Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 315/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 18 aprile 2024 n. 96.

Giustizia amministrativa202501498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 18 aprile 2024 n. 96

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 18 aprile 2024 n. 96, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la procura alle liti, qualificata come speciale, è viziata da genericità, poiché non contiene alcun riferimento alla sentenza da eseguire né all'autorità giudiziaria adita. Il Collegio ha considerato la procura speciale requisito di ammissibilità del giudizio e ha ritenuto completa la disciplina contenuta nel codice del processo amministrativo, escludendo la necessità di integrare tale disciplina mediante il rinvio esterno al codice di procedura civile.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio il possibile vizio della procura speciale alle liti e, ritenendo applicabile la disciplina del codice del processo amministrativo, ha concesso alle parti un termine di quindici giorni per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., così consentendo il contraddittorio sulla questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'esecuzione del giudicato né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile non opera quando la disciplina della procura speciale e della relativa nullità nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    In presenza di una questione rilevata dal giudice, deve essere concesso alle parti un termine per il deposito di memorie prima della definizione della causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità e deve essere specificamente riferibile al giudizio e all'oggetto per il quale è conferita; una procura generica, priva di riferimenti alla controversia e all'autorità giudiziaria adita, è viziata.
  • Il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a. non consente di applicare la disciplina civilistica della procura quando il codice del processo amministrativo disciplina compiutamente la procura speciale e la relativa nullità.
  • Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve assicurare il contraddittorio concedendo alle parti il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.