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Circolare

Circolare numero 209 del 27-11-2001

Viene resa disponibile la procedura per l’acquisizione, da parte delle Sedi INPS, delle Prefetture, delle Regioni, dei Comuni e delle ASL, delle prestazioni INVCIV, da liquidare in competenza 2002, aggiornata per la gestione dei valori in euro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la procedura di acquisizione dati per la liquidazione delle prestazioni agli invalidi civili, adeguandola all’euro e alle nuove competenze attribuite a Regioni ed enti locali. Vengono descritte le modalità di accesso per enti esterni e operatori INPS, le principali modifiche ai pannelli della procedura in versione 2002 e le nuove informazioni anagrafiche e reddituali da acquisire. È previsto inoltre che le Sedi INPS distribuiscano il manuale agli enti coinvolti e forniscano assistenza per il passaggio alle nuove modalità operative.

Aggiornamento alla procedura di liquidazione delle prestazioni agli invalidi civili per l’euro e le nuove competenze concessorie

Aggiornamento della procedura per la liquidazione delle prestazioni agli invalidi civili

La circolare disciplina l’aggiornamento della procedura di acquisizione dei dati per la liquidazione delle prestazioni agli invalidi civili, già regolata dalle circolari n. 9 del 15 gennaio 1999, n. 48 del 1° marzo 1999 e n. 53 del 2 marzo 1999. L’intervento serve anzitutto all’adeguamento all’euro, ma recepisce anche il nuovo assetto delle competenze concessorie derivante dal DPCM 26 maggio 2000 e dalle convenzioni stipulate da alcune Regioni e Comuni con l’INPS ai sensi dell’articolo 80, commi 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ambito applicativo e soggetti interessati

La procedura aggiornata è pensata per gestire l’informazione relativa all’Ente che ha la potestà concessoria, cioè l’ente che accerta i requisiti per la concessione della prestazione e acquisisce i dati necessari alla liquidazione. Restano coinvolti gli enti esterni all’INPS già operativi sul territorio: Prefetture, Comuni, Regioni e ASL. La circolare precisa inoltre che le Sedi INPS dovranno coordinarsi con gli enti locali nelle Regioni prive di convenzioni, nonché nelle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Accesso alla procedura

Gli enti esterni che dispongano dei codici di accesso agli archivi INPS devono accedere tramite INFOINPS e selezionare l’opzione NEW-LIQ. Gli operatori INPS accedono invece da INFOINPS, scegliendo l’opzione IMSPN e richiamando la transazione ICNULI. La circolare rinvia al manuale allegato 1 per le modalità operative di acquisizione e per le modifiche introdotte nella competenza 2002.

Manuale operativo e distribuzione alle strutture interessate

Le Sedi devono consegnare copia del manuale allegato alle strutture coesistenti che svolgono l’accertamento dei requisiti e l’acquisizione dei dati, ossia Prefetture, Comuni, Regioni e ASL. Il manuale costituisce il supporto tecnico per l’utilizzo della procedura aggiornata e per la gestione dei nuovi campi introdotti.

Modifiche ai pannelli della procedura

La circolare riepiloga le principali variazioni ai diversi pannelli della procedura in versione 2002.

Pannello ICNUL1

Sul pannello ICNUL1 diventano obbligatori, oltre al codice fiscale del beneficiario e al numero della pratica, anche:

  • l’indicazione dell’Ente concessorio;
  • il codice dell’Ente;
  • il codice della Sede INPS che dovrà prelevare i dati per la liquidazione.

Sono previsti specifici codici per l’Ente e per il campo Codice Ente:

  • P per Prefetture, con valori da 001 a 103;
  • A per ASL, con codice distintivo su 6 caratteri;
  • C per Comuni, con codice catastale;
  • R per Regione, con codice distintivo previsto dal Ministero delle Finanze;
  • I per INPS, con codice della Sede INPS.

Pannello ICNUL2

Sul pannello ICNUL2 è obbligatoria l’acquisizione dei dati del coniuge se lo stato civile del titolare è uguale a "2".

Pannello ICNUL3

Il pannello ICNUL3 consente di acquisire i dati anagrafici del tutore o rappresentante legale e/o del delegato alla riscossione della prestazione.

Pannello ICNUL4

Sul pannello ICNUL4 devono essere indicati i dati dell’ufficio pagatore. Per il pagamento tramite banca vanno riportati codice ABI e codice CAB; per il pagamento presso l’ufficio postale va inserito il valore 9999 nel campo ABI e il frazionario dell’ufficio postale nel campo CAB. Nel campo "Importo da recuperare" gli importi devono essere espressi in euro con due decimali.

