Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 6/2025

Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 6/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Piemonte, VISS, controlli, ispezioni e valutazioni della sicurezza stradale per strade regionali, provinciali e comunali extraurbane secondarie non transeuropee. Si applica ai progetti e alle reti stradali interessati, con esclusione degli interventi urgenti per calamità in stato di emergenza. Le nuove procedure si applicano dal 1° gennaio 2026; le attività di rete vanno svolte entro cinque anni dall’entrata in vigore e poi ogni cinque anni. Previsti 200.000 euro di contributi per province e Città metropolitana di Torino nel 2026-2027.

Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali

Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali

La legge regionale del Piemonte disciplina le procedure per la sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza regionale, provinciale e comunale, in attuazione del d.lgs. 35/2011. Regola valutazione di impatto, controlli, ispezioni e valutazioni della sicurezza a livello di rete, con applicazione limitata al territorio regionale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le strade regionali, provinciali e comunali classificate come strade extraurbane secondarie di tipo C, poste fuori dai centri abitati, di proprietà della Regione, delle province, della Città metropolitana di Torino e dei comuni, purché non facciano parte della rete stradale transeuropea. Sono esclusi i progetti finalizzati al ripristino urgente della circolazione su tratti danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Soggetto competente e attuazione

Il soggetto competente è, in via generale, l’ente proprietario della strada. Se la strada non è gestita direttamente dall’ente proprietario, la competenza spetta al soggetto che amministra il patrimonio stradale dell’ente, purché si tratti di un ente pubblico o a totale partecipazione pubblica.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta un provvedimento attuativo che definisce le caratteristiche operative di:

  • valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (VISS);
  • controlli della sicurezza stradale;
  • classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
  • ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate.

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS)

Dal 1° gennaio 2026, per i progetti di nuova infrastruttura stradale e per gli interventi di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato, il soggetto competente effettua la VISS nella fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Controlli della sicurezza stradale sui progetti

Per i progetti di nuova infrastruttura e per gli adeguamenti con modifiche sostanziali di tracciato, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica sia approvato dopo il 1° gennaio 2026, il soggetto competente svolge controlli della sicurezza stradale secondo i criteri stabiliti dal provvedimento attuativo regionale. Le risultanze della VISS costituiscono la base dei controlli.

La relazione di controllo è parte integrante della documentazione di tutti i livelli di progettazione e costituisce elemento necessario per l’approvazione dei progetti e per la successiva realizzazione dell’opera fino al collaudo. Se il progetto non è adeguato, il progettista deve motivare le scelte; il soggetto competente valuta le giustificazioni e può richiedere l’adeguamento oppure ammettere le motivazioni, facendole allegare alla relazione.

Entro dodici mesi dalla messa in esercizio delle infrastrutture interessate, devono essere svolti controlli per verificare la sicurezza in esercizio, con esito formalizzato in una relazione di controllo. Per la rete stradale a pedaggio, i maggiori oneri derivanti dalle modifiche progettuali conseguenti ai controlli sono ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, secondo la regolazione economica del settore.

Classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete

I soggetti competenti devono classificare la rete stradale, ai fini della sicurezza, in almeno tre categorie, in funzione del livello di incidentalità dell’intera rete aperta al traffico e organizzata gerarchicamente per tipologia di strada.

La valutazione di rete riguarda i tratti aperti al traffico da oltre tre anni nei quali si sia registrato un numero considerevole di incidenti gravi, anche in rapporto al flusso di traffico, se disponibile. Dopo la classificazione, il soggetto competente effettua un’indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle strade ad alto rischio, tramite personale esperto abilitato, per valutarne la sicurezza intrinseca e individuare i tratti prioritari per gli interventi.

Sulla base di tale valutazione, il soggetto competente predispone un elenco di priorità, anche con analisi costi-benefici, da inserire nella programmazione degli interventi correttivi.

Ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate

Il soggetto competente deve eseguire ispezioni periodiche con frequenza sufficiente a garantire adeguati livelli di sicurezza e a prevenire incidenti. Deve inoltre assicurare che alla classificazione di rete seguano ispezioni mirate finalizzate alla programmazione degli interventi correttivi, secondo le indicazioni del provvedimento attuativo regionale.

Le ispezioni mirate sono svolte dai soggetti abilitati individuati ai sensi della normativa statale, con l’obiettivo di definire priorità e interventi correttivi. Questi ultimi devono essere concentrati prioritariamente sui tratti con livelli di sicurezza più bassi e maggior potenziale di miglioramento e di risparmio dei costi connessi agli incidenti.

Per la rete stradale a pedaggio, anche gli investimenti per gli interventi correttivi sono considerati ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito.

Personale abilitato e formazione

Il soggetto competente individua, tra i soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 35/2011, il personale incaricato di effettuare controlli e ispezioni. La Regione può promuovere corsi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, secondo la normativa statale e il relativo decreto ministeriale del 23 dicembre 2011.

Per le attività di ispezione, il soggetto competente deve inoltre assicurare aggiornamenti obbligatori periodici del personale interno sui temi della sicurezza stradale, inclusi la segnaletica e la manutenzione ordinaria delle strade.

Contributi e criteri di riparto

La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione delle risorse destinate, ai sensi della legge, a titolo di contributo alle province e alla Città metropolitana di Torino.

Programmazione e periodicità delle attività

Le attività di classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete e le ispezioni periodiche e mirate devono essere effettuate entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza quinquennale.

Disposizione finanziaria

Per l’attuazione della legge è stanziato un contributo complessivo di 200.000 euro a favore delle province e della Città metropolitana di Torino, ripartito in 88.000 euro per il 2026 e 112.000 euro per il 2027. La copertura è imputata alla missione 10, programma 10.05, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, quale quota di cofinanziamento regionale del piano nazionale della sicurezza stradale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.