Circolare numero 38 del 4-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in applicazione dell’art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993, per le pensioni di vecchiaia e invalidità e per gli assegni di invalidità, dal 1° gennaio 1994 le trattenute per attività lavorativa devono essere calcolate nel limite del 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Vengono distinte le modalità operative per pensioni in pagamento nei mesi pari e dispari, con aggiornamento degli importi, invio di comunicazioni ai pensionati e obblighi di conguaglio a carico dei datori di lavoro. Sono inoltre indicate le modalità con cui le aziende possono recuperare le differenze tramite il Mod. DM 10/2.
Nuove trattenute sulle pensioni per attività lavorativa dal 1° gennaio 1994
Nuove trattenute sulle pensioni per attività lavorativa dal 1° gennaio 1994
La circolare illustra l’applicazione, dal 1° gennaio 1994, delle nuove regole sulle trattenute per attività lavorativa gravanti su alcune prestazioni pensionistiche. L’intervento è collegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comporta un ricalcolo delle trattenute già in essere, con effetti diversi a seconda che la pensione sia in pagamento nei mesi pari o dispari.
Quadro normativo e criterio di calcolo
In base all’art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993, per le pensioni di vecchiaia e di invalidità, nonché per gli assegni di invalidità, dal 1° gennaio 1994 la trattenuta per attività lavorativa deve essere determinata nella misura del 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo. Il criterio si applica anche alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, ma soltanto se produce un risultato più favorevole rispetto alla disciplina previgente.
La circolare precisa inoltre che non vi sono modifiche per:
- la trattenuta sulla tredicesima mensilità;
- le pensioni di anzianità;
- le pensioni ai superstiti.
Pensioni in pagamento nei mesi pari
Per le pensioni corrisposte nei mesi pari, il rinnovo per l’anno 1994 è stato effettuato già tenendo conto delle nuove disposizioni. Il Mod. O bis M che viene consegnato ai pensionati in occasione del pagamento della rata febbraio/marzo 1994 riporta la nuova misura della trattenuta.
Per queste posizioni i datori di lavoro devono procedere ai conguagli a credito dei pensionati alle proprie dipendenze a partire dal 1° gennaio 1994.
Pensioni in pagamento nei mesi dispari
Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari, le trattenute erano state determinate in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento 1994 secondo i criteri già illustrati con la circolare n. 270 del 29 novembre 1993, poiché le nuove disposizioni sono intervenute quando le operazioni di rinnovo erano già state completate.
La circolare informa che sono in corso le operazioni di rideterminazione delle trattenute. Dopo il ricalcolo, verranno aggiornati gli archivi centrali e locali delle pensioni.
Per consentire ai pensionati che lavorano di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle nuove trattenute da applicare per il 1994, sarà inviata al domicilio degli interessati una comunicazione specifica tramite POSTEL, allegata alla circolare. Anche in questo caso i conguagli saranno effettuati dai datori di lavoro.
Comunicazioni alle aziende e recupero delle differenze
Le Sedi devono portare tempestivamente a conoscenza delle aziende il contenuto della circolare, così da consentire la più rapida esecuzione dei conguagli.
Per recuperare le differenze di trattenute rimborsate ai pensionati, i datori di lavoro possono utilizzare:
- la denuncia contributiva Mod. DM 10/2 relativa al mese di febbraio 1994;
- in alternativa, le denunce relative ai mesi di marzo o aprile 1994.
L’importo del credito va indicato in uno dei righi in bianco del QUADRO D del Mod. DM 10/2, riportando la dicitura "TRATTENUTE PENS. RIMB." e il codice "L000".
Contenuto della comunicazione al pensionato
L’allegato 1 contiene il testo della comunicazione da inviare al pensionato lavoratore. In essa si chiarisce che, dal 1° gennaio 1994, i titolari di pensione di vecchiaia, di invalidità o di assegno di invalidità che svolgono lavoro dipendente hanno diritto a percepire una pensione pari al trattamento minimo INPS più la metà della quota eccedente il minimo.
