Sentenza del 22/03/2019 n. 8119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava sanzioni doganali irrogate ai sensi dell'art. 303 del TULD per l'importazione, dal Venezuela, di lamiere e nastri di alluminio nel periodo 2007-2008. I certificati di origine preferenziale Form A presentavano timbri non conformi agli specimen ufficiali trasmessi dalle autorità venezuelane alla Commissione europea. La contribuente sosteneva che l'art. 303 TULD sanzionasse esclusivamente le difformità relative a quantità, qualità e valore della merce, non anche quelle concernenti l'origine, e che la disposizione non potesse essere interpretata estensivamente. La Corte ha invece ritenuto che il dato relativo all'origine rientri nella nozione di qualità della merce e costituisca un elemento essenziale della dichiarazione doganale. È stata inoltre ritenuta irrilevante la buona fede dell'importatore, una volta accertata la falsità o irregolarità del certificato di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della CTR della Toscana che aveva annullato le sanzioni e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha escluso che il giudicato favorevole ottenuto da un altro importatore potesse essere fatto valere in questa sede, poiché si era formato durante il giudizio d'appello e avrebbe dovuto essere dedotto mediante revocazione, non mediante ricorso per cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, TULD
La sanzione prevista dal T.U.L.D., art. 303, riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse.
La nozione di qualità della merce deve essere interpretata estensivamente, e non analogicamente, includendo anche l'origine. Pertanto, la falsità o difformità dell'origine dichiarata può giustificare l'applicazione delle sanzioni doganali.
Regolamento CEE n. 2454 del 1993, art. 81
La non conformità dei timbri sui certificati Form A rispetto agli specimen ufficiali può mettere in discussione la validità della certificazione dell'origine preferenziale delle merci.
Codice civile, art. 1306
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può, in astratto, produrre effetti riflessi a favore degli altri coobbligati, salvo che si fondi su ragioni personali. Tuttavia, devono essere rispettate le regole processuali relative al rimedio da utilizzare.
Codice di procedura civile, art. 295
La sospensione necessaria del processo non è stata ritenuta applicabile, poiché i giudizi collegati erano trattati contestualmente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione dell'art. 303 TULD ed è stato ritenuto fondato.
Regolamento CEE n. 2454 del 1993
La disciplina europea in materia di certificati di origine preferenziale rileva per verificare la regolarità dei documenti necessari all'applicazione dei dazi agevolati.
Massime di principio
- Ai fini delle sanzioni doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e rientra nella nozione di qualità prevista dall'art. 303 TULD.
- Quando un certificato di origine preferenziale risulta falso, irregolare o non conforme ai requisiti formali, possono essere applicate le sanzioni anche se l'importatore dichiara di aver agito in buona fede o di non essere stato a conoscenza dell'irregolarità.
- Gli operatori che utilizzano certificati di origine devono adottare adeguate verifiche e precauzioni contrattuali, poiché le irregolarità imputabili al fornitore rientrano normalmente nel rischio dell'attività commerciale.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è possibile quando resta all'interno del significato complessivo della disposizione; ciò è diverso dall'applicazione analogica, che non può creare una fattispecie sanzionatoria nuova.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato può essere rilevante, ma se si forma durante il giudizio d'appello e la sentenza viene pronunciata senza tenerne conto, il rimedio appropriato può essere la revocazione, non il ricorso per cassazione.
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