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Legge

L.R. Piemonte 11/2025

Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Piemonte, regole uniformi per l'ALPI nelle aziende sanitarie e negli enti equiparati. Entro 60 giorni il Consiglio regionale approva linee guida e regolamento tipo; entro 30 giorni gli enti adeguano i propri regolamenti. Previsti sanzioni per l'inadempimento, potere sostitutivo regionale, relazione annuale di monitoraggio e invarianza finanziaria.

Modalità uniformi per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) nel SSR piemontese

Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'ALPI in Piemonte

La legge regionale del Piemonte disciplina l'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) nel sistema sanitario regionale, con l'obiettivo di uniformarne l'esercizio sul territorio e di mantenere l'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale. Il provvedimento opera nel rispetto della normativa statale di riferimento e si applica esclusivamente agli enti sanitari del territorio regionale.

Finalità e principi generali

La Regione garantisce l'esercizio dell'ALPI in attuazione della legge statale n. 120 del 2007 e nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992. L'obiettivo dichiarato è assicurare modalità uniformi su tutto il territorio regionale, salvaguardando i livelli essenziali e prioritari di assistenza, il corretto coordinamento della finanza pubblica regionale e una risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione.

Le linee guida e il regolamento tipo devono essere improntati a questi criteri:

  • salvaguardia delle finalità istituzionali e della piena funzionalità del servizio sanitario regionale;
  • prevalenza dei volumi orari dedicati all'attività istituzionale rispetto all'ALPI;
  • prevenzione di conflitti di interesse e di concorrenza sleale tra le due attività;
  • parità di trattamento dei pazienti e standard qualitativi equivalenti tra regime istituzionale e libero-professionale;
  • tutela della riservatezza e adeguata informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS e alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico disciplinate dalla normativa regionale sulle fondazioni IRCCS.

Linee guida regionali e schema di regolamento tipo

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale deve adottare, con propria deliberazione:

  • le linee guida per lo svolgimento dell'ALPI da parte della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario;
  • lo schema del regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI.

Tali atti devono rispettare l'autonomia organizzativa delle aziende del servizio sanitario regionale, degli IRCCS e delle fondazioni IRCCS, ma entro il quadro dei principi generali fissati dalla legge.

Regolamenti aziendali per l'esercizio dell'ALPI

I direttori generali degli enti interessati devono adottare o aggiornare i regolamenti aziendali entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare contenente lo schema di regolamento tipo. L'adeguamento deve avvenire sentiti i collegi di direzione e nel rispetto dello schema regionale.

Sanzioni e potere sostitutivo

Se il regolamento non viene adottato o aggiornato nei termini, il competente ufficio della Giunta regionale diffida l'ente ad adempiere entro 10 giorni. Persistendo l'inadempimento, al direttore generale si applica la decurtazione del 70% della retribuzione di risultato, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare prevista dalla normativa statale richiamata.

In caso di violazione, la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei direttori generali, anche nominando un commissario ad acta.

Monitoraggio e clausola valutativa

La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge, con particolare riguardo all'agevole, funzionale e uniforme esercizio dell'ALPI e all'incremento delle relative entrate.

Decorsi un anno dall'entrata in vigore e poi con cadenza annuale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che indica, in particolare:

  • numero di personale del ruolo sanitario che svolge ALPI e volumi annuali dell'attività;
  • rapporto tra attività istituzionale e ALPI per ciascun anno;
  • incremento delle entrate nei bilanci degli enti derivante dall'ALPI;
  • andamento annuale e complessivo dei tempi di attesa delle prestazioni istituzionali, per tipologia;
  • casi di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5;
  • stato di attuazione della legge, con attenzione alle linee guida e alle eventuali criticità.

Per i dati relativi a personale, volumi, rapporti tra attività e incrementi di entrata, il termine iniziale di osservazione coincide con la data di adozione o aggiornamento dei regolamenti aziendali. Il Consiglio regionale, sulla base delle relazioni e di eventuali ulteriori analisi, può modificare e aggiornare la deliberazione sulle linee guida e sullo schema tipo. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti conclusivi del Consiglio.

Regime finanziario

La legge prevede la clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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