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Legge

L.R. Calabria 4/2016

Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa della Regione

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Calabria, la rappresentanza di interessi particolari presso Giunta, Consiglio ed enti strumentali regionali, imponendo iscrizione a un registro pubblico, requisiti soggettivi, obblighi di comportamento, relazione annuale e sanzioni. Prevede anche codice etico, pubblicazione online e coordinamento con trasparenza e anticorruzione. La disciplina opera dal giorno successivo alla pubblicazione e resta subordinata alle norme transitorie sull’iscrizione.

Trasparenza dell’attività di lobbying nella Regione Calabria

Disciplina della trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi particolari in Calabria

La legge regionale regola l’attività di lobbying presso la Regione Calabria, il Consiglio regionale e gli enti strumentali rientranti nella sfera dei decisori pubblici individuati dalla norma. L’obiettivo è rendere trasparente il processo decisionale pubblico, favorire la partecipazione e assicurare pubblicità e conoscibilità delle relazioni tra gruppi di interesse e decisori pubblici, nel rispetto della normativa statale sulla privacy e sulla trasparenza.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina si applica ai processi decisionali pubblici relativi ad atti legislativi, regolamentari, amministrativi generali e atti di indirizzo politico-amministrativo che si concretizzano in programmazione o pianificazione. Restano salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari che già disciplinano forme di partecipazione ai medesimi processi. La portata è limitata al territorio e agli organi della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali ricompresi tra i decisori pubblici.

Definizioni essenziali

La legge definisce in modo ampio l’attività di rappresentanza di interessi particolari, comprendendovi proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e ogni altra forma di iniziativa o comunicazione, anche telematica, finalizzata a incidere su processi decisionali pubblici in atto o da avviare, o a impedirne l’avvio. Sono ricompresi gruppi, associazioni, fondazioni, comitati, società e persone giuridiche portatori di interessi leciti, anche non economici e di rilevanza non generale. I decisori pubblici includono organi politici, vertici amministrativi regionali, vertici di enti e organismi strumentali, nonché componenti di strutture di collaborazione e consulenti.

Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari

È istituito presso la Regione Calabria il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, articolato in due sezioni: una gestita dalla Presidenza della Giunta regionale e una dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La sezione della Giunta comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione. Le sezioni sono ulteriormente suddivise in sottosezioni per categorie omogenee di interessi. Nel registro sono indicati i dati anagrafici e professionali del rappresentante, l’identificazione del gruppo, l’interesse rappresentato e i potenziali destinatari dell’attività di rappresentanza.

Le amministrazioni competenti devono disciplinare, con deliberazioni da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’ufficio di supporto, la struttura del registro, le modalità di gestione, i controlli, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati, la verifica periodica dei requisiti, le modalità attuative e le sanzioni. Dati e provvedimenti sono pubblicati online, anche in formato aperto, e sono soggetti agli obblighi di pubblicazione e all’accesso civico.

Accreditamento, requisiti e iscrizione

Per svolgere attività di rappresentanza, i gruppi di interesse devono iscriversi in una o entrambe le sezioni del registro. L’iscrizione in una sezione abilita a operare verso tutti i decisori pubblici soggetti alla legge. Possono iscriversi gruppi nazionali o esteri non vietati dalla legge, portatori di interessi meritevoli di tutela e costituiti da almeno due mesi.

La domanda va presentata dal rappresentante, per PEC, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di rappresentanza. Il rappresentante deve avere almeno 18 anni e possedere i requisiti di onorabilità previsti: assenza di determinate condanne, assenza di interdizione dai pubblici uffici, assenza di fallimento non riabilitato, assenza di recenti incarichi politici regionali o rapporti di lavoro con la Regione o altri enti indicati, assenza di accesso privilegiato alle sedi istituzionali salvo rinuncia, e assenza di interdittive antimafia.