Pannello ICNUL5

Se è stato compilato il pannello ICNUL9 – Istruttoria – con la decorrenza della prestazione, il sistema precompila i campi "Decorrenza interessi legali" e "Decorrenza rivalutazione monetaria" con una data pari al 181° giorno dalla decorrenza della prestazione. L’operatore può modificare tale data se necessario.

Nello stesso pannello è stato inserito il campo "Inabilità psichica", da valorizzare con SI per i disabili intellettivi o minorati psichici che non sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pannello ICNUL6

Sul pannello ICNUL6 devono essere acquisite le informazioni sullo stato civile e sulle eventuali variazioni. La circolare evidenzia che tali dati assumono particolare rilievo:

  • dal 2001, per l’attribuzione della maggiorazione di lire 20.000 mensili della pensione o dell’assegno di invalidità prevista dall’articolo 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • per i soggetti con età inferiore a 65 anni, ai fini della valutazione del reddito del coniuge;
  • al compimento del 65° anno di età, per l’aumento di lire 100.000 previsto dall’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per l’ulteriore aumento di lire 18.000 mensili previsto dall’articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La circolare richiama inoltre quanto chiarito dalla circolare n. 86 del 27 aprile 2000: per la prestazione liquidata a invalido civile, anche se trasformata al compimento del 65° anno di età, rilevano i redditi assoggettabili all’IRPEF prodotti nell’anno precedente; invece, per gli aumenti spettanti dal 65° anno, si applicano le regole della pensione sociale o dell’assegno sociale, considerando sia i redditi assoggettabili all’IRPEF sia quelli non assoggettabili relativi all’anno in corso.

Per i titolari ultrasessantacinquenni, al fine di distinguere il reddito da utilizzare per la prestazione base da quello utile per gli aumenti, devono essere indicati:

  • il reddito complessivo del pensionato nel campo "Reddito pensionato";
  • la quota di reddito non influente ai fini della prestazione come invalido nel campo "reddito ininfluente".

I dati reddituali devono essere acquisiti in euro anche se riferiti ad anni anteriori al 2002, con importo troncato all’unità di euro.

Acquisizione dei dati e base dati centrale

La procedura è resa disponibile per l’acquisizione dei dati in competenza 2002. Il successivo rilascio della funzione di prelievo dei dati da parte delle Sedi INPS e di calcolo delle prestazioni sarà oggetto di una comunicazione successiva. I dati acquisiti vengono memorizzati in un nuovo data base centrale predisposto per valori espressi in euro.

Funzioni non modificate

Le funzioni di VARIAZIONE, CONSULTAZIONE, CANCELLAZIONE e LISTA PRATICHE non subiscono particolari modifiche.

Attività di coordinamento delle Sedi

Le Sedi che operano nelle Regioni prive di convenzioni ai sensi dell’articolo 80, commi 7 e 8, della legge n. 388/2000, nonché quelle delle Regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, devono concordare incontri con gli enti concessori operanti localmente per illustrare le variazioni introdotte dall’INPS in vista del passaggio all’euro. Le Sedi devono inoltre consegnare agli enti interessati copia della circolare e dell’allegato manuale, fornendo l’assistenza necessaria all’adozione delle innovazioni procedurali.

Punti principali

Aggiornamento della procedura e nuove competenze concessorie

La procedura originariamente disciplinata dalle circolari n. 9/1999, n. 48/1999 e n. 53/1999 viene aggiornata per l’adeguamento all’euro. L’aggiornamento tiene conto anche del DPCM 26 maggio 2000 e delle convenzioni stipulate da alcune Regioni e Comuni con l’INPS ai sensi dell’articolo 80, commi 7 e 8, della legge n. 388/2000, in relazione al trasferimento di funzioni di concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili. La procedura consente di indicare l’Ente che esercita la potestà concessoria e che ha effettuato l’accertamento dei requisiti e l’acquisizione dei dati.

Accesso alla procedura per enti esterni e operatori INPS

Gli enti esterni all’INPS, ossia Prefetture, Comuni, Regioni e ASL che dispongano dei codici di accesso agli archivi INPS, devono entrare in INFOINPS e selezionare l’opzione NEW-LIQ. Gli operatori INPS accedono invece da INFOINPS tramite l’opzione IMSPN e la transazione ICNULI.

