del lavoro non regolare, promozione della qualità del lavoro e monitoraggio dell’economia sommersa. Il testo coordinato richiama inoltre le modifiche successive della l.r. 26 aprile 2018, n. 9.

Gratuità degli incarichi nella commissione regionale

Viene precisato che al Presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o indennità. Se, per ragioni connesse alla funzione, si recano in località diverse da quella di residenza, hanno diritto solo al rimborso delle spese di trasferta documentate.

Responsabilità sociale delle imprese e marchio etico

La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese come strumento per migliorare la qualità del lavoro. A tal fine la Giunta regionale deve definire, con apposita deliberazione da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri di valutazione delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative di imprese, lavoratori, consumatori e utenti e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Nella valutazione si tiene conto prioritariamente di elementi quali:

  • applicazione di clausole contrattuali a tutela dei livelli occupazionali e salariali, dell’uniformità dei trattamenti e dei diritti acquisiti;
  • realizzazione di progetti di flessibilità per conciliare tempi di vita e di lavoro;
  • rispetto della normativa in materia di immigrazione e integrazione etnica;
  • numero di infortuni sul lavoro negli ultimi cinque anni;
  • quota di lavoratori a tempo indeterminato sul totale degli occupati;
  • numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese quelle di lavoratori già presenti con altre tipologie contrattuali;
  • numero di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

La Regione promuove inoltre il marchio etico, quale elemento distintivo regionale, che può essere concesso alle aziende socialmente responsabili per favorire la sensibilizzazione contro lavoro minorile e lavoro nero, valorizzare le imprese che non li utilizzano e rendere riconoscibili sul mercato i prodotti così ottenuti.

Misure specifiche per il settore agricolo

Per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, monitorare il lavoro stagionale agricolo e far emergere il mercato sommerso, sono istituiti presso i centri regionali per l’impiego, senza oneri per il bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d’intesa con i centri per l’impiego territorialmente competenti, elenchi di prenotazione provinciali/territoriali per lavoratori disponibili ad assunzioni o riassunzioni presso imprese agricole.

Gli elenchi, anche telematici, sono regolati da un atto della Giunta regionale, previa intesa con i centri per l’impiego e con le organizzazioni datoriali e sindacali regionalmente più rappresentative. La disposizione originaria che consentiva intese per l’accompagnamento del lavoratore al luogo di lavoro è stata abrogata.

Campagne di informazione e sensibilizzazione

La Regione promuove e organizza, d’intesa con la Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, campagne di sensibilizzazione, conoscenza e informazione sull’economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività è svolta da consulenti esterni o da professionalità interne della Regione Calabria a titolo gratuito. Il regolamento di attuazione previsto dalla legge indica criteri e modalità per l’organizzazione delle campagne.

Osservatorio regionale sull’economia sommersa (ORCES)

Presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro è istituito l’ORCES, con funzioni di studio, analisi e supporto alla programmazione regionale sulle politiche di emersione del lavoro non regolare, sviluppo delle imprese e incremento dell’occupazione. L’Osservatorio vigila anche sull’applicazione della legge e crea una banca dati integrata capace di interagire con i soggetti istituzionali che gestiscono e controllano il mercato del lavoro.

Le attività dell’ORCES comprendono in particolare:

  • osservazione e analisi delle variabili connesse all’economia sommersa e ai processi di emersione;
  • rilevazioni territoriali e micro-ricerche sui fenomeni di sommerso e semi-sommerso;
  • analisi del lavoro regolare per area provinciale;
  • studi empirici sull’impatto del lavoro irregolare sull’economia locale;
  • mappatura degli addensamenti d’impresa e dei sistemi locali in Calabria;
  • analisi dei settori a rischio di lavoro sommerso o di sfruttamento di manodopera straniera.

I componenti operano gratuitamente; composizione, designazione dei membri esterni e funzionamento sono demandati al regolamento di attuazione.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio 2016 gli oneri sono quantificati in 16.200 euro e coperti mediante riduzione di pari importo del fondo previsto nel bilancio 2016-2018; la spesa è imputata al capitolo indicato e la Giunta è autorizzata alle necessarie variazioni del documento tecnico. Per gli anni successivi gli oneri, quantificati a regime in 16.200 euro, sono coperti nei limiti delle risorse disponibili con le leggi di bilancio e di stabilità regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC della Regione Calabria.

Testo integrale

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