L.R. Liguria 9/2016
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2016 – 2018 – 1° PROVVEDIMENTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale apporta variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Liguria, aggiorna le autorizzazioni di spesa e disciplina la copertura tramite mutui e altre forme di indebitamento per saldi negativi 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016. Autorizza inoltre l’utilizzo di una quota di saldo finanziario vincolato presunto 2015. La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Liguria e autorizzazione a mutui/avanzo vincolato
Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Liguria
La legge dispone il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli esercizi 2016-2018. Interviene sia sugli stanziamenti di entrata e spesa sia sulle modalità di copertura di specifici disavanzi e sull’utilizzo dell’avanzo vincolato presunto al 31 dicembre 2015.
Variazioni degli stati di previsione dell’entrata e della spesa
Per il triennio 2016-2018 sono apportate variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale. In particolare:
- per il 2016 sono autorizzate entrate di competenza per 155.919.592,65 euro, entrate di cassa per 121.274.697,18 euro, impegni di spesa per 155.919.592,65 euro e pagamenti per 121.274.697,18 euro;
- per il 2017 sono autorizzate entrate di competenza per 159.901.967,60 euro e impegni di spesa per 22.528.598,75 euro;
- per il 2018 sono autorizzate entrate di competenza per 156.692.174,39 euro e impegni di spesa per 22.482.845,00 euro.
Autorizzazione all’indebitamento
La Giunta regionale è autorizzata, nell’anno 2016, a contrarre mutui e altre forme di indebitamento per coprire saldi finanziari negativi riferiti agli esercizi 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016, nei limiti e per le finalità indicate negli allegati di bilancio richiamati dalla legge. Gli importi coperti sono:
- 14.705.331,59 euro per il saldo negativo 2008;
- 35.470.954,65 euro per il saldo negativo 2009;
- 21.912.687,86 euro per il saldo negativo 2014;
- 46.000.000,00 euro per il saldo negativo 2015;
- 30.000.000,00 euro per il saldo negativo 2016.
Per i mutui sono fissati un tasso iniziale massimo del 4% annuo e una durata minima di ammortamento di 20 anni. Per i prestiti obbligazionari valgono i limiti della normativa statale vigente. Le rate di ammortamento per il triennio 2016-2018 trovano copertura nel bilancio pluriennale 2016-2018; per gli anni successivi la copertura è demandata ai bilanci corrispondenti.
Utilizzo dell’avanzo vincolato presunto 2015
È autorizzato l’utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell’esercizio 2015, applicata al bilancio 2016, per 34.644.895,47 euro. La somma è composta da:
- 3.908.442,08 euro di quota accantonata;
- 30.736.453,39 euro di quota vincolata.
L’importo è destinato al finanziamento di specifiche missioni e programmi del bilancio 2016, elencati nel testo della legge.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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