Cassazione Civile, Sentenza n. 7275/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla disapplicazione, da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia, delle sanzioni irrogate per omessa presentazione della dichiarazione (IRPEF, IRAP, IVA anno 2003). L'Ufficio sosteneva che la CTR aveva erroneamente escluso le sanzioni basandosi sul fatto che l'omessa presentazione fosse imputabile esclusivamente al professionista incaricato (un "sedicente commercialista") verso il quale il contribuente aveva sporto querela. L'Agenzia rilevava che, ai fini sanzionatori, è sufficiente la colpa concorrente del contribuente nella scelta e nel controllo dell'incaricato, salvo che il contribuente provi l'assenza della propria colpa secondo i principi di diritto consolidati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: la CTR non ha svolto il necessario accertamento sul fatto se il contribuente avesse assolto all'onere di provare l'assenza della propria colpa concorrente (ad esempio dimostrando di aver vigilato sull'incaricato o di aver ricevuto le ricevute telematiche di presentazione). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, con incarico di riesaminare la questione anche sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 6, comma 3
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Norma di deroga che esonera dalla punibilità il contribuente quando prova che l'inadempimento è stato causato esclusivamente da un terzo e denunciato all'autorità giudiziaria; va applicata indipendentemente dalla qualifica professionale dell'incaricato, ma richiede che il contribuente assolva l'onere della prova dell'assenza della propria colpa.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 5, comma 1
La disposizione è stata richiamata nel ricorso in relazione al regime sanzionatorio tributario; nell'ambito del caso la CTR è stata censurata per non avere valutato correttamente l'applicazione delle regole sanzionatorie in combinato con l'art. 6, comma 3.
cod. proc. civ. - art. 360, primo comma, n. 3 (motivo di cassazione)
Norma processuale che consente la cassazione per violazione di legge; invocata dall'Agenzia per censurare la violazione/erronea applicazione delle norme sanzionatorie.
Massime di principio
- Quando il contribuente affida la presentazione della dichiarazione a un terzo (professionista o altro), la responsabilità sanzionatoria per l'omessa dichiarazione è presumibilmente concorrente: il contribuente rimane tenuto a provare l'assenza della propria colpa.
- La denuncia penale nei confronti del professionista può essere elemento a favore del contribuente, ma non esonera automaticamente dalle sanzioni: è necessario dimostrare che l'inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo e che il contribuente abbia adempiuto all'onere di vigilanza.
- Per provare l'assenza di colpa il contribuente dovrebbe fornire elementi concreti di controllo e vigilanza, ad esempio copia degli incarichi, richieste/intercorsi con il professionista, e le ricevute telematiche attestanti l'avvenuta (o mancata) presentazione.
- Il giudice tributario, in sede di merito, deve esplicitamente verificare se il contribuente ha assolto l'onere probatorio circa la propria non responsabilità; la semplice affermazione che l'errore sia imputabile al professionista senza valutare le prove non è sufficiente.
- In caso di omessa istruttoria su tale onere probatorio, la Corte di Cassazione può cassare la decisione e rinviare il giudizio al giudice di merito per un esame completo e motivato.
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