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Sentenza

Sentenza n. 16373/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitive e notificate, quanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicate tra il 15 ottobre e il 4 dicembre 2025, definitive, non impugnate e notificate al Ministero, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quale avvocato antistatario. Ha chiesto l’adempimento entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e il pagamento delle spese liquidate nei titoli, quantificate in complessivi euro 6.200,72 oltre accessori, nonché delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini precisati in motivazione, accertando che il Ministero non aveva pagato le somme dovute in esecuzione dei titoli giudiziali. Ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che potrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; l’incarico è senza facoltà di delega e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza definitiva e notificata impone all’amministrazione il pagamento di somme e l’amministrazione non vi provvede, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza la dichiarazione dell’obbligo di eseguire il giudicato entro un termine fissato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga soltanto dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e su istanza del creditore, nonché fissando un termine per l’esecuzione dell’incarico.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate al dirigente pubblico competente per la gestione della spesa relativa alla materia, senza compenso quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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