Ordinanza n. 2592/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero al pagamento di 1.209,96 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1425/2024 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 luglio 2024, notificata il 15 luglio 2024 e passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle 1.209,96 euro di Retribuzione Professionale Docente. Il TAR ha rilevato che la prova della notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione tramite PEC non è verificabile: la busta digitale prodotta risulta vuota una volta aperta.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso per ottemperanza. Ha disposto che la ricorrente depositi, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la prova della notificazione della sentenza all’Amministrazione presso la sua sede, in formato .eml cliccabile e visibile, secondo la normativa vigente sul processo amministrativo telematico. Ha preannunciato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che l’inadempimento potrà determinare l’inammissibilità del ricorso. L’esame è rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che va disposto il deposito della prova della notifica del predetto titolo nei modi sopra indicati entro quindici giorni dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria, dandosi sin d’ora preavviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., che il mancato adempimento entro il detto termine potrà determinare l’inammissibilità del ricorso;
Il mancato deposito, nel termine assegnato, della prova della notificazione del titolo può determinare l’inammissibilità del ricorso; il TAR ha formulato tale avviso senza pronunciarsi definitivamente sull’ammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la prova della notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione non è verificabile perché la busta PEC depositata risulta vuota, il giudice può richiedere il deposito della prova in un formato telematico cliccabile e visibile e assegnare un termine per provvedervi, preavvisando che l’inadempimento può comportare l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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