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Legge

L.R. Piemonte 9/2025

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 9/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in modo esteso numerose discipline regionali piemontesi: artigianato di qualità, cooperative di comunità, turismo e locazioni brevi, ambiente e PFAS, patrimonio immobiliare, servizi sociali, edilizia sociale, commercio, polizia locale, tributi, animali da compagnia e altre materie. Introduce anche nuove istituzioni e proroghe temporali (es. deflusso ecologico fino al 31/12/2026).

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2025 della Regione Piemonte

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2025

La legge interviene in modo trasversale su numerose materie di competenza della Regione Piemonte, aggiornando testi vigenti, introducendo nuove misure organizzative e coordinando discipline settoriali. Molte disposizioni sono di coordinamento o di dettaglio, ma alcune hanno effetti operativi immediati e talune sono soggette a termini, proroghe o regole transitorie.

Interventi istituzionali e coordinamento normativo

La legge apporta modifiche puntuali a varie leggi regionali in materia di diritto allo studio, edilizia, edilizia sociale, agricoltura, servizi educativi, amministrazione condivisa, terzo settore, tutela degli animali, sistemazione idraulico-forestale e altri ambiti. In più punti aggiorna riferimenti normativi statali e regionali, sopprime previsioni non più coerenti e integra il coordinamento con la normativa vigente.

Tra gli interventi principali vi sono:

  • l’esplicitazione del riferimento agli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” nella disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  • la riformulazione della nozione di varianti edilizie sostanzialmente diverse;
  • l’adeguamento dell’ISEE/indicatori economici al DPCM 159/2013 in materia di edilizia sociale;
  • la soppressione di alcune disposizioni ormai superate in varie leggi regionali.

Artigianato di qualità ed eccellenza

La parte più organica della legge riguarda il testo unico sull’artigianato, che viene riorientato sul tema dell’“artigianato di qualità e di eccellenza”. La Regione riconosce e valorizza le imprese artigiane che esprimono tradizione, tipicità, qualità dei processi e dei materiali, legame con il territorio, creatività, innovazione, sostenibilità ambientale, formazione, inclusione e valore economico-culturale.

La Giunta regionale, sentite le rappresentanze artigiane e la Commissione regionale per l’artigianato, deve:

  • definire criteri, procedure e modalità per individuare le imprese di qualità ed eccellenza;
  • promuovere tali imprese anche mediante programmi regionali e con la collaborazione di enti locali, camere di commercio, fondazioni, associazioni e consorzi;
  • stabilire criteri per sostenere progetti delle aree di sviluppo dell’artigianato finalizzati alla valorizzazione territoriale.

È inoltre prevista l’annotazione nel registro imprese-sezione speciale dei riconoscimenti attribuiti. Vengono abrogati gli articoli 17 e 18 del testo unico e alcune previsioni collegate al vecchio sistema dell’“Eccellenza artigiana”. Resta però salva, per le imprese già riconosciute, l’annotazione e l’uso del marchio “Piemonte Eccellenza artigiana” fino alla scadenza del marchio.

Cooperative di comunità

La disciplina delle cooperative di comunità viene rafforzata e precisata. La Regione ne riconosce il ruolo quale strumento di produzione di vantaggi per una comunità territoriale definita, con finalità di tutela del territorio, sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale.

Sono specificati i requisiti soggettivi e funzionali:

  • la base sociale deve essere prevalentemente costituita da persone fisiche che residenti, domiciliate o operanti con continuità nella comunità interessata;
  • possono partecipare anche persone giuridiche, soggetti e organizzazioni con sede nella comunità;
  • possono essere soci anche gli enti locali e altri enti pubblici, in relazione allo scambio mutualistico;
  • l’attività deve svolgersi con approccio multisettoriale e comprendere una o più attività di interesse generale, anche per contrastare spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

Turismo, strutture ricettive e locazioni brevi

La materia turistica è oggetto di numerosi aggiornamenti. Vengono rivisti gli obblighi di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive, il programma annuale degli interventi per i territori turistici e i relativi finanziamenti, nonché la disciplina del polo termale dell’acquese.

