Sentenza del 12/04/2018 n. 1663 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Requisito autonoma organizzazione - Accertamento di fatto - Importi corrisposti a terzi - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Il contribuente contestava che la mera indicazione, nel quadro RE12 della dichiarazione dei redditi, di importi corrisposti a terzi potesse dimostrare l'esistenza di spese per personale o, più in generale, di un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP. Tali importi, infatti, possono riferirsi a spese di natura varia e non costituiscono automaticamente prova dell'impiego di dipendenti o collaboratori organizzati dal contribuente.
La decisione
La sentenza afferma che l'esistenza dell'autonoma organizzazione costituisce una questione di fatto, da accertare dal giudice di merito sulla base degli elementi concretamente disponibili, comprese le pertinenti sezioni della dichiarazione dei redditi. La sola indicazione di somme corrisposte a terzi nel quadro RE12 non è sufficiente a dimostrare la presenza di personale o di un'autonoma organizzazione, poiché tali somme possono comprendere spese eterogenee. Ne consegue che l'accertamento non può fondarsi esclusivamente su tale dato contabile.
Norme richiamate
IRAP - requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo o dal professionista soltanto quando l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione, la cui esistenza deve essere verificata concretamente e caso per caso.
Dichiarazione dei redditi - quadro RE12
L'indicazione di importi corrisposti a terzi nel quadro RE12 rappresenta una voce di spesa di natura varia e, isolatamente considerata, non prova che si tratti di costi per personale né dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- L'autonoma organizzazione ai fini IRAP deve essere accertata in concreto dal giudice, considerando l'insieme degli elementi dell'attività e non un singolo dato contabile.
- La presenza di importi corrisposti a terzi nella dichiarazione dei redditi non dimostra automaticamente l'esistenza di dipendenti, collaboratori o di una struttura organizzata.
- Chi sostiene l'assoggettamento all'IRAP deve dimostrare che le spese indicate riguardano effettivamente personale o fattori organizzativi rilevanti, non potendo basarsi su una voce generica di costi.
- Per escludere l'IRAP, il contribuente dovrebbe documentare che l'attività è svolta prevalentemente con il proprio lavoro e senza un apparato autonomo capace di accrescerne la produttività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2018Sentenza del 12/04/2018 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 12 apr 2018Sentenza del 12/04/2018 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 12 apr 2018Sentenza del 12/04/2018 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 12 apr 2018Sentenza del 12/04/2018 n. 247 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 apr 2018Sentenza del 12/04/2018 n. 249 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 apr 2018Sentenza del 12/04/2018 n. 250 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →