Circolare numero 208 del 27-11-2001
Dal 1/1/2002 l’Euro è adottato, quale unità monetaria di conto, in sostituzione della lira. Attività connesse al passaggio dalla lira all’Euro in materia di Entrate Contributive. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 21 giugno 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra, in vista dell'obbligo di adozione dell'euro dal 1° gennaio 2002, i criteri operativi che l'INPS applicherà nel passaggio dalla lira all'euro per denunce contributive, pagamenti, archivi e procedure informatiche. Vengono richiamati il quadro normativo comunitario e nazionale, il tasso di conversione fisso, le regole di arrotondamento e i principi di neutralità e continuità degli strumenti giuridici. La circolare disciplina inoltre i principali valori contributivi e previdenziali da convertire, le modalità per aziende, lavoratori domestici, autonomi, parasubordinati e volontari, nonché gli effetti su sanzioni, F24, compensazioni e adeguamento degli apparecchi misuratori fiscali.
Passaggio dalla lira all'euro per le entrate contributive INPS e criteri di conversione/arrotondamento
Passaggio dalla lira all'euro e criteri applicativi INPS
La circolare disciplina il passaggio operativo dalla lira all'euro, con particolare riguardo alle entrate contributive gestite dall'INPS. Il documento richiama il quadro normativo comunitario e nazionale, fissa il tasso di conversione irrevocabile e chiarisce come devono essere trattati gli importi in lire nei rapporti giuridici, nei calcoli intermedi, nelle denunce contributive, nei pagamenti e nelle procedure informatiche.
Quadro normativo di riferimento e principi generali
La materia è ricondotta al Regolamento CE n. 1103/97, al Regolamento CE n. 974/98, alla legge n. 433/1997, al D.Lgs. n. 213/1998 e al D.Lgs. n. 206/1999, oltre a diversi atti amministrativi INPS e ministeriali richiamati in circolare. Il tasso di conversione è definitivamente stabilito in Euro 1 = Lire 1936,27.
Il principio guida è quello della neutralità del passaggio alla moneta unica: un riferimento alla lira in uno strumento giuridico conserva il medesimo valore in euro, secondo il tasso di conversione. Il D.Lgs. n. 213/1998 disciplina, in particolare, i calcoli intermedi e la conversione degli importi contenuti nelle norme vigenti, con specifiche regole di arrotondamento.
Denunce contributive dei datori di lavoro non agricoli
Per le denunce contributive DM10/2 riferite a dicembre 2001 è consentita la presentazione in lire entro i termini ordinari di scadenza; per i datori di lavoro con termini differiti vale il relativo termine differito. Dal periodo di paga di gennaio 2002, invece, le denunce DM10/2 devono essere presentate obbligatoriamente in euro, comprese quelle trasmesse su supporto magnetico o via Internet. Dal gennaio 2002 in euro devono essere presentate anche le denunce per periodi pregressi, quelle insolute e quelle di regolarizzazione contributiva (DM10/V).
Per la compilazione delle denunce in euro si applicano i criteri di arrotondamento già adottati dall'INPS con deliberazione n. 1123 del 17 novembre 1998: arrotondamento all'unità di euro delle retribuzioni imponibili individuali, dei contributi e delle altre somme a debito e a credito, con arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in poi. Per i supporti magnetici e le trasmissioni telematiche gli importi devono essere esposti senza indicazione dei decimali.
Sono richiamate anche le modalità di pagamento delle note di rettifica DM10/2, per le quali vale il medesimo criterio di arrotondamento.
Minimali, massimali e altri valori contributivi
La circolare anticipa criteri che verranno ulteriormente sviluppati in una successiva circolare per la determinazione dei valori 2002. Tra i principali parametri oggetto di conversione sono richiamati:
- i minimali di retribuzione giornaliera;
- il trattamento minimo mensile di pensione preso a base dei calcoli;
- i limiti per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i valori delle retribuzioni convenzionali;
- la quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%.
