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Legge

L.R. Liguria 8/2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 27 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2016) E NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce agevolazioni fiscali regionali, misure urgenti per la viabilità di Arenzano, interventi sul trasporto pubblico locale e sul personale regionale/assembleare, oltre a varie abrogazioni e semplificazioni. Alcune misure hanno decorrenza dal 2016-2017 e riguardano esercizi finanziari specifici; il testo contiene anche norme poi abrogate o dichiarate illegittime in parte.

Modifiche alla legge di stabilità 2016 della Regione Liguria e norme di semplificazione su tributi, trasporti, personale e procedure regionali

Modifiche alla stabilità 2016 e misure di semplificazione per la Regione Liguria

La legge regionale interviene sulla legge di stabilità 2016 e su altre leggi regionali liguri, introducendo agevolazioni tributarie, stanziamenti per la viabilità, misure sul trasporto pubblico locale, regole sul personale regionale e assembleare, nonché alcune abrogazioni. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Liguria.

Agevolazioni tributarie regionali

La legge estende l’ambito della legge di stabilità 2016 con due nuove misure fiscali regionali. In primo luogo, viene prevista l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale per alcune autovetture nuove ibride o a determinate alimentazioni alternative. In secondo luogo, viene esclusa, dal 1° gennaio 2017, l’applicazione di una tassa sulle concessioni regionali per specifiche strutture sanitarie e assistenziali.

  • Sono esentate dal bollo regionale le autovetture nuove immatricolate per la prima volta dal 1° gennaio 2016 con alimentazione:
    • ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica;
    • benzina-idrogeno;
    • gasolio-elettrica.
  • L’esenzione vale per il primo periodo fisso e per i quattro periodi successivi.
  • Dal 1° gennaio 2017 non si applica la tassa sulle concessioni regionali per l’autorizzazione ad aprire o mantenere in esercizio case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, e case o pensioni per gestanti.

Semplificazione di adempimenti fiscali

A decorrere dall’entrata in vigore della legge viene eliminato l’obbligo di prestare cauzione previsto dalla normativa statale in materia di addizionali regionali e imposta regionale sulla benzina, semplificando gli adempimenti fiscali dovuti in ambito regionale.

  • Non si applica l’obbligo cauzionale di cui all’articolo 12 del d.lgs. 398/1990 e successive modificazioni.
  • La previsione opera dalla data di entrata in vigore della legge.

Interventi urgenti per la sicurezza della viabilità ad Arenzano

La Regione mette a disposizione di ANAS una somma fissa di 500.000 euro per concorrere agli interventi di ripristino della strada statale Aurelia nel tratto interessato da un evento franoso nel Comune di Arenzano. La Giunta regionale disciplina le modalità di erogazione e di eventuale reintegro della somma.

  • Importo destinato ad ANAS: 500.000 euro.
  • Finalità: ripristino in sicurezza della viabilità sulla SS 1 Aurelia, km 547+700, Comune di Arenzano.
  • Le modalità operative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.
  • La copertura avviene con variazioni di bilancio dell’esercizio 2016.

Trasporto pubblico locale: tariffe, efficientamento e riorganizzazione

La legge modifica la disciplina regionale del trasporto pubblico locale introducendo la possibilità di tariffe differenziate per non residenti e un fondo straordinario per l’efficientamento del servizio. È prevista anche una riduzione delle somme destinate al funzionamento dell’Agenzia regionale per il TPL per l’anno 2016.

  • Per servizi regionali o locali dedicati a territori specifici possono essere previste, nel contratto di servizio, tariffe differenziate per utenti occasionali non residenti nel territorio di riferimento.
  • Le tariffe devono essere parametrate al costo del servizio.
  • FI.L.S.E. S.p.A. può attuare un’azione straordinaria di efficientamento e riorganizzazione delle aziende di TPL su gomma, propedeutica all’affidamento del servizio.
  • L’intervento può essere finanziato per 1.000.000 di euro annui per dieci annualità, a partire dal 2017, attualizzabili in un apposito fondo.
  • Le risorse possono servire per esodi anticipati e mobilità del personale dipendente delle aziende di TPL su gomma e possono costituire titolo in operazioni di cessione del credito.
  • La Giunta regionale definisce le modalità attuative, tenendo conto della riduzione dei costi del personale e dell’organico a parità o incremento del servizio.
  • L’intervento straordinario attivato entro il 31 marzo 2015 deve concludersi entro il 31 dicembre 2016.
  • L’annualità 2016 già erogata alla Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale deve essere versata a FI.L.S.E. S.p.A. entro il 31 luglio 2016.
  • Per il 2016 le somme destinate al funzionamento dell’Agenzia sono ridotte del 70 per cento.

