L.R. Calabria 7/2016
Modifiche alle leggi regionali n. 54/2013 e n. 33/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 7/2016 modifica la l.r. n. 54/2013 e la l.r. n. 33/2015. In sostanza, limita gli obblighi derivanti dagli indicatori di graduatoria per imprese che, alla data del 22 giugno 2012, avevano già completato e collaudato gli investimenti agevolati con fondi regionali o programmi POP 1994/1999 e POR 2000/2006, e abroga una previsione della l.r. n. 33/2015. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi agevolativi e relativi obblighi per investimenti collaudati
Modifiche alla disciplina sugli interventi agevolativi in Calabria
La legge regionale Calabria 19 febbraio 2016, n. 7 interviene sulla disciplina regionale degli interventi agevolativi, modificando la l.r. n. 54/2013 e la l.r. n. 33/2015. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e opera come norma di aggiornamento della precedente disciplina sugli aiuti regionali.
Ambito di applicazione della modifica alla l.r. 54/2013
La modifica riguarda le imprese beneficiarie di agevolazioni finanziate con fondi regionali o con risorse del POP 1994/1999 e del POR 2000/2006. La nuova formulazione esonera tali imprese, a determinate condizioni, dal rispetto di obblighi e prescrizioni connessi agli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie previsti da direttive attuative, bandi e provvedimenti di concessione.
Condizioni per l’esenzione dagli obblighi di graduatoria
L’esenzione opera per le imprese che:
- alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avevano già completato gli investimenti;
- avevano anche regolarmente collaudato gli investimenti;
- restano comunque salvi i provvedimenti già adottati.
In presenza di tali requisiti, le imprese non sono tenute a rispettare gli obblighi e le prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori usati per le graduatorie, nei limiti della disciplina regionale richiamata.
Abrogazione di una previsione della l.r. 33/2015
La legge sopprime la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. n. 33/2015, che aveva già modificato la l.r. n. 54/2013. Il testo fornito non specifica il contenuto della disposizione abrogata, ma ne risulta eliminata l’efficacia normativa.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).
Testo integrale
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