Programmazione e finanziamenti turistici

Gli interventi regionali per lo sviluppo e la rivitalizzazione dei territori turistici non sono più impostati su base triennale, ma annuale. Il programma annuale degli interventi deve essere approvato dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni anno. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse del programma annuale e spettano a enti pubblici ed enti del Terzo settore, con percentuali massime distinte per studio di fattibilità, programma integrato e progetti di intervento.

Polo termale dell’acquese

È istituito in via sperimentale il polo termale dell’acquese, localizzato nel Comune di Acqui Terme e nei comuni contermini con giacimenti termali. La perimetrazione può essere aggiornata dalla Giunta in relazione alle concessioni minerarie e termali. Le funzioni per il rilascio e rinnovo delle concessioni di acqua minerale e termale e per i nuovi permessi di ricerca sono delegate al Comune di Acqui Terme, con invarianza di bilancio, salvo il caso di giacimento esteso ad altri comuni, nel qual caso il provvedimento è rilasciato d’intesa. Sono fissati criteri di tutela della risorsa, valorizzazione del patrimonio, riqualificazione urbana e ambientale e rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

Locazioni brevi e locazioni turistiche

La legge riscrive in modo dettagliato la disciplina delle locazioni brevi e per finalità turistiche. Le locazioni sono soggette a:

  • attribuzione del CIN secondo la banca dati nazionale (BDSR);
  • acquisizione del CIR regionale tramite piattaforma informatica;
  • adempimenti informativi verso Comune/SUAP;
  • comunicazione giornaliera degli ospiti per le locazioni brevi;
  • trasmissione mensile dei flussi turistici;
  • riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno, ove istituita.

Le locazioni devono essere effettuate in unità abitative, porzioni con requisiti equivalenti o camere, senza servizi accessori e complementari, salvo pulizia e cambio biancheria prima dell’inizio del rapporto e senza locale di ricevimento. La gestione può essere diretta o indiretta; diventa imprenditoriale quando sono destinate a tale attività più di quattro unità immobiliari dello stesso titolare, ovunque ubicate.

Sono introdotte sanzioni specifiche per omessa trasmissione della modulistica e per violazioni in materia di CIN e requisiti di sicurezza, rinviando alle sanzioni statali.

Sospensione dell’attività nelle strutture ricettive

Per alberghi e strutture extralberghiere viene fissato un limite massimo alla sospensione temporanea dell’attività:

  • fino a 12 mesi;
  • prorogabili dal Comune di ulteriori 12 mesi;
  • decorso il termine, l’attività si intende cessata se non riavviata.

Ambiente, acque, aria, PFAS e territorio

La legge contiene un ampio blocco di norme ambientali.

Deflusso ecologico

L’applicazione del deflusso ecologico è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso. Nei corsi d’acqua torrentizi, canali e tratti con deficit idrici stagionali il deflusso è calcolato in modo dinamico sulla portata presente nella sezione di derivazione e non può superare il 30% della portata effettiva.

PFAS

È istituito un osservatorio tecnico-scientifico per supportare la strategia regionale di riduzione della presenza di PFAS in ambiente. L’osservatorio è composto da personale interno o da figure esterne a titolo gratuito e ha funzioni di supporto, monitoraggio e controllo.

I valori limite di emissione allo scarico e i termini temporali indicati nell’allegato A della precedente legge regionale 25/2021 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’osservatorio riferisce semestralmente alla commissione consiliare competente.

Inquinamento luminoso

La legge aggiorna la definizione di inquinamento luminoso e rafforza i divieti. È vietata la produzione di inquinamento luminoso e ottico e l’uso di fasci di luce fissi o roteanti e altri richiami luminosi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. La Giunta regionale deve individuare, entro 180 giorni, le limitazioni tecniche applicabili agli impianti e alle sorgenti luminose per evitare emissioni superiori ai limiti tecnici di riferimento.