Trasferimento alla Regione dei procedimenti in materia di difesa del suolo

I procedimenti ancora in corso al 30 giugno 2016 in materia di difesa del suolo, già ricompresi nel riordino delle funzioni provinciali, sono trasferiti alla Regione. Contestualmente cessa l’avvalimento del personale regionale presso province e Città metropolitana previsto dalla disciplina precedente.

  • Il trasferimento riguarda i procedimenti ancora in corso alla data del 30 giugno 2016.
  • Province e Città metropolitana devono ricognire procedimenti, opere, interventi e altri dati rilevanti.
  • La disposizione è dichiarata priva di nuovi oneri per il bilancio regionale.

Limiti al trattamento accessorio del personale regionale

La legge fissa i tetti alle risorse stabili destinate al trattamento accessorio della dirigenza della Giunta regionale e del personale del comparto, in applicazione dei vincoli statali di finanza pubblica e in conseguenza della revisione organizzativa regionale.

  • Limite dirigenza Giunta regionale: euro 4.143.055.
  • Limite comparto: euro 9.635.069.
  • Gli importi non includono le risorse collegate a personale trasferito ai sensi della l. 56/2014 o ad ulteriori trasferimenti di funzioni/personale disposti con legge statale.
  • Le risorse si riducono automaticamente in proporzione alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile secondo la normativa vigente.

Norme sull’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale

La legge interviene in modo esteso sulla legge regionale sull’autonomia del Consiglio regionale/Assemblea legislativa, con norme su limiti ai fondi accessori, gestione del lavoro straordinario, bilancio, tesoreria, collegio dei revisori e supporto ai controlli e alle garanzie regionali. Alcune previsioni sono collegate a vincoli statali e a processi di riorganizzazione interni.

  • Dal 1° gennaio 2016 e fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma della PA, il trattamento accessorio del personale dell’Assemblea è soggetto a tetti massimi e a riduzioni proporzionali al personale in servizio.
  • Per il comparto e per la dirigenza sono richiamati gli importi già determinati nel periodo 2010-2014 e nel 2015, con ulteriori riduzioni proporzionali.
  • È disciplinato il trattamento delle posizioni dirigenziali vacanti e dei relativi risparmi di spesa.
  • In caso di esaurimento delle risorse per lo straordinario, i compensi al personale formalmente impegnato nell’assistenza diretta alle sedute possono essere erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio.
  • Per sedute protratte oltre le ore 21 o per autisti con servizio terminato dopo le 22, è previsto il trattamento di trasferta secondo il CCNL; una parte di questa previsione è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella misura indicata dalla legge stessa.
  • Il bilancio di previsione dell’Assemblea deve essere approvato entro il 30 ottobre di ogni anno.
  • Le somme trasferite all’Assemblea non incidono sui limiti di giacenza previsti per la Regione, anche se depositate presso il medesimo istituto di credito usato dalla Giunta.
  • È introdotto un requisito di età per alcuni incarichi nel collegio dei revisori/organismo equivalente.
  • Il rendiconto dell’Assemblea va approvato entro il 30 giugno di ogni anno e confluisce nel rendiconto consolidato regionale.
  • Consiglio e Giunta possono mettere a disposizione personale per Co.re.Com., Difensore civico, Garante infanzia e altri organismi di controllo e garanzia, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e tramite convenzioni.
  • La dirigenza dell’Assemblea è articolata in servizi generali, servizi speciali e servizi o staff; le precedenti denominazioni sono sostituite da quelle nuove dalla data di entrata in vigore della legge.

Vitalizi dei consiglieri regionali

La legge modifica la disciplina del trattamento economico e del fondo mutualistico dei consiglieri regionali per regolare gli effetti delle sospensioni d’ufficio del vitalizio in caso di condanne rilevanti.

  • Se, all’esito delle verifiche, risulta insussistente la condanna o la condanna riguarda periodi più brevi rispetto alla sospensione, si procede alla restituzione totale o parziale delle somme trattenute.
  • Se la condanna risulta per un periodo superiore a quello considerato nella sospensione, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione.

Abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione di varie norme regionali precedenti, anche in materia di trasporto pubblico, finanza e organizzazione consiliare.

  • Abrogato il comma 1 bis dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006.
  • Abrogati i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 9 della l.r. 33/2013.
  • Abrogato l’articolo 26 della l.r. 27/2015.
  • Abrogato l’articolo 8 della l.r. 18/2015.
  • Abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. 24/2015.
  • L’articolo 5 della presente legge è inoltre indicato come abrogato dalla successiva l.r. 17/2019.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Molte misure hanno decorrenze specifiche successive, in particolare dal 1° gennaio 2016 o dal 1° gennaio 2017, e alcune riguardano espressamente annualità di bilancio 2016-2018 o periodi ormai conclusi.

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