Per il trattamento minimo mensile di pensione in vigore al 1° gennaio 2002 si applica il criterio di arrotondamento al centesimo di euro superiore, in coerenza con la circolare INPS n. 139 del 12 luglio 2001, che prevede per gli importi di pensione valore autonomo da contabilizzare un arrotondamento favorevole al pensionato o, in caso contrario, al centesimo inferiore. I minimali giornalieri, invece, devono essere espressi in centesimi di euro secondo la regola generale.
Sono richiamate tabelle allegate con gli importi dei minimali retributivi dal 1° maggio 1952 al 31 dicembre 2001, espressi anche al decimillesimo di euro, utilizzati dalle procedure informatiche e anche in caso di regolarizzazioni contributive.
Cooperative, quote associative, massimali e limiti di accredito
Per le retribuzioni convenzionali delle cooperative ex DPR n. 602/1970 il limite minimo viene convertito secondo il principio generale e arrotondato all'unità di euro. La circolare richiama inoltre la futura disciplina specifica che sarà illustrata in una successiva comunicazione.
Per la quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e per il limite di retribuzione ai fini dell'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, si applicano le regole generali di conversione. Il limite per l'accredito viene calcolato sull'importo del trattamento minimo mensile di pensione in pagamento al 1° gennaio 2002, arrotondato per eccesso al centesimo di euro.
Le quote associative, da esporre nella denuncia DM10/2, sono arrotondate all'unità di euro secondo le regole generali. Per gli importi annuali 2002, le prime tre rate sono arrotondate per eccesso e la quarta rata viene ridotta degli arrotondamenti in eccesso già applicati, con arrotondamento finale all'unità di euro.
Lavoratori domestici, pescatori autonomi, prosecutori volontari e apprendisti
Per i lavoratori domestici, l'INPS invierà la modulistica di pagamento della contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2002, compreso il bollettino relativo al quarto trimestre 2001, già predisposta per il pagamento in euro; gli importi vanno indicati al centesimo di euro. Per le fasce retributive e il contributo orario 2002 si rinvia a una successiva circolare.
Per i pescatori autonomi si rinvia a una circolare successiva per la determinazione della contribuzione in euro dovuta per il 2002, mentre l'Istituto fornirà i modelli F24 personalizzati. Le procedure contabili restano disponibili in lire fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001, con invito a definire entro tale termine gli SC7/24 sospesi; dopo l'avvio dell'anno contabile 2002 gli archivi AS400 saranno azzerati o comunque non più utilizzabili nella forma precedente.
Per i prosecutori volontari l'INPS fornirà i bollettini di conto corrente postale personalizzati per il pagamento in euro della contribuzione dovuta dal quarto trimestre 2001, con scadenza 31 marzo 2002. Anche in questo caso le procedure contabili rimangono disponibili in lire fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001.
Per gli apprendisti la circolare rinvia a un successivo provvedimento per la determinazione del contributo settimanale 2002, che sarà espresso in centesimi di euro.
Lavoratori autonomi artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti, fino alla chiusura dell'esercizio contabile 2001 gli archivi di gestione restano in lire; dopo il 18 gennaio 2002 i risultati delle applicazioni saranno visualizzati in euro, con possibilità di conversione euro/lire tramite il tasto funzionale F13. Dall'emissione relativa all'anno 2002 i dati saranno registrati e presentati in euro.
Le conversioni intermedie per le emissioni 2001 e precedenti devono utilizzare quattro decimali, per garantire la precisione alla lira e la coerenza contabile. La circolare illustra poi i criteri di conversione e di arrotondamento per:
- contribuzione IVS sul minimale di reddito;
- contribuzione sulla quota di reddito d'impresa eccedente il minimale;
- massimale di reddito imponibile;
- contributo per prestazioni di maternità;
- quote associative.
