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Legge

L.R. Liguria 6/2016

Modifiche ed integrazioni al regolamento 24 agosto 2007, n. 4 (Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n.27 (Disposizioni in materia di usi civici)).

Normativa regionaleL.R. Liguria 6/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. 4/2007 sulle modalità di esercizio delle funzioni in materia di usi civici nel Lazio. Interviene solo sulla composizione e sul funzionamento della Commissione: quorum costitutivo, voto a maggioranza dei presenti, sostituzioni/deleghe e rinvio normativo aggiornato. Non disciplina aspetti economici né ha limiti temporali specifici.

Modifiche alla disciplina delle sedute e delle deliberazioni della Commissione sugli usi civici

Modifiche alla disciplina della Commissione per gli usi civici

Il regolamento regionale del Lazio 8 giugno 2016, n. 6 modifica in modo puntuale il regolamento regionale 24 agosto 2007, n. 4, che disciplina le modalità di esercizio delle funzioni in materia di usi civici previste dalla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27. Le modifiche riguardano esclusivamente il funzionamento della Commissione competente.

Quorum costitutivo e validità delle sedute

La disciplina risultante stabilisce che le sedute della Commissione sono valide solo quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Si tratta quindi di un quorum costitutivo espresso in termini di maggioranza dei membri effettivamente in carica.

Regole di deliberazione

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. Viene quindi superato il precedente riferimento alla maggioranza assoluta dei componenti, rendendo sufficiente la maggioranza dei voti espressi dai partecipanti alla seduta valida.

Aggiornamento del rinvio normativo

Nel testo del regolamento viene aggiornato il richiamo legislativo contenuto nell’articolo 3, sostituendo il riferimento alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 con quello all’articolo 21, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56.

Deleghe e sostituzioni dei componenti

In caso di assenza o impedimento, ciascun componente della Commissione può delegare un sostituto a partecipare alla seduta. Il sostituto deve appartenere all’amministrazione di provenienza del delegante.

Per il componente del coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato è prevista una regola speciale: egli può delegare alla partecipazione un funzionario dei coordinamenti provinciali.

Effetti pratici della modifica

La riforma incide sull’operatività interna della Commissione, semplificando il funzionamento delle sedute e chiarendo le modalità di rappresentanza dei componenti assenti. Non introduce nuove procedure sostanziali in materia di usi civici né disciplina aspetti finanziari o transitori.

Testo integrale

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