Regolamento (UE) 2025/1952
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per il contrasto ad Anoplophora glabripennis, organismo nocivo prioritario e da quarantena già presente in alcune aree dell’Unione. Stabilisce obblighi di indagine, delimitazione delle aree, piani di emergenza, misure di eradicazione e, nei casi in cui l’eradicazione non sia più possibile, misure di contenimento. Abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893 e integra il regime generale del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Misure fitosanitarie per prevenire, eradicare o contenere Anoplophora glabripennis nel territorio dell’Unione, con abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/893.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione e alle autorità competenti incaricate della sorveglianza fitosanitaria, della delimitazione delle aree infestate, dell’eradicazione e del contenimento di Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Riguarda in particolare le piante ospiti, le piante specificate, il legno e il materiale da imballaggio di legno specificati, nonché le aree delimitate per l’eradicazione o per il contenimento elencate nell’allegato I. Le disposizioni su talune indagini, basate sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’EFSA e sugli orientamenti generali EFSA, si applicano dal 1o gennaio 2027. Restano salve le norme del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, richiamate per introduzione, spostamento, misure di protezione e notifiche.
Misure per prevenire, eradicare e contenere Anoplophora glabripennis
Il regolamento aggiorna il regime UE di contrasto ad Anoplophora glabripennis (Motschulsky), organismo nocivo prioritario e da quarantena la cui presenza è nota in alcune aree del territorio dell’Unione. La disciplina sostituisce la decisione di esecuzione (UE) 2015/893 e si innesta sul quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Ambito e definizioni
L’atto si applica alle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’organismo nocivo specificato, alle piante ospiti e specificate, nonché al legno e al materiale da imballaggio di legno specificati. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’applicazione pratica: la nozione di piante ospiti è ampia e comprende diversi generi arborei; le piante specificate sono un sottoinsieme più ristretto, formato dai generi che più rilevano ai fini del rischio fitosanitario; le piante sentinella sono piante specificate appositamente collocate per facilitare la rilevazione precoce.
Sorveglianza fuori dalle aree delimitate e piani di emergenza
Fuori dalle aree delimitate, gli Stati membri devono effettuare indagini annuali basate sul rischio nelle zone in cui la presenza dell’organismo non è nota. Le indagini devono essere progettate per individuare anche livelli bassi di infestazione e devono fondarsi sugli orientamenti generali EFSA per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. Le modalità ammesse includono ispezione visiva, campionamento e prove su piante da impianto, legno e materiale da imballaggio, con possibile utilizzo di cani da fiuto o trappole.
Gli Stati membri devono inoltre tenere aggiornato un piano di emergenza ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031. Il piano deve prevedere le modalità di eradicazione, le risorse da mobilitare, l’attuazione delle prescrizioni sul movimento delle piante ospiti e le procedure per individuare i proprietari privati interessati dalle misure.
Delimitazione delle aree e struttura delle zone
In caso di conferma ufficiale della presenza, lo Stato membro deve stabilire senza indugio un’area delimitata per l’eradicazione. L’area comprende:
- una zona infestata che include tutte le piante infestate e quelle che potrebbero infettarsi entro un raggio di almeno 100 m;
- una zona cuscinetto di almeno 2 km oltre la zona infestata per l’eradicazione;
- una zona cuscinetto di almeno 4 km per le aree delimitate per il contenimento.
La delimitazione deve tenere conto della biologia dell’organismo, del livello di infestazione, della distribuzione delle piante ospiti e delle prove di insediamento. L’indagine di delimitazione deve essere disegnata in modo da rilevare una prevalenza dell’1 % con livello di sicurezza del 95 %. In determinate condizioni, la zona cuscinetto può essere ridotta, ma non al di sotto di 1 km per l’eradicazione e di 2 km per il contenimento.
Deroga alla delimitazione e abolizione dell’area
L’articolo 6 consente di non stabilire un’area delimitata, o di stabilirla solo provvisoriamente, quando la rilevazione è isolata, le piante o il materiale erano già infestati prima dell’introduzione nell’area e la diffusione o la riproduzione sono escluse in ragione della biologia dell’organismo. In tali casi l’autorità competente deve adottare misure immediate di eradicazione, svolgere indagini intense per almeno un ciclo vitale più un anno e comunque per non meno di quattro anni consecutivi, ricostruire l’origine dell’infestazione e informare il pubblico.
