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Ordinanza

Ordinanza n. 15248/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, cod. 02, pubblicata il 18.02.2026, nella parte in cui non include il ricorrente; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, cod. 02, conosciuta dal ricorrente in data 19.02.2026 a seguito di accesso nella propria area riservata del portale inPA alla sezione “Comunicazioni/aggiornamenti”; - di ogni atto presupposto, antecedente, connesso e/o conseguenziale, comprese le graduatorie dei vincitori rettificate pubblicate il 3.04.2026 ed il 15.04.2026, le graduatorie finali di merito rettificate conosciuta dal ricorrente a seguito di avvisi, pubblicati il 3.04.2026 ed il 15.04.2026, della possibilità di accesso nella propria area riservata del portale inPA alla sezione “Comunicazioni/aggiornamenti” ed il bando di concorso ove interpretato nel senso di imporre la dichiarazione esatta del titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999 in sede di domanda di partecipazione, senza possibilità di rettifica di errori materiali, a pena di non valutazione; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pantano Giuseppe il 20/7/2026: - dell’istanza ex art. 116, co.2, c.p.a. nell’ambito del giudizio Reg. Ric. 5205/2026 pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma, Sez. IV ter, per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, inviata via pec il 22.05.2026 e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’anzidetta istanza e per la condanna delle amministrazioni resistenti Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale RIPAM Formez PA, in persona del l.r.p.t., ciascuna per quanto di competenza e di ragione, all’esibizione ex art. 116 c.p.a. di tutta la documentazione di cui alla medesima istanza.

Giustizia amministrativa202605205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti del concorso, poi riscontrata da Formez PA con ostensione della documentazione richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Nel giudizio principale, relativo all’impugnazione delle graduatorie del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, il candidato ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso inviata via PEC a Formez PA il 22 maggio 2026. Ha chiesto l’esibizione della documentazione ritenuta indispensabile alla propria difesa. Dopo la notifica dell’istanza giudiziale, avvenuta il 17 luglio 2026, Formez PA ha trasmesso i documenti il 28 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la documentazione richiesta era stata integralmente ostesa, circostanza riconosciuta anche dal ricorrente. Ha compensato le spese, considerando non eccessivo il tempo impiegato per consentire l’accesso e tenendo conto del carattere concorsuale e di massa del procedimento, che comporta la gestione di numerose richieste di accesso. La decisione riguarda soltanto l’istanza di accesso e non definisce il ricorso principale sulle graduatorie.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    in considerazione della completa ostensione dei documenti richiesti (circostanza rappresentata anche dal ricorrente) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla predetta istanza;

    L’ostensione integrale dei documenti richiesti sopravvenuta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione dell’istanza giudiziale di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta e tale circostanza è riconosciuta dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.
  • Nella regolazione delle spese di un giudizio di accesso, la compensazione può essere giustificata dalla tempestività non eccessivamente tardiva dell’ostensione e dalla natura concorsuale e di massa del procedimento, che comporta la gestione di numerose richieste.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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