La domanda deve essere corredata da atto costitutivo, statuto, deliberazione sulla rappresentanza esterna e, se già adottato, dal codice etico sottoscritto. La Regione verifica la completezza e i requisiti e iscrive il gruppo entro 45 giorni dalla ricezione; l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati seguono entro i 15 giorni successivi. Se vengono meno i requisiti, la Giunta o l’Ufficio di Presidenza dispongono la cancellazione dal registro.

Prerogative dei rappresentanti iscritti

I rappresentanti iscritti possono chiedere di essere ascoltati da commissioni consiliari, consiglieri, Giunta, assessori, dirigenti apicali e vertici degli enti rientranti tra i decisori pubblici. Possono anche presentare proposte, studi, analisi e comunicazioni in forma orale, scritta o telematica; tali documenti restano sottratti all’accesso fino alla conclusione del processo decisionale, salvo i casi già soggetti alla disciplina generale sull’accesso o alla pubblicazione obbligatoria.

Possono inoltre accedere agli uffici regionali per ottenere chiarimenti tecnici e seguire, anche telematicamente, le sedute del Consiglio e delle commissioni, con esclusione dei lavori della Giunta salvo diversa decisione di quest’ultima. Le commissioni possono svolgere audizioni prioritarie con i gruppi iscritti; analoga facoltà spetta alla Giunta, agli assessori, ai dirigenti e agli altri decisori pubblici per gli ambiti di competenza. Restano ferme le regole statutarie e regolamentari su partecipazione, consultazioni e informazione.

Obblighi dei rappresentanti e relazione annuale

I rappresentanti devono agire secondo legalità, trasparenza e correttezza istituzionale, mantenere riservate le informazioni non pubbliche apprese nell’esercizio dell’attività, comunicare doni, beni, servizi o somme superiori a 150 euro offerti direttamente o indirettamente ai decisori o ai loro familiari, rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti e osservare il codice etico.

Entro il 31 gennaio di ogni anno devono trasmettere, via PEC, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente, in formato aperto, con elenco delle attività, dei decisori pubblici coinvolti e delle risorse economiche e umane impiegate, incluse quelle utilizzate per eventuali doni o utilità rilevanti. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale. È inoltre vietato esercitare pressioni tali da incidere sulla libertà di giudizio, voto o determinazione dei decisori pubblici.

Sanzioni e revoca

I decisori pubblici devono segnalare eventuali violazioni delle regole di comportamento alla Giunta o all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, a seconda della competenza. In base alla gravità, possono essere applicati richiamo formale, sospensione temporanea o revoca dell’iscrizione. Le sanzioni di sospensione e revoca sono pubblicate nei siti istituzionali. In caso di revoca, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di due anni.

Doveri dei decisori pubblici e pubblicità delle attività di lobbying

I decisori pubblici devono considerare le attività di rappresentanza compatibilmente con gli interessi della collettività. Quando pertinente ai processi decisionali, l’attività di lobbying deve essere resa nota negli atti normativi, di indirizzo o amministrativi generali mediante menzione nella relazione illustrativa, nel preambolo o nelle premesse.

Coordinamento con trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione

Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio devono coordinare l’attuazione della legge con il Programma triennale della trasparenza e integrità e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Possono inoltre stipulare protocolli o forme di collaborazione con le autorità competenti in materia di trasparenza, integrità e anticorruzione. Restano ferme le norme su incompatibilità, conflitti di interesse, prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità.

Codice etico di comportamento

Entro un anno dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale, sentita la Giunta, deve adottare un codice etico unico per la Regione, destinato a disciplinare l’attività di rappresentanza di interessi particolari. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale e, una volta entrato in vigore, deve essere sottoscritto dai gruppi iscritti nel registro, a pena di cancellazione.

Verifica, monitoraggio e fase transitoria

Decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore, Ufficio di Presidenza del Consiglio e Presidenza della Giunta devono verificare lo stato di attuazione della legge e proporre eventuali correttivi. In prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere l’iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell’articolo 3.

Profilo finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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