Cassazione Civile, Ordinanza n. 04364/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione per complessivi euro 602.726,83 relativo a più cartelle di pagamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non esaminabili le relate di notifica delle cartelle perché prodotte tardivamente ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992. In appello l'agente della riscossione aveva nuovamente prodotto i documenti attestanti la notifica e aveva insistito sulla loro ammissibilità ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992, ma la CTR aveva confermato la decisione di primo grado senza esaminarli. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare i documenti ritualmente riprodotti in secondo grado, in quanto necessari a dimostrare la regolare notifica delle cartelle e quindi la tardività dell'originario ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, in appello sono ammissibili nuove prove/documenti nei limiti previsti dall'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e che, quando la parte rinnova la produzione documentale per provare la regolare notifica degli atti presupposti, il giudice di secondo grado non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado per la sola tardività della produzione in primo grado, ma deve esaminare i documenti e decidere sulla base di essi. La CTR, omettendo tale esame, ha violato la norma richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario d'appello sono ammesse nuove prove/documenti nei limiti previsti dalla norma; se la parte rinnova la produzione per dimostrare la regolare notifica e la rilevanza del documento ai fini della decisione, il giudice d'appello deve esaminarli e decidere sulla base di essi.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
La tardiva produzione documentale in primo grado era stata valorizzata dalla CTP per non esaminare le relate di notifica.
art. 345 c.p.c.
La preclusione alle nuove prove del processo civile ordinario non opera automaticamente nel processo tributario d'appello nei limiti consentiti dall'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disciplina delle produzioni documentali in appello prevale sulla regola di preclusione tipica dell'art. 345 c.p.c. nei limiti espressamente consentiti dall'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
- Se in appello la parte riproduce o rinnova la produzione di documenti decisivi per dimostrare la validità della notifica di atti presupposti, il giudice deve esaminarli nel merito e non può arrestarsi alla sola tardività della produzione in primo grado.
- L'omessa valutazione di documenti ritualmente dedotti in appello, quando essi siano potenzialmente idonei a mutare l'esito della lite, integra violazione della disciplina processuale sulle prove in secondo grado.
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