Piano regionale qualità dell’aria

La disciplina del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria viene aggiornata prevedendo:

  • modifiche tecniche del Piano tramite provvedimento della Giunta;
  • sistemi informativi per rilevare e monitorare le percorrenze dei mezzi di trasporto e correlare tragitti ed emissioni;
  • possibilità di usare dispositivi o applicazioni telematiche su base volontaria;
  • trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR e previa DPIA;
  • adozione di regolamenti regionali per disciplinare modalità di implementazione, garanzie e accesso ai dati.

Altre disposizioni ambientali e idrogeologiche

Sono poi previste ulteriori misure, tra cui:

  • aggiornamenti ai vincoli idrogeologici con mantenimento della titolarità regionale dei rapporti pendenti in specifici casi;
  • esenzione dall’obbligo di chiusura per opere di prelievo irriguo realizzate prima del 31 marzo 1996, anche se non ricondizionate entro il 31 dicembre 2024;
  • aggiornamenti alla legge sul recupero del sottotetto, consentito solo se il sottotetto esisteva al 31 dicembre 2023 ed è legittimo alla data di presentazione dell’istanza;
  • nuove modalità di calcolo dei contributi ai Comuni per l’adeguamento della strumentazione urbanistica, con riduzioni se non si conclude il procedimento entro i termini stabiliti.

Gestione rifiuti e organizzazione del sistema

La legge interviene sulla disciplina regionale dei rifiuti e del sistema di gestione integrata.

Tra le principali novità:

  • la Regione definisce criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per le garanzie finanziarie relative alle attività di recupero dei rifiuti, anche in procedura semplificata;
  • sono ridefiniti compiti e funzioni dell’ambito regionale in materia di coordinamento del sistema impiantistico, trattamento del rifiuto organico e ingombrante, monitoraggio dei flussi e delle discariche esaurite;
  • la conferenza d’ambito è qualificata come soggetto di livello regionale e il personale è sottoposto allo stato giuridico ed economico del personale regionale.

Energia e autorizzazioni

In materia energetica la Regione attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Torino il rilascio dell’autorizzazione unica per specifici interventi previsti dal decreto legislativo 190/2024 in tema di fonti rinnovabili, nel rispetto degli indirizzi regionali per garantire omogeneità applicativa. Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono trasmesse dalla Regione all’ente competente secondo l’ordine di arrivo.

Territorio, urbanistica ed edilizia

Sono numerosi gli interventi di aggiornamento urbanistico-edilizio:

  • ridefinizione della variazione edilizia sostanzialmente diversa;
  • aggiornamento delle norme su recupero di sottotetti;
  • ampliamento della possibilità di delega ai comuni per pareri paesaggistici e di sanatoria;
  • modifica delle norme su contributi ai Comuni per varianti urbanistiche, con decurtazioni in caso di mancato rispetto dei termini.

Polizia locale, sicurezza e prevenzione

Nel settore della polizia locale si prevede che il corso di formazione non sia necessario per le funzioni di polizia amministrativa conferite dalla Regione alla Città metropolitana di Torino e alle Province. In materia di contrasto alle mafie, il Consiglio regionale deve dedicare un momento solenne alla lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie nella Giornata regionale della memoria e dell’impegno; se il 21 marzo non coincide con una seduta, la lettura avviene nella prima seduta utile.

Sono inoltre previsti contributi per il riutilizzo sociale dei beni confiscati assegnati agli enti del Terzo settore. Nella sicurezza integrata, la Giunta può deliberare sugli interventi finanziati con stanziamenti dell’esercizio in corso anche in assenza della programmazione triennale.

Riscossione tributi, sanzioni e ravvedimento

La legge interviene sulla riscossione delle sanzioni e su alcuni istituti tributari:

  • per la riscossione delle sanzioni si applicano le regole del tributo cui la violazione si riferisce;
  • il debitore può ottenere rateazione fino a 36 rate mensili in caso di temporanea e obiettiva difficoltà;
  • la Giunta deve disciplinare entro 90 giorni le modalità attuative;
  • in materia di tasse automobilistiche si recepisce il ravvedimento operoso in coerenza con la disciplina statale;
  • sono aggiornati i criteri sugli interessi dovuti per omesso o ritardato pagamento, rateazione o rimborso.

