Sentenza del 30/03/2016 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Nullità - Eccezione - Dirigente - Nomina illegittima - Proposizione - Ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non contiene gli estremi della sentenza né l’esito concreto del giudizio. Il principio riportato comporta che l’eccezione di nullità proposta oltre il termine per impugnare l’avviso non può essere esaminata come questione proponibile in ogni fase; non è però possibile stabilire quale parte abbia prevalso nel caso specifico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riporta soltanto il principio secondo cui la nullità dell’avviso di accertamento, perché sottoscritto da un dirigente illegittimamente nominato, non può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del giudizio. L’eccezione deve essere proposta tempestivamente con il ricorso introduttivo, entro il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Non sono indicati le parti, gli atti specifici né gli ulteriori motivi di ricorso.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
L'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sottoscritto da un dirigente illegittimamente nominato non può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, ma deve essere ritualmente proposta entro il termine di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992 con la proposizione del ricorso introduttivo.
La contestazione della nullità dell’avviso per l’illegittima nomina del dirigente firmatario deve essere inserita nel ricorso introduttivo e proposta entro il termine di impugnazione previsto dall’art. 21; non è un’eccezione proponibile liberamente nelle fasi successive.
Massime di principio
- Chi impugna un avviso di accertamento deve indicare già nel ricorso introduttivo i vizi che intende far valere, compresa la nullità legata alla nomina illegittima del dirigente che lo ha sottoscritto.
- Non si deve presumere che un vizio dell’atto possa essere dedotto in ogni fase del giudizio: occorre rispettare il termine di impugnazione e le regole processuali applicabili.
- Il testo fornito enuncia un principio, ma non consente di ricostruire parti, fatti, esito effettivo, spese o altre statuizioni della sentenza.
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