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Ordinanza

Ordinanza n. 14899/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del mancato riconoscimento del diritto alla riserva del 15% dei posti per gli operatori volontari che hanno svolto senza demerito il Servizio civile nazionale.

Giustizia amministrativa202511741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento della riserva del 15% dei posti prevista per gli operatori volontari che abbiano svolto senza demerito il Servizio civile nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il mancato riconoscimento, nell'ambito di una procedura concorsuale, del diritto alla riserva del 15% dei posti spettante agli operatori volontari che abbiano svolto senza demerito il Servizio civile nazionale. In replica all'eccezione dell'Amministrazione relativa a una possibile inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse, la ricorrente ha contestato che fosse stata dimostrata l'esistenza in graduatoria di una candidata con il medesimo titolo di riserva "S" e il punteggio di 187,50. Ha dedotto che le graduatorie pubblicate l'8 luglio 2025, l'elenco degli idonei e la successiva integrazione della graduatoria a seguito di una rinuncia non riportavano candidati con la riserva "S", né la candidata indicata dall'Amministrazione. La ricorrente ha inoltre affermato di avere dichiarato nella domanda di partecipazione un titolo di preferenza consistente nello svolgimento con esito positivo, presso il Tribunale di Bari, di uno stage ai sensi dell'art. 73, comma 14, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013, titolo che, a suo avviso, non sarebbe stato valutato dall'Ufficio Scolastico Regionale Puglia. Secondo la ricorrente, la valutazione dello stage avrebbe comportato, in caso di parità di punteggio complessivo, l'inclusione nella graduatoria dei vincitori in occasione dell'integrazione del 25 luglio 2025.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né le ulteriori questioni processuali, comprese quelle già sollevate nelle precedenti ordinanze. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti scritti sui fatti controversi: da un lato, l'effettiva presenza in graduatoria di una candidata con il medesimo titolo di riserva "S" e il punteggio indicato dall'Amministrazione; dall'altro, la dichiarazione e la mancata valutazione del titolo di preferenza relativo allo stage svolto ai sensi dell'art. 73, comma 14, del d.l. n. 69/2013. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico delle amministrazioni resistenti, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e avvertendo che l'eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 7 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 73, comma 14, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013

    La disposizione è richiamata quale base normativa dello stage dichiarato dalla ricorrente come titolo di preferenza concorsuale.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dalla verifica di fatti contestati relativi alla posizione in graduatoria e alla valutazione di titoli dichiarati dal candidato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, rinviando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito.
  • L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire chiarimenti documentati entro il termine assegnato; la mancata esecuzione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimentoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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