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Sentenza

Sentenza del 28/04/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Chieti

IMPOSTE DIRETTE e INDIRETTE — IRPEF,IRAP,IVA,REGISTRO — Cessione d'azienda — Presunzione di frode —Responsabilità solidale del cessionario in difetto di violazione penalmente rilevante ( art. 14, comma 5°, D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 ) —Insussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l'anno 2013, sostenendo di non essere responsabile in solido dei debiti tributari del cedente ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, ha contestato l'assenza dei presupposti per la presunzione di frode, la mancata prova di una violazione penalmente rilevante commessa dal cedente e del rispetto del termine previsto dalla norma, nonché la mancata preventiva escussione del cedente, la tardività della riscossione, la prescrizione o decadenza dei crediti e ulteriori vizi formali della cartella. L'Amministrazione ha successivamente tentato di fondare la responsabilità sul comma 1 dello stesso articolo, anziché sul comma 5 originariamente indicato.

La decisione

La Commissione ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere perché non era stata documentata l'effettiva revoca o annullamento degli atti impugnati. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato la cartella e gli atti conseguenti. Ha ritenuto non applicabile la presunzione di frode del comma 5 dell'art. 14 per mancata prova di una violazione penalmente rilevante e del rispetto delle condizioni temporali previste. Ha inoltre escluso che l'Amministrazione potesse modificare in giudizio il fondamento della responsabilità richiamando il comma 1, sia per preclusione processuale e lesione del diritto di difesa, sia perché non risultavano dimostrati i requisiti temporali, procedurali e quantitativi richiesti, compresa la preventiva escussione del cedente. Equitalia Centro S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate di Chieti sono state condannate, in solido, al pagamento di 1.500 euro per spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La frode si presume quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

    La presunzione di frode e la conseguente responsabilità solidale del cessionario richiedono la prova dei presupposti normativi, inclusa l'esistenza di una violazione penalmente rilevante e il rispetto del termine temporale. In loro assenza, la responsabilità non può essere estesa al cessionario.

  • Art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità solidale del cessionario può operare solo se sono rispettati i relativi limiti temporali, procedurali e quantitativi e se è stata effettuata la preventiva escussione del cedente. Il fondamento della pretesa non può essere modificato per la prima volta in giudizio quando ciò incida sul diritto di difesa.

  • Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella può comportare la decadenza dal potere di riscossione.

  • Art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La Commissione ha concesso la sospensione urgente degli atti impugnati in pendenza del giudizio.

  • Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La questione relativa alle modalità di notifica della cartella al debitore principale è stata ritenuta estranea alla controversia riguardante la cessionaria e non è stata esaminata nel merito.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005

    In caso di mancata cessazione concordata della controversia, il giudice può decidere il merito anche ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del cessionario d'azienda non deriva automaticamente dalla cessione: l'Amministrazione deve dimostrare tutti i presupposti specifici della disposizione applicata.
  • La presunzione di frode prevista dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 richiede la prova di una violazione penalmente rilevante e del rispetto del termine temporale previsto; la semplice esistenza di debiti tributari non è sufficiente.
  • L'Amministrazione non può cambiare in corso di giudizio la norma o il fondamento giuridico della responsabilità in modo da introdurre una pretesa diversa da quella contenuta nell'atto impugnato, soprattutto se ciò limita il diritto di difesa.
  • Quando si invoca la responsabilità ordinaria del cessionario prevista dal comma 1, devono essere verificati anche i requisiti relativi ai limiti temporali, alla certificazione o individuazione dei debiti, al valore dell'azienda, alla preventiva escussione del cedente e ai limiti quantitativi.
  • La revoca in autotutela produce effetti processuali soltanto se l'Amministrazione dimostra documentalmente l'effettivo annullamento degli atti impugnati; una mera comunicazione o dichiarazione non documentata non basta.
  • In una situazione analoga, il cessionario dovrebbe contestare sia il presupposto sostanziale della responsabilità sia i termini di decadenza e prescrizione, chiedendo all'Amministrazione la prova puntuale di ogni condizione prevista dalla norma applicata.

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