Cassazione Civile, Sentenza n. 8134/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi i crediti d'imposta reclamati dal contribuente (relativi agli anni 1999-2003) nonostante la tardiva presentazione delle dichiarazioni e aveva annullato le sanzioni IVA; nel corso del giudizio il contribuente aveva chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n.119/2018, domanda che l'Agenzia aveva negato sostenendo che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n.600/1973 non fosse definibile e che non fosse stato versato l'importo necessario al perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi addotti dall'Amministrazione rispetto al diniego di definizione: ha affermato che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, se costituisce il primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale, è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/2018; ha inoltre rilevato che l'affermazione dell'Amministrazione circa la mancata esecuzione del pagamento necessario era priva di motivazione e quindi illegittima. Dalla verifica degli atti risultavano versamenti effettuati su modello F24, per cui la domanda di definizione è stata accolta e il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese relative al giudizio sul diniego sono compensate per l'incertezza interpretativa; le spese del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. n.119/2018.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando sia il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/2018.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; applicabile anche alle cartelle di cui all'art. 36-bis se primo atto. Il comma 13 stabilisce regole sulle spese del giudizio estinto.
d.lgs. n. 546/1992, art. 19
Stabilisce che l'impugnazione del provvedimento impositivo è consentita non solo per vizi formali ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva; utilizzata per sostenere l'impugnabilità della cartella.
L. n. 212/2000, art. 7 comma 1
Imposta l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la mancanza di motivazione del diniego sull'asserita mancata esecuzione del pagamento determina l'illegittimità dell'atto.
d.P.R. n. 322/1998, artt. 2 e 6 e art. 8
Norme sulla dichiarazione IVA e le conseguenze della loro inosservanza: l'Amministrazione aveva censurato la sentenza per presunta errata applicazione, ma la pronuncia si è concentrata sulla definibilità della cartella e sulla carenza motivazionale del diniego.
codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Richiamato come base formale dei motivi di cassazione (vizi di diritto) proposti dall'Amministrazione.
Cass. Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298
Giurisprudenza di legittimità che ha già chiarito che le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis possono essere oggetto di definizione agevolata se costituiscono primo ed unico atto di comunicazione della pretesa.
Massime di principio
- Una cartella emessa ex art. 36-bis DPR 600/1973 è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/2018 quando costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale; in tal caso il contribuente può aderire alla definizione anche se la cartella è frutto di controllo automatizzato.
- Il diniego amministrativo alla definizione agevolata deve essere adeguatamente motivato, specialmente quando si fonda su asserzioni concrete come la mancata esecuzione di pagamenti; l'assenza di motivazione rende il diniego annullabile.
- La prova dell'avvenuto versamento necessario al perfezionamento della definizione (es. ricevute F24) è decisiva: se risulta versamento valido la domanda di definizione deve essere accolta e il giudizio estinto.
- In caso di incertezza interpretativa di nuove disposizioni condonali, il giudice può compensare le spese del giudizio relativo al diniego; le spese del giudizio estinto seguono invece le regole specifiche previste dalla norma che disciplina la definizione.
- La tardiva presentazione delle dichiarazioni non esclude di per sé il riconoscimento di crediti d'imposta se tali crediti risultano effettivamente provati e documentati.
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