L’area delimitata può essere abolita se, sulla base delle indagini, l’organismo non è rilevato per almeno quattro anni consecutivi. La delimitazione può inoltre essere revocata quando ricorrono le condizioni della deroga sopra menzionata.
Indagini nelle aree delimitate
Nelle aree delimitate le autorità competenti devono effettuare indagini annuali intensive sulle piante ospiti. Le indagini devono tenere conto delle informazioni della scheda di sorveglianza fitosanitaria e possono includere campionamento distruttivo mirato. Quando siano utilizzate piante sentinella, queste devono essere ispezionate almeno una volta al mese e distrutte prima che l’organismo completi un ciclo vitale nell’area.
Le indagini devono essere progettate per individuare una prevalenza dell’1 % con livello di sicurezza almeno del 95 %. Inoltre devono essere svolte indagini annuali entro un raggio di almeno 1 km dagli impianti di trattamento o trasformazione del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati.
Misure di eradicazione
Per l’eradicazione, le autorità devono adottare misure molto incisive, tra cui:
- abbattimento immediato delle piante infestate e di quelle sintomatiche;
- rimozione completa delle radici se sono presenti gallerie larvali sotto il colletto;
- abbattimento di tutte le piante specificate entro 100 m dalle piante infestate;
- rimozione, esame e smaltimento sicuro di piante, legno, corteccia e materiale da imballaggio di legno associati all’infestazione;
- divieto di spostamento fuori dall’area delimitata di materiale potenzialmente infestato;
- tracciamento dell’origine dell’infestazione;
- sostituzione, ove opportuno, con specie non sensibili;
- divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nell’area interessata, salvo eccezioni per luoghi di produzione e piante sentinella;
- sensibilizzazione del pubblico;
- adozione di misure integrative per superare ostacoli specifici all’eradicazione.
Sono previste regole tecniche per ceppi e radici non rimovibili, che devono essere interrati ad almeno 40 cm o coperti con materiale resistente agli insetti. È inoltre prevista una disciplina particolare per singole piante di alto valore sociale, culturale o ambientale: in tali casi può essere evitato l’abbattimento, ma la pianta va monitorata mensilmente e sostituita da misure alternative equivalenti.
Misure di contenimento
Nelle aree di contenimento le misure sono analoghe, ma calibrate su un obiettivo diverso: limitare la diffusione dell’organismo quando l’eradicazione non è più possibile. Anche qui sono previsti abbattimento delle piante infestate e sintomatiche, smaltimento sicuro, divieto di spostamento del materiale, sostituzione con piante non sensibili, divieto di nuove piante specificate all’aperto, sensibilizzazione e ulteriori misure. Se la presenza viene confermata nella zona cuscinetto, si applicano le norme generali del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure fitosanitarie.
Obblighi di comunicazione, allegati e decorrenza
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate e sui risultati conseguiti. La relazione deve indicare, tra l’altro, il numero di campioni raccolti e, se è stata applicata la deroga dell’articolo 9, paragrafo 4, i motivi e le misure sostitutive adottate. I risultati delle indagini dell’articolo 8 vanno comunicati secondo i modelli dell’allegato II.
L’allegato I elenca le aree delimitate per il contenimento già individuate in Italia, tutte situate nella regione Marche, con specificazione di zone infestate e zone cuscinetto per diversi comuni. L’allegato II contiene i modelli di comunicazione per i risultati delle indagini, sia in forma standard sia in forma statistica.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni tecniche si applicano solo dal 1o gennaio 2027, in particolare quelle relative a specifici profili delle indagini e della comunicazione dei risultati, per consentire alle autorità competenti di preparare adeguatamente le attività di sorveglianza.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: prevenire l’insediamento e la diffusione di Anoplophora glabripennis, prevederne l’eradicazione quando rilevato e il contenimento quando l’eradicazione non sia più possibile. L’articolo 2 precisa le nozioni di organismo nocivo specificato, piante specificate, piante ospiti, legno e materiale da imballaggio di legno specificati, piante sentinella e area delimitata per il contenimento.
