L.R. Piemonte 5/2025
Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale piemontese istituisce misure di prevenzione, assistenza e monitoraggio a favore delle vittime di truffe commesse tramite strumenti informatici o telematici e basate sulla dipendenza affettiva. Prevede convenzioni con enti del terzo settore, campagne informative e formative, una sezione tematica presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, la possibilità di costituzione di parte civile della Regione e una disciplina finanziaria per il triennio 2025-2027.
Misure regionali di sostegno alle vittime di truffe online fondate sulla dipendenza affettiva
Misure regionali di sostegno alle vittime di truffe online fondate sulla dipendenza affettiva
La legge disciplina interventi della Regione Piemonte a favore delle vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva. Il provvedimento combina prevenzione, assistenza, monitoraggio e supporto istituzionale, con coinvolgimento dei servizi sanitari e del terzo settore.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove e sostiene azioni rivolte alle vittime di tali truffe, nel rispetto dei principi costituzionali, statutari, delle leggi vigenti e della normativa europea. L’impostazione è orientata a un approccio integrato alla dipendenza affettiva, considerata il contesto di vulnerabilità su cui si innestano le condotte fraudolente.
Ruolo del terzo settore, prevenzione e informazione
La Regione valorizza gli enti del terzo settore con sede o operatività nel territorio regionale e con specifiche competenze in materia di dipendenza affettiva. Promuove inoltre:
- attività di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sul rischio di queste truffe;
- attività di educazione e formazione, soprattutto rivolte alle nuove generazioni.
Convenzioni per assistenza e supporto alle vittime
In coordinamento con i servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D) e d’intesa con gli enti del terzo settore, la Regione stipula convenzioni secondo uno schema definito dalla Giunta regionale con apposito regolamento. Le convenzioni servono a realizzare:
- sostegno psicologico professionale alle vittime;
- assistenza nella fase di denuncia presso le autorità competenti;
- supporti e servizi alle famiglie, anche a domicilio;
- attività informative sulla possibilità di rivolgersi ai Ser.D.
Campagne informative e formative
La Regione promuove campagne sul tema della dipendenza affettiva per prevenire i rischi connessi alle truffe online. Le iniziative possono comprendere:
- azioni formative, informative e culturali;
- interventi di educazione e sensibilizzazione;
- iniziative per un uso responsabile e consapevole dei social media. Sono previsti, d’intesa con scuole e università, specifici percorsi e strumenti formativi.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, deve adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge un regolamento che approva lo schema di convenzione con gli enti del terzo settore per gli interventi previsti.
Sezione tematica presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze
Presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze è istituita una sezione tematica sulla dipendenza affettiva, con funzioni consultive e di monitoraggio. La sezione si riunisce almeno due volte all’anno ed è composta da rappresentanti istituzionali, sanitari, del terzo settore e dell’IRES Piemonte. Tra i compiti vi sono il monitoraggio delle attività terapeutiche e diagnostiche dei Ser.D e la formulazione di proposte e pareri alla Giunta regionale. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi o indennità.
Costituzione di parte civile e utilizzo dei risarcimenti
La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel proprio territorio aventi a oggetto i delitti considerati dalla legge. Le somme ottenute a titolo di risarcimento sono destinate agli interventi previsti dalla stessa legge.
Clausola valutativa e monitoraggio dell’attuazione
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati in termini di assistenza e informazione alle vittime. Dopo due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, includendo:
- quadro delle convenzioni stipulate e dei servizi erogati;
- esiti delle attività informative e formative;
- stato di attuazione e criticità emerse, con soluzioni adottate;
- dati sugli effetti finanziari. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie; le relazioni sono pubbliche.
Copertura finanziaria
Per la prima applicazione, gli oneri sono stimati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, coperti mediante incrementi e contestuali riduzioni di stanziamenti nel bilancio regionale. Per gli anni successivi al 2027, la copertura avviene con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio.
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