Il contributo per maternità, già fissato in Lire 1.208,33 mensili, è convertito in Euro 0,62 mensili per ciascun iscritto alla gestione di appartenenza.
Parasubordinati e Gestione Separata
Per i parasubordinati, le maschere di visualizzazione in ambiente AS/400 prevedono la conversione automatica da lire a centesimi di euro. La Gestione Separata mantiene un flag che identifica la valuta di presentazione del GLA, distinguendo tra lire ed euro. Gli archivi storici restano inizialmente in lire, mentre l'esposizione operativa avverrà in euro.
Nei passaggi intermedi di conversione è garantita la precisione alla lira con quattro decimali anche per periodi precedenti al 1998. Per i modelli GLA di competenza 2001, la presentazione può avvenire sia in lire sia in euro, in base agli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria, con le scadenze indicate per il cartaceo, il supporto magnetico e la trasmissione telematica.
Modello F24, sezione INPS e compensazioni
La sezione INPS del modello F24 deve essere compilata in unità di euro, con indicazione delle due cifre '00' nei decimali sia per gli importi a debito sia per quelli a credito, nonché per totale e saldo. La circolare richiama inoltre il limite massimo dei crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, indicato in Lire 1 miliardo per anno solare, equivalente a Euro 516.456,90.
La conversione in euro degli importi si applica anche ai contenuti delle avvertenze per il contribuente. Le regole di arrotondamento richiamate sono quelle generali previste dalla disciplina comunitaria e dalla deliberazione INPS n. 1123/1998.
Sanzioni amministrative
La circolare rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 83 del 4 ottobre 2001 per la conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative. Dal 1° gennaio 2002 gli importi minimi e massimi delle sanzioni fissati in lire sono tradotti in euro; i decimali, se presenti, vanno eliminati mediante troncamento. Viene evidenziato che, per i verbali ispettivi notificati o contestati prima del 31 dicembre 2001, non si deve procedere al ricalcolo, perché si tratta di atti formati nel periodo transitorio.
La circolare riporta anche esempi di conversione delle sanzioni e della misura ridotta, applicando il criterio del troncamento per la sanzione in euro e la regola generale di arrotondamento per gli importi conseguenti.
Dichiarazioni fiscali, IVA e altri tributi
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 213/1998, i soggetti obbligati possono indicare gli importi in euro nelle dichiarazioni e negli atti a partire dai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 1999. Per le imprese che redigono e pubblicano il bilancio o il rendiconto in euro nel periodo transitorio, le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e quelle dei sostituti d'imposta devono essere presentate in euro a partire dall'esercizio cui si riferisce il primo bilancio in euro.
Per gli altri soggetti, se una dichiarazione viene redatta in euro, tutte le successive dichiarazioni devono essere redatte nella medesima valuta. Le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1998 restano in lire.
Per l'IVA periodica e annuale, il contribuente può scegliere liberamente lire o euro, ma la scelta in euro vincola le dichiarazioni successive del medesimo ciclo; la dichiarazione annuale va resa nella stessa valuta adottata per le periodiche del periodo d'imposta interessato. Se è presentata la dichiarazione unificata, tutti i dati devono essere espressi nella medesima unità monetaria.
Per gli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA, è possibile usare l'euro, mentre per l'INVIM le dichiarazioni restano in lire anche nel 2002, trattandosi di fattispecie riferite a periodi anteriori al 31 dicembre 1998. Per l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 1999 va indicato anche il controvalore in euro per importi almeno pari a 1.000 lire, con arrotondamento al centesimo.
Versamenti e pagamenti
Durante il periodo transitorio i contribuenti possono effettuare i versamenti in lire o in euro, indipendentemente dalla valuta usata nelle dichiarazioni o nelle liquidazioni. Se scelgono l'euro, l'importo convertito deve essere arrotondato secondo le regole già illustrate. La circolare precisa che l'utilizzo dell'euro per i versamenti nel periodo transitorio è possibile solo con mezzi di pagamento diversi dal contante.