Viene inoltre ritoccata la nuova disciplina regionale delle sanzioni amministrative: la diffida opera solo per illeciti sanabili con sanzione fino a 5.000 euro nel massimo, l’adempimento estingue il procedimento, e vengono chiariti gli effetti del mancato adempimento e il termine di notifica della contestazione.

Edilizia sociale e contrasto all’emergenza abitativa

La legge introduce un importante istituto di espropriazione per pubblica utilità di alloggi scadenti, funzionale al contrasto dell’emergenza abitativa e alla riqualificazione del territorio. L’espropriazione può riguardare immobili locati, regolarmente o irregolarmente, ad uso abitativo, oggetto o luogo di condotte di reato riconducibili alle fattispecie indicate dalla norma e in stato di conservazione scadente.

Gli immobili espropriati sono conferiti al patrimonio disponibile per l’edilizia residenziale pubblica dell’ATC competente, con oneri a suo carico. La Giunta regionale deve definire con deliberazione i criteri della procedura entro 90 giorni.

Sono inoltre ampliate le categorie beneficiarie degli interventi di edilizia sociale, includendo forze armate, vigili del fuoco, operatori sanitari e, in alcuni casi, vedove e orfani degli appartenenti ai corpi menzionati.

Patrimonio immobiliare regionale

La legge introduce una disciplina organica per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale non strumentale alle funzioni istituzionali.

La Regione può pubblicare bandi per individuare soggetti terzi idonei a gestire immobili in concessione o locazione di valorizzazione, con obbligo di recupero e funzionalità del bene e nel rispetto dell’interesse pubblico. Per i beni culturali si applicano le regole del Codice dei beni culturali.

La durata della concessione può arrivare fino a 50 anni, in funzione dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Le opere realizzate dal concessionario o locatario sono acquisite al patrimonio regionale senza indennizzo. Sono previsti:

  • un Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio;
  • la possibilità di comodato d’uso a enti pubblici e soggetti statutariamente qualificati;
  • l’alienazione di beni non più strategici, con piano annuale approvato entro il 31 dicembre;
  • la disciplina del canone e la richiesta di garanzie fideiussorie;
  • strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e una cabina di regia per l’attuazione.

È inoltre ammessa, in casi eccezionali, la cessione gratuita di immobili regionali o di enti strumentali/SSR a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali, con eventuale vincolo di destinazione e possibilità di retrocessione in caso di inosservanza.

Servizi sociali e ambiti territoriali sociali

Gli ambiti territoriali sociali sono identificati con gli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge regionale sui servizi sociali. Di regola coincidono con un unico ente gestore dei servizi sociali; se vi sono più enti gestori, la Regione individua un soggetto capofila.

La Regione può inoltre operare, per l’espletamento delle funzioni sociali, attraverso programmazione e realizzazione diretta oppure tramite partenariati, intese istituzionali, convenzioni e reti territoriali o tematiche. La Giunta definisce requisiti, criteri, modalità e strumenti di valutazione dell’impatto delle politiche sociali.

Cooperazione, commercio e mercatini

La legge interviene sulla Commissione regionale della cooperazione, sulla promozione dell’economia cooperativa e sulla disciplina dei mercatini e del commercio occasionale.

Per i mercatini e i venditori occasionali:

  • il numero massimo di giornate annue è elevato a 36 spazi/partecipazioni nei limiti previsti dalla norma;
  • per i mercatini finalizzati al contrasto della povertà ed esclusione sociale ciascun Comune può autorizzare al massimo 12 giornate annue, salvo convenzione con la Regione;
  • in prima applicazione il conteggio delle 12 giornate decorre dal 31 agosto 2025;
  • l’inosservanza può comportare l’esclusione del Comune dai bandi regionali per l’intero anno della violazione;
  • il tesserino del venditore occasionale può essere sospeso o revocato, con divieto di partecipazione ai mercatini, soprattutto in caso di superamento delle 36 partecipazioni annuali o perdita dei requisiti.

