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Sentenza

Sentenza n. 12873/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento A) quanto riguarda al ricorso introduttivo: - del Decreto n. 24408/2022 notificato alla ricorrente con PEC del 16/12/2022, a firma del Direttore di Dipartimento, dott. Gunther Burger, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare, secondo le modalità procedurali ivi indicate, “entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione” dello stesso Decreto (il “Provvedimento”), - dell'Allegato A unito al predetto Decreto con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificandolo in misura complessiva di € 752,80 - della comunicazione via PEC ricevuta dalla ricorrente in data 16/12/2022 recante notifica del Decreto n. 24408/2022 e delle istruzioni per il pagamento ivi contenute, - del Decreto n. 545/2022 del 13/01/2023 che in applicazione del decreto-legge n. 4 dell'11 gennaio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2023, n. 8), differisce il termine per il pagamento richiesto al 30 aprile 2023, nella parte in cui conferma il Decreto n. 24408/2022 e il suo Allegato A, - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto. B) Quanto ai motivi aggiunti presentati da Biomedika S.r.l. il 9/6/2023: per l'annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale, per illegittimità degli stessi derivante dall'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 26 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202308083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che ha quantificato in € 752,80 il payback dovuto per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, con le istruzioni e i termini di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto provinciale di quantificazione del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendo: violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità derivata del decreto provinciale per asserita illegittimità costituzionale ed eurounitaria del complessivo meccanismo di ripiano previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, dall'art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012 e dall'art. 9-ter d.l. 78/2015, in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, buon andamento, tutela della salute, libertà d'impresa, proprietà, proporzionalità e libera circolazione delle merci. Con motivi aggiunti ha inoltre contestato gli stessi atti in ragione della dedotta illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione sulle censure rivolte al meccanismo generale di payback e agli atti ministeriali presupposti, non specificamente impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e la parte dei motivi aggiunti che vi si richiama. Ha rilevato che i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, conosciuti dalla ricorrente ma non specificamente impugnati, hanno determinato i tetti di spesa, certificato gli scostamenti e fissato criteri e percentuali di riparto. Il decreto provinciale si limita a svolgere attività vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva: verifica i dati di fatturato, individua le imprese e calcola matematicamente la quota dovuta. Tale attività non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma dà luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo di natura patrimoniale, concernente il corretto calcolo della somma dovuta; la relativa controversia spetta quindi al giudice ordinario. Il primo motivo, rivolto specificamente contro il decreto provinciale e concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, è stato respinto perché manifestamente infondato: la ricorrente non ha indicato quale apporto istruttorio avrebbe potuto fornire e, comunque, il contenuto dell'atto era vincolato dagli atti ministeriali presupposti, sicché opera l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    Disciplina il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e, per le annualità considerate, attribuisce alle regioni e alle province autonome compiti attuativi e di quantificazione delle quote dovute dalle imprese.

  • art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    La quota percentuale di ripiano e la procedura di individuazione delle aziende e degli importi dovuti sono predeterminate dalla legge e dagli atti ministeriali, lasciando agli enti territoriali attività vincolate di verifica, elenco e imposizione del pagamento.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto quando il ricorrente non dimostri la concreta rilevanza del proprio apporto e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle regole partecipative è neutralizzata quando l'amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio, nel caso concreto in relazione al possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il riparto va determinato in base alla natura sostanziale della situazione giuridica dedotta.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare nella sentenza precedenti motivazioni pertinenti e applicabili alla controversia.

Massime di principio

  • Quando un atto regionale o provinciale di payback per dispositivi medici si limita ad applicare dati, criteri e percentuali già integralmente determinati dalla legge e da atti ministeriali, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, la controversia sul corretto calcolo dell'importo dovuto riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario.
  • Le censure rivolte al meccanismo generale di payback, ai tetti di spesa, alla certificazione degli scostamenti o ai criteri di riparto devono essere proposte contro gli atti statali presupposti che tali elementi hanno determinato; la formula generica di impugnazione di ogni atto presupposto, connesso o conseguente non sostituisce l'impugnazione specifica.
  • Le regioni e le province autonome, nell'attuazione del payback per dispositivi medici, svolgono attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle imprese, calcolo delle quote e richiesta del pagamento; l'atto denominato dalla normativa come provvedimento non diventa per ciò solo espressione di potere autoritativo.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento di un atto interamente vincolato quando il ricorrente non dimostri quale concreto apporto istruttorio avrebbe potuto fornire e risulti che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e ripartoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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