L.R. Piemonte 8/2025
Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008').
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Piemonte n. 8 del 2025 abroga l’articolo 23 della l.r. 12/2008, già sostituito dalla l.r. 1/2012, e abroga anche la stessa l.r. 1/2012. Non introduce nuove discipline; è urgente ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
Abrogazione di una disposizione della finanziaria 2008 e della legge sostitutiva del 2012
Abrogazione di una disposizione della finanziaria 2008 e della relativa legge sostitutiva
La legge regionale del Piemonte interviene esclusivamente sul testo normativo preesistente, eliminando dall’ordinamento una disposizione della legge finanziaria per il 2008 e la legge regionale che l’aveva sostituita. Non contiene nuova disciplina sostanziale, ma ha effetto abrogativo sull’assetto previgente.
Oggetto dell’abrogazione
La disciplina risultante è la seguente:
- è abrogato l’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1;
- è abrogata integralmente la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1, recante la sostituzione del citato articolo 23.
In sostanza, la normativa regionale elimina sia la previsione originaria della legge finanziaria 2008 sia la successiva norma sostitutiva del 2012.
Effetti pratici
L’atto non introduce procedimenti, contributi, obblighi o benefici nuovi. Il suo effetto è esclusivamente soppressivo rispetto alle disposizioni indicate, con conseguente cessazione della loro rilevanza nell’ordinamento regionale del Piemonte.
Aspetti finanziari
La legge precisa che dall’attuazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previsti nuovi stanziamenti né coperture finanziarie.
Entrata in vigore e urgenza
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Ciò comporta efficacia immediata dalla data di pubblicazione.
Obsolescenza
L’atto è da considerarsi deprecato/obsoleto in quanto ha natura meramente abrogativa e opera su disposizioni già risalenti nel tempo, senza contenere disciplina applicativa attuale di interesse autonomo per l’operatore del diritto.
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