R.R. Liguria 5/2016
Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Liguria che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), la formazione e gestione delle squadre, la zonizzazione, i compiti di A.T.C./C.A. e Regione, le regole operative della battuta, i divieti e le sanzioni. Contiene norme transitorie sulla validità dei titoli e sul rinnovo della zonizzazione dopo il piano faunistico-venatorio 2021.
Regolamento ligure sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Regolamento ligure sulla caccia al cinghiale in forma collettiva
Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Liguria, l’esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva e fornisce indicazioni di gestione faunistica della specie. La disciplina è finalizzata a mantenere le popolazioni di cinghiale in equilibrio con l’ambiente, tutelando biodiversità e patrimonio agro-silvo-pastorale.
Ambito di applicazione e forme di prelievo
Il prelievo venatorio del cinghiale può avvenire:
- in forma collettiva, mediante braccata o girata;
- in forma individuale, mediante caccia di selezione, che è però regolata da specifiche norme regionali separate.
La normativa qui riassunta riguarda quindi la sola caccia collettiva e la relativa gestione organizzativa e faunistica.
Ruolo della Regione
La Regione, con decreto dirigenziale, svolge funzioni centrali di programmazione e abilitazione. In particolare:
- approva annualmente i contingenti massimi di capi prelevabili, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio e sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale;
- prende atto della formazione delle squadre validamente costituite nelle zone assegnate dagli A.T.C. o dai C.A., secondo la zonizzazione vigente;
- abilita i cacciatori che abbiano frequentato corsi riconosciuti e rilascia le certificazioni di equipollenza.
Monitoraggio e attività propedeutiche al prelievo
Per determinare i contingenti massimi e i piani di prelievo selettivo, la Regione acquisisce elementi conoscitivi sulle popolazioni di cinghiale tramite un’attività di monitoraggio svolta durante l’anno.
Il monitoraggio si basa soprattutto su:
- abbattimenti della stagione venatoria precedente;
- risarcimenti per danni alle colture agricole e alle opere, distinti per Comune, località, mese e anno;
- segnalazioni di presenza o di criticità.
I dati possono essere integrati con quelli derivanti da monitoraggi alle governe organizzati dagli A.T.C./C.A.. Inoltre, i Presidenti degli A.T.C./C.A., in presenza di segnalazioni circostanziate di criticità da parte di enti o organizzazioni professionali agricole, possono sollecitare la squadra operante nella zona interessata a effettuare una o più battute; in caso di inerzia possono disporre l’intervento di un’altra squadra nelle prime giornate utili, anche per più battute.
Compiti degli A.T.C./C.A.
I Comitati di gestione degli A.T.C./C.A. hanno un ruolo operativo decisivo. Essi:
- predispongono la zonizzazione integrale del territorio per la caccia collettiva, su cartografia 1:25.000, articolata in distretti di gestione;
- ricevono le domande per la costituzione delle squadre e stabiliscono modalità e tempi di presentazione;
- assegnano le zone di caccia alle singole squadre;
- definiscono eventuali rotazioni per motivate esigenze gestionali;
- gestiscono le controversie organizzative;
- trasmettono alla Regione, entro il 20 settembre, la documentazione delle squadre con la cartografia delle zone assegnate e le eventuali rotazioni;
- organizzano corsi di specializzazione venatoria;
- organizzano il recupero dei capi feriti;
- predispongono e consegnano alle squadre il Registro di squadra;
- possono istituire fino a due punti di raccolta per squadra, comunicandone alla Regione localizzazione e orari di presidio;
- organizzano le attività di monitoraggio previste dal regolamento.
Zonizzazione del territorio
La caccia collettiva si svolge nell’ambito di una zonizzazione del territorio venabile effettuata dall’A.T.C./C.A. e articolata in zone quanto più possibile omogenee. Più zone, di norma riferite alle vallate, costituiscono un distretto di gestione.
La zonizzazione:
- viene rinnovata in coincidenza con la pianificazione faunistico-venatoria regionale;
- può essere aggiornata o modificata se intervengono rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile;
- può essere oggetto di assegnazioni provvisorie o di nuove divisioni/formazioni di squadre secondo le valutazioni dell’A.T.C./C.A.
L’assegnazione della zona alla singola squadra è rimessa al giudizio insindacabile dell’A.T.C./C.A.
Formazione e requisiti delle squadre
I cacciatori che intendono esercitare la caccia collettiva devono presentare istanza all’A.T.C./C.A. entro il 20 agosto di ogni anno, su apposito modulo regionale, e devono iscriversi all’A.T.C./C.A. entro l’inizio effettivo del prelievo venatorio per costituirsi in squadra.
La domanda deve indicare caposquadra, due vice caposquadra e altri componenti, con dati anagrafici, licenza di caccia e firma di adesione in forma di dichiarazione sostitutiva.
