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Ordinanza

Ordinanza n. 2590/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune del decreto ingiuntivo n. 148/2022, oggetto della sentenza di ottemperanza che aveva nominato un commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La controversia trae origine dal ricorso di Hera Comm S.p.a. per l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 148/2022, emesso dal Tribunale di Patti il 13 aprile 2022. Con sentenza del 3 marzo 2026, n. 684, il TAR aveva accolto il ricorso nei limiti indicati in quella decisione e nominato, per il caso di persistente inottemperanza del Comune alla scadenza del termine assegnato, il segretario generale del Comune di Gioiosa Marea quale commissario ad acta. Il commissario ha chiesto il 2 agosto 2026 una proroga di almeno un trimestre, deducendo l’impossibilità di insediarsi nel periodo precedentemente concesso. La società creditrice ha dichiarato di non opporsi a una proroga di tre mesi, chiedendo che fosse perentoria, decorresse dalla comunicazione dell’ordinanza e che, in caso di ulteriore inottemperanza anche parziale, si procedesse alla sostituzione del commissario.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di proroga, riconoscendo che le ragioni rappresentate giustificavano un breve differimento del termine per l’adempimento. Ha fissato la conclusione dell’incarico commissariale entro e non oltre il 31 dicembre 2026, senza disporre la sostituzione richiesta dalla società. Ha inoltre precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio per legge e non rifiutabile, che l’inerzia può comportare responsabilità civile, penale e contabile e che i poteri dell’amministrazione e del commissario sono concorrenti: ciascuno può dare attuazione al titolo finché l’altro non abbia concretamente provveduto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le circostanze rappresentate giustifichino un breve differimento, fissando un termine finale per la conclusione dell’incarico.
  • L’ufficio di commissario ad acta è obbligatorio per legge e non può essere rifiutato; l’inerzia nell’esercizio dell’incarico può determinare responsabilità civile, penale e contabile.
  • I poteri dell’amministrazione inottemperante e del commissario ad acta sono concorrenti: entrambi possono dare attuazione al titolo esecutivo finché l’altro non abbia concretamente provveduto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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