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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8134/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi i crediti d'imposta reclamati dal contribuente (relativi agli anni 1999-2003) nonostante la tardiva presentazione delle dichiarazioni e aveva annullato le sanzioni IVA; nel corso del giudizio il contribuente aveva chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n.119/2018, domanda che l'Agenzia aveva negato sostenendo che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n.600/1973 non fosse definibile e che non fosse stato versato l'importo necessario al perfezionamento della definizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi addotti dall'Amministrazione rispetto al diniego di definizione: ha affermato che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, se costituisce il primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale, è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/2018; ha inoltre rilevato che l'affermazione dell'Amministrazione circa la mancata esecuzione del pagamento necessario era priva di motivazione e quindi illegittima. Dalla verifica degli atti risultavano versamenti effettuati su modello F24, per cui la domanda di definizione è stata accolta e il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese relative al giudizio sul diniego sono compensate per l'incertezza interpretativa; le spese del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. n.119/2018.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando sia il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/2018.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; applicabile anche alle cartelle di cui all'art. 36-bis se primo atto. Il comma 13 stabilisce regole sulle spese del giudizio estinto.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    Stabilisce che l'impugnazione del provvedimento impositivo è consentita non solo per vizi formali ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva; utilizzata per sostenere l'impugnabilità della cartella.

  • L. n. 212/2000, art. 7 comma 1

    Imposta l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la mancanza di motivazione del diniego sull'asserita mancata esecuzione del pagamento determina l'illegittimità dell'atto.

  • d.P.R. n. 322/1998, artt. 2 e 6 e art. 8

    Norme sulla dichiarazione IVA e le conseguenze della loro inosservanza: l'Amministrazione aveva censurato la sentenza per presunta errata applicazione, ma la pronuncia si è concentrata sulla definibilità della cartella e sulla carenza motivazionale del diniego.

  • codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di cassazione (vizi di diritto) proposti dall'Amministrazione.

  • Cass. Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298

    Giurisprudenza di legittimità che ha già chiarito che le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis possono essere oggetto di definizione agevolata se costituiscono primo ed unico atto di comunicazione della pretesa.

Massime di principio

  • Una cartella emessa ex art. 36-bis DPR 600/1973 è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/2018 quando costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale; in tal caso il contribuente può aderire alla definizione anche se la cartella è frutto di controllo automatizzato.
  • Il diniego amministrativo alla definizione agevolata deve essere adeguatamente motivato, specialmente quando si fonda su asserzioni concrete come la mancata esecuzione di pagamenti; l'assenza di motivazione rende il diniego annullabile.
  • La prova dell'avvenuto versamento necessario al perfezionamento della definizione (es. ricevute F24) è decisiva: se risulta versamento valido la domanda di definizione deve essere accolta e il giudizio estinto.
  • In caso di incertezza interpretativa di nuove disposizioni condonali, il giudice può compensare le spese del giudizio relativo al diniego; le spese del giudizio estinto seguono invece le regole specifiche previste dalla norma che disciplina la definizione.
  • La tardiva presentazione delle dichiarazioni non esclude di per sé il riconoscimento di crediti d'imposta se tali crediti risultano effettivamente provati e documentati.

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