Requisiti principali:
- non possono essere ammessi i soggetti sanzionati in via definitiva per esercizio di caccia agli ungulati non autorizzato o con mezzi non consentiti, nei 3 anni successivi alla notifica della sanzione; in caso di recidiva il periodo sale a 6 anni;
- chi ha commesso tali violazioni, o ha immesso cinghiali o altri ungulati senza autorizzazione, non può fare il caposquadra o il vice caposquadra per 6 anni;
- le squadre devono essere composte da almeno 15 componenti in tutte le province liguri;
- il caposquadra, i due vice e almeno il 50% degli altri componenti devono essere residenti in Liguria;
- ciascun cacciatore può essere componente effettivo di una sola squadra, pur potendo partecipare come invitato a un’altra squadra senza ulteriori oneri;
- la partecipazione deve essere annotata nel tesserino regionale nella sezione dedicata alle forme di caccia specialistica;
- la squadra è validamente costituita se almeno il caposquadra o uno dei vice è in possesso della certificazione del corso sulla corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale;
- l’A.T.C./C.A. può prevedere almeno un biometrista per la rilevazione dei dati;
- se la squadra utilizza la girata, l’istanza deve indicare i conduttori di cane limiere abilitati e la disponibilità di almeno un cane limiere;
- la squadra può operare solo nella zona assegnata, salvo ipotesi di invito o di interventi congiunti previste dal regolamento;
- tutti i componenti devono collaborare ai monitoraggi, ai controlli e alle altre azioni di gestione, monitoraggio sanitario e prevenzione dei danni;
- le nuove squadre possono essere formate solo da cacciatori che nei 3 anni precedenti non risultino iscritti in alcuna squadra di cinghiale della Regione Liguria.
Organizzazione dell’azione di caccia
La caccia collettiva si svolge, di regola, il mercoledì e la domenica, salvo diversa indicazione del calendario venatorio regionale. È consentita anche una terza giornata settimanale scelta dalla squadra, entro il limite massimo di dieci giornate stagionali e previa comunicazione alla Regione e all’A.T.C./C.A..
Prima dell’azione di caccia devono essere esposte le tabelle “Battuta di caccia al cinghiale in corso” nei punti di accesso all’area di caccia, entro le ore 8 per la prima battuta e, se vi è spostamento in altra zona per una seconda battuta, almeno un’ora prima dell’avvio. Le tabelle vanno rimosse al termine.
Per lo svolgimento della battuta:
- con braccata servono almeno 12 cacciatori negli A.T.C. e 9 nei C.A., includendo il caposquadra o un vice, e il numero minimo deve restare garantito fino alla fine della battuta;
- con girata servono almeno 4 e al massimo 20 cacciatori, compreso il conduttore del limiere, con non più di due cani;
- all’inizio della giornata ogni partecipante deve segnare sul tesserino la specie “Cinghiale”;
- ogni abbattimento deve essere registrato sul tesserino regionale da chi lo effettua;
- se un cinghiale sconfina dalla zona assegnata inseguendo il cane, il capo è attribuito alla squadra che opera nella zona in cui avviene l’abbattimento;
- il recupero dei capi feriti avviene con al massimo tre cacciatori della squadra che ha ferito l’animale, previa comunicazione all’A.T.C./C.A.;
- durante il trasporto sugli automezzi la squadra deve evitare l’esposizione dei capi abbattuti.
Battute fuori zona, inviti e battute congiunte
La battuta può svolgersi anche in zona diversa da quella assegnata, pure non confinante, o in un diverso A.T.C./C.A., se la squadra è invitata dal caposquadra ospitante, che deve comunicarlo entro le ore 7 del mattino della battuta. La squadra ospitante può inoltre invitare fino ad altre due squadre a operare nella propria zona, con la stessa comunicazione entro le ore 7. In tali casi i componenti delle squadre invitate non devono essere iscritti nell’A.T.C./C.A. ospitante per quella battuta.
La squadra che, essendo invitata altrove, lasci scoperta la propria zona può a sua volta invitare un’altra squadra a operare nella zona rimasta scoperta, con comunicazione entro le ore 7.
Per l’intera giornata di caccia, gli invitati e la squadra invitata sono considerati parte della squadra ospitante a tutti gli effetti.
Inoltre, l’A.T.C./C.A., anche d’intesa con A.T.C./C.A. confinanti, può disporre battute congiunte tra squadre confinanti, senza necessità che i componenti siano iscritti anche nell’A.T.C./C.A. dove la battuta si svolge. In questo caso:
- le squadre devono comunque rispettare il numero minimo giornaliero;
- i capi abbattuti sono registrati dalla squadra competente per zona;
- la conferma della battuta deve essere data entro le ore 7 del mattino secondo le modalità stabilite dall’A.T.C./C.A., che disciplina anche l’eventuale annullamento.