Adeguamento degli apparecchi misuratori fiscali
L'appendice tecnica disciplina le modifiche richieste per gli apparecchi misuratori fiscali nel periodo transitorio e definitivo. Le innovazioni riguardano sia i modelli già approvati sia quelli di nuova progettazione, compresi gli apparecchi già installati.
Per i dispositivi visualizzatori sono ammesse diverse soluzioni: esposizione in lire, in euro, oppure contemporanea o successiva delle due valute. Dal 1° gennaio 2002 la memoria fiscale deve registrare i dati in euro con due cifre decimali e l'apparecchio deve poter essere inizializzato al regime definitivo mediante procedura irreversibile. Se nel periodo transitorio sono stati emessi scontrini solo in lire, occorre annotare la data di passaggio, emettere uno scontrino da allegare al libretto e congelare il gran totale in lire con attivazione e azzeramento del totalizzatore in euro.
La circolare descrive anche le modalità di emissione degli scontrini fiscali con importi in lire, in euro o in entrambe le valute, nonché la struttura dello scontrino di chiusura giornaliera, che resta invariata ma può riportare gli importi nelle due valute separatamente.
Conclusione operativa
La circolare conclude sollecitando la massima diffusione del contenuto a tutte le sedi interessate. L'impostazione complessiva è quella di un passaggio graduale ma definitivo all'euro, con regole uniformi su conversione, arrotondamento, gestione informatica e adempimenti contributivi e fiscali, al fine di assicurare continuità amministrativa e coerenza contabile.
Punti principali
Quadro normativo e principi generali
La circolare richiama il Regolamento CE n. 1103/97, il Regolamento CE n. 974/98, la legge n. 433/1997, il D.Lgs. n. 213/1998 e il D.Lgs. n. 206/1999, oltre a precedenti atti INPS e ministeriali. Il tasso di conversione irrevocabile è fissato in Euro 1 = Lire 1936,27. Il passaggio alla nuova valuta è improntato al principio di neutralità: i riferimenti alla lira negli strumenti giuridici mantengono lo stesso valore in euro, applicando i criteri comunitari di conversione e arrotondamento.
Denunce contributive e arrotondamenti per le aziende
Le denunce DM10/2 riferite a dicembre 2001 possono essere presentate in lire entro i termini ordinari; dal periodo di paga gennaio 2002 tutte le denunce devono essere presentate in euro, comprese quelle per periodi pregressi, insolute e di regolarizzazione DM10/V. L'arrotondamento all'unità di euro si applica a retribuzioni imponibili individuali, contributi, somme a debito e a credito, con regola generale: fino a 49 centesimi per difetto, da 50 centesimi in poi per eccesso. Per le trasmissioni su supporto magnetico o via Internet gli importi vanno esposti senza decimali.
Valori contributivi, minimali, massimali e contributi speciali
La circolare anticipa i criteri per la conversione dei minimali di retribuzione giornaliera, del trattamento minimo pensionistico, dei limiti per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, delle retribuzioni convenzionali e della quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%. Per i minimali e altri valori si fa rinvio a tabelle allegate e alla futura circolare annuale, ma si specifica che, in generale, gli importi convertiti sono arrotondati all'unità di euro o al centesimo, secondo il tipo di valore. È inoltre confermato che il contributo di maternità passa da Lire 1.208,33 mensili a Euro 0,62 mensili.
Gestione degli archivi e delle procedure informatiche
Per diverse gestioni (aziende, lavoratori domestici, pescatori autonomi, prosecutori volontari, parasubordinati e autonomi) si prevede una fase transitoria in cui gli archivi restano in lire fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001. Dopo tale data le procedure saranno aggiornate per operare in euro, con possibilità di conversione automatica delle posizioni ancora in lire. La circolare richiama la necessità di completare entro il periodo transitorio la gestione degli SC7/24 sospesi e segnala che alcuni archivi AS400 saranno dismessi o azzerati con l'avvio del 2002.
