Ordinanza n. 2154/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: 1. dell’Ordinanza del Comune di Massa Lubrense n. 3 del 5/1/2026 notificata in data 29/01/2026 avente ad oggetto “Ordinanza di repressione di reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva nel territorio comunale di Massa Lubrense, art 30 D.P.R. 380 del 06.06.2001 – Sospensione immediata di ogni attività edilizia e contestuale ordine di ripristino mediante demolizione integrale delle opere descritte in narrativa” (doc. 1) nella parte in cui contesta la lottizzazione abusiva materiale limitatamente al fondo dei ricorrenti part. 1441 e 1023 del foglio 16; 2. delle note del Comune di Massa Lubrense, di contenuto sconosciuto e citate nel provvedimento sub 1, prot. 21547/2025 del 4/7/2025, prot. n. 22941/2025 del 1/8/2025, prot. n. 29770/2025 del 30/9/2025, prot. n. 29045/2025 del 24/9/2025 recanti gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dal Comune sul compendio immobiliare denominato “Quattro Passi” sito alla Via A Vespucci n. 13; 3. se ed in quanto possa occorrere della nota del Comune di Massa Lubrense prot. n. 30471 del 6/10/2025, recante la comunicazione di avvio del procedimento volta all’emissione dell’atto sub 1 citata nel provvedimento sub 1; 4. di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione delle attività edilizie e di ripristino mediante demolizione integrale delle opere, nella parte relativa alla contestazione di lottizzazione abusiva materiale sui fondi dei ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 3 del 5 gennaio 2026, nonché gli atti istruttori e la comunicazione di avvio del procedimento, contestando la qualificazione della strada di collegamento e della pista in terra battuta come elementi riconducibili a una lottizzazione abusiva materiale riguardante i loro fondi, catastalmente identificati alle particelle 1441 e 1023 del foglio 16. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emerge, in particolare, la deduzione di difetto di istruttoria e di motivazione: la strada sarebbe da tempo immemore asservita anche alla proprietà dei ricorrenti, la cui destinazione agricola è rimasta immutata, sicché non sarebbe stata adeguatamente dimostrata la volontà di asservire la pista nell’ambito di un più ampio disegno lottizzatorio, distinto da quello contestato per la vicina proprietà Mellino.
La decisione
Il TAR ha accolto in via cautelare l’istanza di sospensione limitatamente alla parte dell’ordinanza che contesta ai ricorrenti la lottizzazione abusiva materiale relativamente ai fondi di loro proprietà. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che la strada di collegamento risulta da tempo immemore a servizio anche dei fondi dei ricorrenti e che la loro destinazione agricola è rimasta invariata. Non è quindi apparsa evidente, allo stato, la volontà di asservire la pista in terra battuta a un più ampio disegno di lottizzazione abusiva. È stato inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione delle conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato. La sospensione è stata disposta nei soli sensi e limiti precisati in motivazione, mantenendo integra la situazione controversa in vista del giudizio di merito, fissato alla prima udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
Ordinanza di repressione di reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva nel territorio comunale di Massa Lubrense, art 30 D.P.R. 380 del 06.06.2001
La norma è richiamata quale base dell’ordinanza comunale di repressione della lottizzazione abusiva, con sospensione delle attività edilizie e ordine di ripristino mediante demolizione; l’ordinanza cautelare sospende parzialmente tale provvedimento per difetto, allo stato, di adeguata istruttoria e motivazione in relazione ai fondi dei ricorrenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di una lottizzazione abusiva materiale deve essere sorretta da un’istruttoria e da una motivazione idonee a dimostrare il collegamento tra le opere rilevate e un effettivo disegno lottizzatorio riferibile agli specifici fondi e proprietari coinvolti.
- La preesistenza della strada di collegamento e il suo utilizzo da tempo immemore anche a servizio dei fondi del destinatario dell’ordinanza, unitamente alla persistente destinazione agricola degli stessi, costituiscono elementi che l’amministrazione deve considerare e valutare puntualmente prima di ricondurre una pista o altra opera viaria a un disegno di lottizzazione abusiva.
- Quando l’esecuzione dell’ordinanza repressiva edilizia può produrre conseguenze rilevanti sui proprietari, il periculum in mora può sussistere e giustificare la sospensione cautelare parziale dell’atto, limitatamente alla posizione e ai fondi dei ricorrenti, fino alla decisione di merito.
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