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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3054 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'accisa sul gas naturale impiegato nelle operazioni di coltivazione di idrocarburi. Il motivo accolto riguardava la violazione della L. n. 428/1990, art. 29, comma 4: la società, avendo dedotto l'accisa come costo rilevante nella formazione del reddito d'impresa, avrebbe dovuto comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate destinatario della dichiarazione dei redditi, a pena di inammissibilità. È stata invece ritenuta infondata la censura relativa all'omessa pronuncia, poiché la Commissione regionale si era effettivamente pronunciata, dichiarando tardiva l'eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane limitatamente alla violazione di legge relativa all'obbligo di comunicazione della domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che tale obbligo non è stato abrogato dal D.Lgs. n. 504/1995 e si aggiunge al termine biennale previsto per chiedere il rimborso. Poiché l'accisa costituiva un costo rilevante ai fini del reddito d'impresa, la comunicazione era necessaria. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La questione sostanziale sull'esenzione o sull'aliquota applicabile al gas naturale è rimasta assorbita e dovrà essere eventualmente riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 428 del 1990, art. 29, comma 4

    La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

    L'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la dichiarazione dei redditi opera quando l'imposta rimborsabile ha inciso sulla formazione del reddito d'impresa. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della domanda.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14

    Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    Il termine biennale per chiedere il rimborso non sostituisce né abroga l'obbligo autonomo di comunicazione previsto dalla L. n. 428/1990, art. 29, comma 4; le due prescrizioni si applicano cumulativamente.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 14, n. 1, lett. a)

    Esenzione dalla tassazione per i prodotti energetici e per l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e per l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.

    La disposizione unionale è stata invocata dalla società per sostenere l'esenzione dall'accisa sul gas naturale utilizzato nelle attività di coltivazione di idrocarburi, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito tale questione, avendola dichiarata assorbita.

  • Dilexport, Corte di giustizia dell'Unione europea, 9 febbraio 1999

    L'obbligo di comunicazione non ha per conseguenza né per effetto di privare gli interessati della possibilità di fruire dell'applicazione effettiva del diritto comunitario.

    L'obbligo procedurale di comunicazione è compatibile con il diritto dell'Unione, poiché non rende impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso di tributi contrari al diritto unionale.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di un'accisa incompatibile con norme dell'Unione europea, occorre verificare non solo il termine di decadenza per presentare la domanda, ma anche eventuali obblighi autonomi di comunicazione previsti dalla legge.
  • Se l'imposta ha costituito un costo dedotto o comunque rilevante nella formazione del reddito d'impresa, la domanda di rimborso deve essere comunicata anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, a pena di inammissibilità.
  • Il rispetto del termine biennale per chiedere il rimborso non rende superfluo l'adempimento della comunicazione: termine di decadenza e obbligo di comunicazione sono requisiti distinti e cumulativi.
  • La violazione di un requisito procedurale può impedire l'esame del merito sull'esenzione o sull'aliquota applicabile, anche quando la pretesa sostanziale potrebbe essere fondata sul diritto dell'Unione europea.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente la vittoria definitiva alla parte ricorrente: il giudice del rinvio dovrà applicare il principio di diritto e decidere nuovamente gli aspetti ancora rilevanti, inclusa la questione sostanziale rimasta assorbita.

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