Lavoratori domestici, pescatori autonomi, volontari e apprendisti
Per i lavoratori domestici l'INPS invierà la modulistica di pagamento in euro per la contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2002, compreso il bollettino del quarto trimestre 2001, e gli importi devono essere indicati al centesimo. Per i pescatori autonomi e per gli apprendisti si rinvia a future circolari per la determinazione della contribuzione 2002, ma si conferma l'uso di modelli personalizzati e il mantenimento delle procedure in lire fino alla chiusura del periodo suppletivo 2001. Per i prosecutori volontari i bollettini di conto corrente postale saranno predisposti in euro a partire dal quarto trimestre 2001, con contribuzione arrotondata al centesimo.
Lavoratori autonomi artigiani e commercianti
Per gli autonomi, sino alla chiusura dell'esercizio contabile 2001, gli archivi restano in lire; dopo il 18 gennaio 2002 i risultati delle applicazioni saranno visualizzati in euro, pur con funzione F13 di conversione euro/lire. Dal 2002 i dati saranno registrati e presentati in euro. La contribuzione IVS sul minimale di reddito, la quota di reddito d'impresa eccedente il minimale, il massimale di reddito imponibile e le quote associative sono convertiti secondo le regole generali; per le prime tre rate delle quote associative 2002 è previsto l'arrotondamento per eccesso all'unità di euro, con conguaglio sulla quarta rata.
Parasubordinati e modello GLA
Per la Gestione Separata le maschere di visualizzazione prevedono la conversione automatica da lire a centesimi di euro e gli archivi storici manterranno inizialmente i valori in lire. I modelli GLA di competenza del 2001 possono essere presentati entro il 31 marzo 2002 su cartaceo o entro il 30 aprile 2002 su supporto magnetico o via Internet, anche con importi espressi in lire o in euro. La circolare precisa che, per tali modelli, è ammessa l'esposizione in entrambe le valute secondo gli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria.
Modello F24, compensazioni e abbuono dei piccoli crediti/debiti
Nella sezione INPS del modello F24 gli importi devono essere esposti in unità di euro, con '00' nei decimali, sia per i debiti sia per i crediti compensati, oltre che nei totali e nel saldo. Il limite massimo dei crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, pari a Lire 1 miliardo annuo, è indicato come Euro 516.456,90. Per l'abbuono dei piccoli crediti/debiti si richiama la disciplina precedente, convertendo l'importo di Lire 20.000 in Euro 10,33 e applicando gli arrotondamenti generali.
Sanzioni amministrative e chiarimenti ministeriali
Le sanzioni pecuniarie penali e amministrative, dal 1° gennaio 2002, devono essere tradotte in euro secondo il tasso fisso e con eliminazione dei decimali, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 83/2001. Nel periodo transitorio le sanzioni devono essere espresse sia in lire sia in euro. La circolare riporta esempi operativi di conversione e di calcolo della misura ridotta, sottolineando che per i verbali notificati o contestati prima del 31 dicembre 2001 non occorre il ricalcolo in euro.
Adempimenti fiscali: dichiarazioni, IVA, tributi indiretti e versamenti
Vengono richiamate le regole del D.Lgs. n. 213/1998 anche per le dichiarazioni fiscali: chi redige o presenta dichiarazioni in euro è tenuto, in linea generale, a mantenere la stessa valuta per le dichiarazioni successive del medesimo ciclo. Per l'IVA periodica e annuale, i contribuenti possono scegliere lire o euro, ma la scelta in euro vincola le dichiarazioni successive del periodo. Per tributi indiretti diversi dall'IVA e per l'imposta di bollo si applicano criteri analoghi, mentre per l'INVIM restano operative le dichiarazioni in lire. Durante il periodo transitorio i versamenti possono essere effettuati in lire o in euro, purché in quest'ultimo caso con strumenti diversi dal contante.
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