L.R. Liguria 10/2016
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 2 (SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 29 giugno 2016, n. 10 modifica la sospensione temporanea introdotta nel 2016 per la presentazione di domande relative a medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali. La disciplina resta limitata al periodo di sospensione previsto dalla legge modificata ed è ormai riferita a un termine temporale concluso.
Modifica della sospensione temporanea per domande di medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali
Modifica della sospensione temporanea delle domande per strutture commerciali
La legge regionale Abruzzo 29 giugno 2016, n. 10 interviene sulla disciplina già dettata dalla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2, relativa alla sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali. L’atto opera esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo e incide su una misura transitoria in materia commerciale.
Contenuto dell’intervento normativo
La legge non introduce una disciplina organica autonoma, ma modifica il precedente regime di sospensione temporanea previsto per le istanze concernenti:
- medie strutture di vendita;
- grandi strutture di vendita;
- centri commerciali.
La finalità è quella di aggiornare la disciplina già vigente, sempre nell’ambito del testo unico regionale sul commercio.
Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa previgente
La materia riguarda il commercio al dettaglio disciplinato dalla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. Il nuovo intervento si innesta sulla sospensione già prevista dalla legge regionale n. 2 del 2016, senza che dal testo emergano ulteriori regole sostanziali diverse dalla modifica della misura temporanea.
Limiti temporali e attualità della disciplina
Il contenuto dell’atto è strettamente legato a una sospensione temporanea, quindi a un regime con efficacia limitata nel tempo. Poiché la norma modifica una disciplina transitoria riferita a un periodo ormai concluso, l’atto ha oggi rilievo pratico sostanzialmente esaurito e non presenta un’utilità applicativa attuale.
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