Sentenza n. 680/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale "sulla domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di specializzazione sul sostegno conseguiti in Moldavia
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 22 giugno 2024, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 394/1999, un'istanza diretta al riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Moldavia per l'insegnamento nelle classi A046 e ADSS. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare di avere concluso il procedimento o di avere richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere e il superamento del termine per la conclusione del procedimento. L'art. 49 d.P.R. n. 394/1999 consente ai cittadini stranieri titolari di un'abilitazione professionale conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea di chiederne il riconoscimento in Italia. Il procedimento è oggi disciplinato dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007, che ha sostituito i precedenti riferimenti ai d.lgs. nn. 115/1992 e 319/1994; ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento del titolo per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno deve concludersi entro quattro mesi. Poiché tale termine era inutilmente decorso senza provvedimento né richiesta di integrazione documentale, è stato ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega e obbligo di intervenire, senza compenso, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. n. 394/1999
I cittadini stranieri […] se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
La disposizione fonda la possibilità di chiedere il riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
art. 49, comma 2, d.P.R. n. 394/1999
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
Il rinvio ai previgenti decreti legislativi deve essere letto alla luce della loro abrogazione e della sostituzione con il titolo III del d.lgs. n. 206/2007.
art. 60, commi 2 e 3, d.lgs. n. 206/2007
Il d.lgs. n. 206/2007 ha abrogato i decreti legislativi nn. 115/1992 e 319/1994 e ha previsto che il riferimento ad essi si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206/2007 stesso.
Il procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea è disciplinato, per quanto rileva, dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è di quattro mesi.
Il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento era decorso inutilmente, determinando il silenzio-inadempimento del Ministero.
art. 2 d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020
Definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca.
La disposizione attribuisce al Ministero dell'Istruzione e del Merito la competenza in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è accoglibile quando sussistono un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento.
- Il procedimento di riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, richiamato dall'art. 49 d.P.R. n. 394/1999, è disciplinato dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007, in sostituzione dei previgenti d.lgs. nn. 115/1992 e 319/1994.
- Il procedimento di riconoscimento del titolo per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno deve essere concluso entro quattro mesi ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007; il decorso inutilmente di tale termine integra silenzio-inadempimento.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine giudiziale e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
- La competenza ministeriale in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 1/2020.
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