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Ordinanza

Ordinanza n. 2194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202406192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso contro gli atti della procedura valutativa di conferma dei magistrati onorari con incarico ultrasedicennale, prevista dalla delibera del CSM del 27 aprile 2022 e dal D.M. del 19 maggio 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le censure rivolte contro la procedura valutativa di conferma del servizio dei magistrati onorari che abbiano svolto l’incarico per più di sedici anni. Il giudizio verte principalmente sulla legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234/2021. È stata prospettata la non conformità della disposizione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. La questione di legittimità costituzionale era già stata rimessa alla Corte costituzionale dalla Sezione Settima con ordinanza n. 7511 del 24 settembre 2025, nell’ambito di controversie analoghe.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione relativa alla conformità dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017 agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. La Corte costituzionale si era riservata di decidere dopo l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026. Il Collegio ha ritenuto che la futura pronuncia costituzionale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025, causa C-253/24, abbia indubbia rilevanza per la decisione dell’appello. Dopo aver dato alle parti la possibilità di interloquire sulla sospensione impropria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e rilevato che nessuna parte aveva chiesto una nuova rimessione alla Corte costituzionale, il giudice ha disposto la sospensione del processo, salva successiva fissazione dell’udienza su istanza di parte ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017

    La disposizione, nella formulazione risultante dalla sostituzione operata dalla l. n. 234/2021, prevede la rinuncia oggetto principale della controversia e della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021

    Ha sostituito l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.

  • artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Parametri costituzionali rispetto ai quali è stata sollevata la questione di legittimità della disciplina contestata.

  • art. 46 CDFUE

    Parametro interposto richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., quanto al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Parametro convenzionale richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione impropria, sia in senso stretto sia in senso lato, è ricondotta alla sospensione necessaria per la definizione di una questione pregiudiziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per consentire alle parti di interloquire sulla possibile sospensione impropria del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    La sospensione è disposta salva la successiva fissazione dell’udienza su istanza di parte.

Massime di principio

  • La sospensione impropria in senso lato, disposta in un giudizio in attesa della soluzione, in altro giudizio, di un incidente di costituzionalità avente carattere pregiudiziale, costituisce una forma di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • La sospensione impropria è giustificata quando la futura decisione della Corte costituzionale è rilevante e pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio sospeso, anche in ragione della portata normativa delle pronunce costituzionali.
  • La rilevanza della sospensione impropria può essere valutata anche alla luce di una sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea pertinente alla medesima disciplina controversa.
  • Prima di disporre la sospensione impropria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla relativa eventualità.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppelloRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazione

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