La comunicazione precisa inoltre che la quota non cumulabile con la retribuzione non può comunque superare l’importo della retribuzione stessa. Viene riportato, a titolo esemplificativo, che con una retribuzione mensile di lire 1.000.000 e una pensione di lire 1.200.000 la trattenuta è di lire 1.000.000 mensili.
Nel testo sono anche richiamati gli importi del trattamento minimo INPS indicati per il 1994:
- lire 602.350 dal 1° gennaio 1994;
- lire 623.450 dal 1° novembre 1994.
La comunicazione informa infine che gli uffici hanno già ricalcolato l’importo della trattenuta per il 1994 e che il pensionato deve presentare la comunicazione al datore di lavoro per consentire il conguaglio delle trattenute eventualmente già applicate nella precedente misura.
Punti principali
Nuovo criterio di calcolo delle trattenute
Per effetto dell’art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal 1° gennaio 1994 le trattenute per attività lavorativa sui trattamenti di vecchiaia e di invalidità e sugli assegni di invalidità sono pari al 50% delle quote eccedenti il trattamento minimo. Il criterio si applica anche alle pensioni con decorrenza anteriore, se più favorevole rispetto alla disciplina previgente. Nessuna modifica riguarda la tredicesima mensilità, né le pensioni di anzianità e ai superstiti.
Pensioni in pagamento nei mesi pari
Per le pensioni pagate nei mesi pari, in sede di rinnovo per il 1994 le trattenute sono state già determinate sulla base delle nuove disposizioni. Il Mod. O bis M consegnato ai pensionati con il pagamento della rata febbraio/marzo 1994 riporta la nuova misura della trattenuta. I datori di lavoro devono effettuare i conguagli a credito dei pensionati alle loro dipendenze con decorrenza dal 1° gennaio 1994.
Pensioni in pagamento nei mesi dispari
Per le pensioni pagate nei mesi dispari, le trattenute erano state calcolate al rinnovo degli ordinativi di pagamento 1994 secondo i criteri della circolare n. 270 del 29 novembre 1993, poiché le nuove disposizioni sono intervenute a rinnovo completato. Sono in corso le operazioni di rideterminazione delle trattenute e il successivo aggiornamento degli archivi centrali e locali. Ai pensionati interessati verrà inviata al domicilio una comunicazione tramite POSTEL con l’indicazione delle nuove trattenute da comunicare ai datori di lavoro.
Adempimenti per i datori di lavoro e recupero delle differenze
I conguagli di trattenuta a favore dei pensionati sono eseguiti dai datori di lavoro. Le Sedi devono informare tempestivamente le aziende per consentire il recupero nel più breve tempo possibile. Le differenze di trattenute rimborsate ai pensionati possono essere recuperate tramite la denuncia contributiva Mod. DM 10/2 relativa al mese di febbraio, oppure alle denunce di marzo o aprile 1994. L’importo va indicato in uno dei righi in bianco del QUADRO D del Mod. DM 10/2, con la dicitura "TRATTENUTE PENS. RIMB." e il codice "L000".
Contenuto della comunicazione al pensionato
L’allegato 1 prevede una comunicazione nominale al pensionato lavoratore con l’indicazione che, dal 1° gennaio 1994, i titolari di pensione di vecchiaia, invalidità o assegno di invalidità che svolgono lavoro dipendente hanno diritto a percepire un importo di pensione pari al trattamento minimo INPS più la metà della quota eccedente il minimo. La comunicazione specifica anche che la quota non cumulabile con la retribuzione non può comunque superare l’importo della retribuzione e che gli uffici hanno ricalcolato la trattenuta dovuta per il 1994, con indicazione degli importi alle diverse decorrenze e della trattenuta sulla tredicesima mensilità.
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