Sono inoltre aggiornate le sanzioni per le violazioni connesse a tesserino, esposizione, limite di prezzo e partecipazione abusiva ai mercatini.

Cimiteri, cremazione e servizi funerari

La legge modifica la disciplina di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, nonché quella dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

In particolare:

  • il convivente è incluso tra i soggetti legittimati in specifiche ipotesi;
  • in caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell’affidatario originario, l’urna può essere affidata al coniuge, al convivente, a un parente di primo grado o a un collaterale autorizzato dal Comune;
  • sono previste regole per il subentro nell’affido e, in mancanza di successori idonei, la tumulazione;
  • le RSA possono ricevere una salma a cassa aperta se la persona defunta ne era ospite;
  • la Regione promuove sistemi di identificazione fisici o virtuali per localizzare loculi e ceneri nei cimiteri;
  • per i nuovi impianti di cremazione sono fissati criteri minimi di efficienza, bacino di riferimento e distanza minima tra impianti.

Sicurezza stradale, funiviarie e altre materie speciali

La legge apporta modifiche anche a discipline settoriali ulteriori, tra cui:

  • funivia e impianti di trasporto a fune, con chiarimenti sulla revisione generale e sulla proseguibilità tecnica degli impianti;
  • sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali, con il coinvolgimento della commissione consiliare competente;
  • usi civici, con nuova misura del dovuto per la sanatoria di occupazioni pregresse e specifiche riduzioni/abbattimenti, anche per attività agricole;
  • politiche giovanili, con istituzione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza;
  • psicologia scolastica, ampliandone l’ambito di intervento e la possibilità di attivazione nelle scuole statali e paritarie.

Disciplina degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo

La legge riscrive in modo ampio la disciplina regionale sugli animali da compagnia, sostituendo sistematicamente l’espressione “animali d’affezione” con “animali da compagnia” e aggiornando definizioni, obblighi, strutture e sanzioni.

Vengono ridefiniti:

  • benessere animale;
  • animale da compagnia;
  • responsabile dell’animale;
  • animale randagio;
  • allevamento ordinario e amatoriale;
  • commercio di animali da compagnia;
  • colonia felina;
  • cani da assistenza;
  • animali morsicatori o ad elevata aggressività;
  • operatori del settore cinofilo;
  • SINAC.

Gli obblighi del responsabile comprendono identificazione elettronica, registrazione, comunicazioni anagrafiche, tutela del benessere, custodia, prevenzione della fuga, controllo dei cani al guinzaglio e con museruola al seguito, e responsabilità della riproduzione non pianificata.

Per gli animali morsicatori o aggressori sono previsti:

  • visita veterinaria comportamentalista entro 40 giorni dall’aggressione, ove ritenuto necessario dall’ASL;
  • percorsi formativi obbligatori per i proprietari degli animali a rischio elevato di aggressività;
  • test finale e rilascio di attestato;
  • eventuale sequestro e affidamento permanente a strutture idonee, se il proprietario non supera l’esame o non si sottopone allo stesso;
  • obbligo, fino al superamento dell’esame, di guinzaglio, museruola e polizza RC;
  • spese integralmente a carico del proprietario.

La legge disciplina anche:

  • i canili pubblici, i canili rifugio e i canili sanitari;
  • la sterilizzazione dei cani ospiti;
  • l’accesso delle guardie zoofile;
  • i santuari per animali;
  • i gatti liberi e le colonie feline, con registrazione nel SINAC su richiesta del Comune;
  • il sistema di vigilanza e il regime sanzionatorio, con sanzioni amministrative differenziate per singole violazioni e introito dei proventi al Comune.

Clausola finanziaria

La legge si conclude con una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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