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Legge

L.R. Piemonte 7/2025

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Piemonte 56/1977 e la l.r. 16/2018 su riuso, riqualificazione e rigenerazione urbana. Rafforza il ruolo dei Comuni nell’individuare edifici o gruppi di edifici su cui ammettere interventi, disciplina le condizioni di legittimità, i mutamenti d’uso e i limiti paesaggistici/tutelari. È urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale piemontese su tutela del suolo, riuso e rigenerazione urbana

Modifiche alla disciplina piemontese su riuso, riqualificazione e rigenerazione urbana

La legge regionale Piemonte 21 maggio 2025, n. 7 interviene sulla l.r. 56/1977 e sulla l.r. 16/2018, rimodulando l’ambito di applicazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente e precisando il ruolo della pianificazione comunale. Le disposizioni operano esclusivamente nel territorio regionale piemontese.

Individuazione degli edifici interessati e ruolo dei Comuni

Le amministrazioni comunali e le loro forme associative devono individuare singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e riqualificazione. L’individuazione avviene con deliberazione comunale e serve anche a definire gli interventi ammissibili, che devono risultare conformi alla disciplina regionale e alla pianificazione vigente.

I Comuni possono inoltre:

  • promuovere una manifestazione di interesse per raccogliere istanze dei privati e valutarle in modo organico rispetto a PRG, previsioni insediative e infrastrutturali;
  • valutare proposte di intervento presentate dagli aventi titolo;
  • deliberare l’accoglimento o motivare il rigetto entro 120 giorni dalla richiesta, se la proposta è coerente con PPR e limitazioni della legge.

Ambito degli interventi di riuso e riqualificazione

Gli interventi consentiti consistono in ristrutturazione edilizia, anche con eventuale ampliamento, finalizzata a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale degli edifici. La disciplina esclude gli interventi che si traducano in ristrutturazione urbanistica.

Possono essere interessati solo edifici legittimi alla data di presentazione della richiesta, ubicati in ambiti serviti da opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alle norme vigenti.

Rigenerazione urbana

Quando l’insieme degli interventi riguarda complessi di più edifici localizzati negli ambiti ammissibili, esso si configura come intervento di rigenerazione urbana. In tal caso l’obiettivo è definire un nuovo disegno di parte della città, mediante un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici.

Disciplina delle premialità e degli incrementi di volumetria

Sugli edifici individuati ai sensi dell’articolo 3, esistenti al 26 ottobre 2018 e legittimi al momento della richiesta o della presentazione dei titoli edilizi, restano consentiti gli incrementi di volumetria previsti dalla legge.

Negli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia con le premialità del capo I:

  • sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso verso destinazioni compatibili o complementari se già definite dal PRG;
  • in mancanza di disciplina del PRG, si applica la matrice di compatibilità/complementarietà definita dalla Giunta regionale, con applicazione diretta senza variante urbanistica;
  • i Comuni possono limitarne l’applicazione con deliberazione del consiglio comunale o mediante diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Tutela dei contesti storici e limiti agli interventi

Gli interventi di cui all’articolo 5 sono ammessi, negli ambiti individuati dal PRG ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 56/1977, solo per edifici:

  • non soggetti a tutela ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;
  • non individuati dal PRG come edifici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario.

In tali casi gli interventi devono essere coerenti per forme, altezze, dimensioni e volumi con il contesto storico circostante, anche con eventuale riduzione delle premialità. Inoltre non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell’articolo 136, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004.

Semplificazioni e coordinamento normativo

La legge coordina varie disposizioni della l.r. 16/2018, tra cui:

  • l’estensione del richiamo agli interventi del capo I in più articoli della legge;
  • il chiarimento che alcuni adempimenti non dipendono più dalla deliberazione comunale richiamata in precedenza;
  • l’eliminazione di una clausola di salvezza non più ritenuta necessaria;
  • l’abrogazione di alcune previsioni puntuali dell’articolo 5 e di più commi dell’articolo 11.

Neutralità finanziaria e entrata in vigore

La legge dichiara che non comporta oneri a carico del bilancio regionale. È inoltre dichiarata urgente ai sensi dello Statuto e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

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