Modifiche della versione 2002 e distribuzione del manuale

Il manuale allegato 1 illustra le modalità di acquisizione e le modifiche introdotte per la competenza 2002. Le Sedi devono consegnarne copia alle strutture coesistenti (Prefetture, Comuni, Regioni, ASL) che curano l’accertamento dei requisiti e l’acquisizione dei dati.

Pannello ICNUL1: dati obbligatori dell’Ente concessorio

Sul pannello ICNUL1 è obbligatorio indicare, oltre al codice fiscale del beneficiario e al numero di pratica, l’Ente concessorio, il codice dell’Ente e il codice della Sede INPS che effettuerà il prelievo dei dati per la liquidazione. Sono previsti specifici valori per il campo Ente e per il campo Codice Ente: Prefetture (P, valori da 001 a 103), ASL (A, codice distintivo su 6 caratteri), Comuni (C, codice catastale), Regioni (R, codice distintivo previsto dal Ministero delle Finanze) e INPS (I, codice della Sede INPS).

Pannello ICNUL2: dati del coniuge

Sul pannello ICNUL2 è obbligatoria l’acquisizione dei dati del coniuge quando lo stato civile del titolare è uguale a "2".

Pannello ICNUL3: tutore, rappresentante legale e delegato alla riscossione

Sul pannello ICNUL3 possono essere acquisiti i dati anagrafici del tutore o rappresentante legale e/o del delegato alla riscossione della prestazione.

Pannello ICNUL4: ufficio pagatore e importi da recuperare

Sul pannello ICNUL4, per il pagamento tramite sportello bancario devono essere indicati codice ABI e codice CAB; per l’ufficio postale deve essere inserito il valore 9999 nel campo ABI e il frazionario dell’ufficio postale nel campo CAB. Nel campo "Importo da recuperare" vanno inseriti importi in euro con due decimali.

Pannello ICNUL5: interessi legali, rivalutazione e inabilità psichica

Se è stato compilato il pannello ICNUL9 – Istruttoria – con la decorrenza della prestazione, il sistema precompila i campi "Decorrenza interessi legali" e "Decorrenza rivalutazione monetaria" con una data pari al 181° giorno dalla decorrenza della prestazione, modificabile dall’operatore se necessario. È stato inoltre inserito il campo "Inabilità psichica", da valorizzare con SI per disabili intellettivi o minorati psichici non tenuti alla dichiarazione annuale prevista dall’articolo 1, comma 248, della legge n. 662/1996.

Pannello ICNUL6: stato civile e redditi ai fini delle maggiorazioni

Sul pannello ICNUL6 devono essere acquisite le informazioni relative allo stato civile e alle sue variazioni. Tali dati sono rilevanti, in particolare dal 2001, per la maggiorazione di lire 20.000 mensili della pensione o dell’assegno di invalidità prevista dall’articolo 70, comma 6, della legge n. 388/2000 per invalidi civili, ciechi e sordomuti con meno di 65 anni, considerando anche il reddito del coniuge. Le stesse informazioni sono indispensabili anche per l’attribuzione, al compimento dei 65 anni, dell’aumento di lire 100.000 ex articolo 67, comma 1, legge n. 448/1998 e dell’ulteriore aumento di lire 18.000 mensili ex articolo 52, comma 1, legge n. 488/1999. Per i titolari ultrasessantacinquenni devono essere indicati il reddito complessivo del pensionato nel campo "Reddito pensionato" e, come quota non rilevante ai fini della prestazione come invalido, il campo "reddito ininfluente". I dati reddituali vanno acquisiti in euro, anche se riferiti ad anni anteriori al 2002, con importo troncato all’unità di euro.

Acquisizione dei dati e gestione informatica

La procedura è disponibile per l’acquisizione dei dati in competenza 2002. Il rilascio della funzione di prelievo dei dati da parte delle Sedi INPS e di calcolo delle prestazioni sarà comunicato successivamente. I dati acquisiti vengono memorizzati in un nuovo data base centrale predisposto per valori in euro.

Funzioni non modificate e attività delle Sedi

Le funzioni di VARIAZIONE, CONSULTAZIONE, CANCELLAZIONE e LISTA PRATICHE non subiscono modifiche rilevanti. Le Sedi operanti nelle Regioni che non hanno stipulato convenzioni ai sensi dell’articolo 80, commi 7 e 8, della legge n. 448/2000, nonché quelle delle Regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, devono concordare incontri con gli enti concessori locali per illustrare le variazioni procedurali connesse al passaggio all’euro. Le Sedi devono inoltre consegnare la circolare e il manuale allegato e prestare l’assistenza necessaria all’adozione delle innovazioni.

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