Ruolo e responsabilità del caposquadra
Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed è responsabile della corretta esecuzione della battuta, ferma restando la responsabilità personale di ogni componente.
Il caposquadra collabora con A.T.C./C.A. e uffici regionali anche per attività oltre la stagione di caccia. In concreto deve:
- organizzare la tabellazione dell’area di caccia giornaliera;
- controllare che i partecipanti indossino un capo ad alta visibilità;
- compilare e portare con sé, anche in formato digitale, il foglio giornaliero del Registro di squadra, con presenti e invitati;
- registrare a fine giornata i capi abbattuti;
- esibire il foglio agli agenti di vigilanza;
- trasmettere alla Regione, anche tramite l’A.T.C./C.A., il foglio del Registro dell’ultima uscita entro i due giorni lavorativi successivi, anche se non vi sono stati abbattimenti, allegando le eventuali schede biometriche.
In assenza del caposquadra, tutti questi adempimenti competono a uno dei due vice caposquadra.
Divieti principali
Il regolamento vieta, tra l’altro:
- detenere munizione spezzata durante la caccia;
- detenere caricatori con più di cinque colpi;
- abbattere altri cinghiali o altre specie di fauna selvatica durante il recupero dei capi feriti;
- cacciare fuori dalla zona assegnata, salvo i casi di invito o battute congiunte;
- usare ausiliari non iscritti all’anagrafe canina o privi di sistemi di identificazione;
- utilizzare o detenere mezzi ricetrasmittenti in violazione delle norme vigenti;
- far rivestire il ruolo di caposquadra o vice a soggetti con determinate sanzioni definitive per caccia agli ungulati;
- partecipare senza indossare abbigliamento ad alta visibilità;
- abbattere altri ungulati durante la caccia al cinghiale;
- esercitare attività venatoria verso altre specie, salvo la volpe, nelle giornate in cui sul tesserino risulti segnato “CINGHIALE” o equivalente.
Sanzioni, sospensioni ed esclusioni
Alle violazioni del regolamento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49, comma 1, della L.R. 29/1994, ferma restando la disciplina penale e amministrativa generale della legge statale sulla caccia.
Sono previste misure più severe per specifiche violazioni:
- per l’inosservanza delle regole su tesserino, abbigliamento ad alta visibilità e divieti su munizioni/caricatori, il soggetto è sospeso immediatamente dalla battuta; in caso di recidiva è sospeso per 10 giornate di caccia al cinghiale; con ulteriore recidiva è escluso dalla squadra per la stagione in corso;
- per violazioni su giorni di caccia, tabellazione, numero minimo, invito, recupero e divieto di caccia fuori zona, la battuta è sospesa immediatamente; alla recidiva segue sospensione per 5 giornate e presidio della zona da parte dell’A.T.C./C.A.;
- per mancato rispetto degli obblighi sul controllo dell’abbigliamento da parte del caposquadra, questo è sospeso dalla battuta e dalla squadra per ulteriori 5 giornate; in caso di recidiva si applica il regime più grave previsto dal regolamento;
- se si verifica l’abbattimento di un ungulato vietato per colpa anche di un solo componente, tutti i partecipanti risultanti dal foglio di battuta sono sospesi dall’attività venatoria per 12 mesi, la zona di caccia è revocata e riassegnata ad altra squadra entro 15 giorni; tale effetto può essere evitato se il caposquadra, o chi ne fa le veci, denuncia immediatamente il fatto agli organi di vigilanza prima del recupero del capo, con esclusione della sospensione del materiale esecutore dell’abbattimento;
- i soggetti sanzionati in via definitiva per esercizio non autorizzato di caccia agli ungulati o con mezzi vietati sono esclusi dalla caccia collettiva e di selezione per 3 anni, con estensione a 6 anni in caso di recidiva; non possono far parte di squadre, neppure come invitati, né praticare la selezione al cinghiale.
L’organo accertatore trasmette alla Regione il verbale di accertamento per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Titoli di abilitazione e disposizioni transitorie
I titoli di abilitazione per la caccia al cinghiale in forma collettiva, i riconoscimenti di equipollenza e le autorizzazioni al recupero dei capi feriti rilasciati dalle Amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova restano validi.
È prevista una norma transitoria per il rinnovo della zonizzazione a seguito dell’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale del 24 maggio 2021: il relativo processo deve essere completato dagli A.T.C./C.A. entro l’avvio della seconda stagione venatoria in cui trova attuazione quel piano.
Disposizioni stagionali ormai esaurite
È presente una disposizione specifica per la stagione venatoria 2022/2023, successivamente abrogata. Essa non produce più effetti applicativi attuali.
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