Indagini fuori dalle aree delimitate e piani di emergenza
L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio nelle aree in cui la presenza dell’organismo non è nota, con progettazione idonea a rilevare una bassa presenza infestata con sufficiente sicurezza e con metodi quali esame visivo, campionamento e prove, eventualmente supportati da cani da fiuto o trappole. L’articolo 4 richiede che i piani di emergenza nazionali contemplino l’eradicazione, le risorse necessarie, l’attuazione delle prescrizioni su introduzione e spostamento delle piante ospiti e le procedure per identificare i proprietari di proprietà private interessate.
Delimitazione delle aree e deroghe
L’articolo 5 prevede che, in caso di conferma ufficiale della presenza, lo Stato membro stabilisca senza indugio un’area delimitata per l’eradicazione, composta da una zona infestata di almeno 100 m attorno alle piante infestate e da una zona cuscinetto di almeno 2 km; per il contenimento la zona cuscinetto è di almeno 4 km. In caso di più anni di mancata possibilità di eradicazione, l’area può essere designata come area delimitata per il contenimento e notificata alla Commissione per l’inclusione nell’allegato I. L’articolo 6 consente, in casi specifici, di non stabilire un’area delimitata o di stabilirla provvisoriamente se la rilevazione è isolata, le piante/il legno erano già infestati prima dell’introduzione e la diffusione è esclusa; in tal caso sono imposte misure immediate e indagini per almeno un ciclo vitale più un anno e comunque non meno di quattro anni consecutivi, con tracciamento dell’origine, sensibilizzazione pubblica e altre misure conformi alle ISPM n. 9 e n. 14. L’articolo 7 disciplina l’abolizione dell’area delimitata dopo almeno quattro anni consecutivi senza rilevazioni o quando ricorrano le condizioni della deroga.
Indagini nelle aree delimitate
L’articolo 8 impone indagini annuali intensive sulle piante ospiti nelle aree delimitate, con eventuale campionamento distruttivo mirato, uso di piante sentinella ispezionate almeno mensilmente e distrutte prima del completamento del ciclo vitale dell’organismo, e progettazione dell’indagine capace di rilevare una prevalenza dell’1 % con livello di sicurezza almeno del 95 %. Sono previste inoltre indagini annuali entro 1 km dagli impianti di trattamento o trasformazione del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati.
Misure di eradicazione
L’articolo 9 dispone, nelle aree delimitate per l’eradicazione, l’abbattimento immediato delle piante infestate e di quelle sintomatiche, la rimozione completa delle radici in caso di gallerie larvali, l’abbattimento delle piante specificate entro 100 m, lo smaltimento sicuro di piante, legno, corteccia e imballaggi, il divieto di spostamento fuori dall’area delimitata, il tracciamento dell’origine dell’infestazione, la sostituzione con specie non sensibili, il divieto di nuove piante specificate all’aperto nella zona interessata salvo eccezioni, la sensibilizzazione del pubblico e ulteriori misure integrative. Sono previste regole specifiche per ceppi e radici non rimovibili, per le piante di particolare valore sociale, culturale o ambientale, e per lo spostamento del materiale verso impianti idonei sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso; le indagini intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.2, del regolamento (UE) 2019/2072 devono raggiungere una sensibilità del 99 % con prevalenza attesa dell’1 %.
Misure di contenimento
L’articolo 10 prevede, nelle zone infestate delle aree delimitate per il contenimento, l’abbattimento delle piante infestate e sintomatiche, lo smaltimento sicuro, il divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato, la sostituzione con piante non sensibili, il divieto di nuove piante specificate all’aperto, la sensibilizzazione pubblica e ulteriori misure per il contenimento. Anche qui sono previste regole per ceppi e radici non rimovibili, per gli impianti di trattamento e per il trasferimento controllato del materiale fuori dall’area quando necessario. Se la presenza è confermata nella zona cuscinetto, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
Comunicazioni, allegati e abrogazione
L’articolo 11 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle misure adottate e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10, includendo il numero di campioni raccolti e i motivi dell’eventuale ricorso alla deroga dell’articolo 9, paragrafo 4; i risultati delle indagini dell’articolo 8 vanno trasmessi secondo i modelli dell’allegato II. L’articolo 12 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893. L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione dal 1o gennaio 2027 per specifiche disposizioni tecniche elencate al paragrafo secondo.
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