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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17433/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU e TASI riferito all'anno d'imposta 2015, con richiesta di pagamento per euro 14.051,17 e euro 705,59 per insufficiente versamento. Nei gradi di merito il contribuente aveva visto respinte le proprie difese: i giudici di merito avevano ritenuto non provato che l'immobile fosse effettivamente e in via esclusiva o prevalente destinato alle attività agevolate di culto, catechesi ed educazione cristiana, valorizzando il fatto che la documentazione prodotta fosse in parte unilaterale e generica e che provasse solo la stabile residenza della comunità religiosa e l'elenco dei confratelli. Inoltre, la Corte territoriale aveva affermato che il beneficio riduttivo del 50% della base imponibile sarebbe spettato solo in caso di vincolo diretto, non anche di vincolo indiretto. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e i), d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, dell'art. 16, lett. a), l. n. 222/1985, nonché degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che era stata comunque dimostrata la natura di ente religioso e la destinazione degli immobili all'accoglienza dei sacerdoti della comunità nella convivenza anagrafica indicata. Con il secondo motivo ha poi denunciato la violazione degli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011, contestando la negata riduzione per vincolo indiretto e affermando che nel caso concreto si trattava di vincolo diretto presunto, essendo il bene di proprietà di un ente religioso e costruito da oltre settant'anni da architetto non più vivente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non si fosse uniformata ai principi già affermati in tema di esenzione IMU per immobili degli enti ecclesiastici, perché aveva svalutato la destinazione dell'intero immobile a stabile residenza della comunità religiosa senza verificare se tale destinazione, unitamente alle pertinenze, integrasse una delle attività di religione o di culto rilevanti ai fini agevolativi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esenzione può spettare anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità religiosa, in quanto attività riconducibile alla formazione del clero e dei religiosi e non necessariamente commerciale. Ha inoltre ribadito che, sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività agevolata, mentre spetta all'ente impositore provare l'eventuale attività commerciale. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504/1992

    richiamato come disposizione invocata dal ricorrente insieme alla lettera i) per sostenere l'esenzione/agevolazione IMU, ma il cuore della decisione riguarda la lettura della lettera i) in combinato con l'art. 16 l. n. 222/1985

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    l'esenzione spetta agli immobili degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto, incluse quelle elencate nell'art. 16, lett. a), l. n. 222/1985; la norma va letta in modo da includere anche l'abitazione dei membri della comunità religiosa se funzionale a tali attività

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    richiamato in relazione al regime IMU e alla riduzione/agevolazione della base imponibile

  • art. 16, lett. a), l. n. 222/1985

    attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana

    le attività di religione o di culto comprendono anche la formazione del clero e dei religiosi e la catechesi; tale nozione giustifica l'agevolazione fiscale quando l'immobile è concretamente destinato a tali finalità

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    invocato tra le norme processuali in tema di prova nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente deve provare la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività agevolata; l'ente impositore deve provare l'eventuale esercizio di attività commerciale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al valore presuntivo della documentazione prodotta e della destinazione dell'immobile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla valutazione delle prove acquisite al processo

  • art. 10 d.lgs. n. 42/2004

    richiamato nel secondo motivo in tema di vincolo culturale dell'immobile

  • art. 12 d.lgs. n. 42/2004

    richiamato nel secondo motivo in tema di qualificazione del vincolo diretto/indiretto

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla riduzione della base imponibile collegata al vincolo sull'immobile

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli immobili appartenenti a enti ecclesiastici può spettare anche quando l'immobile sia adibito ad abitazione dei membri della comunità religiosa, se tale destinazione si inserisce nelle attività di formazione del clero e dei religiosi o nelle altre attività di religione e di culto rilevanti per legge.
  • Ai fini dell'agevolazione non è necessario che l'immobile sia destinato a un'attività commerciale o aperta al pubblico: ciò che rileva è la destinazione esclusiva all'attività religiosa o di culto, comprensiva delle pertinenze funzionalmente collegate.
  • Sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare la propria qualità soggettiva di ente ecclesiastico e la destinazione oggettiva esclusiva dell'immobile all'attività agevolata; una volta assolto tale onere, spetta all'amministrazione provare l'eventuale svolgimento di attività commerciale incompatibile con il beneficio.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a negare l'esenzione per il solo fatto che la documentazione attesti la residenza della comunità religiosa, ma deve verificare se tale stabile destinazione dell'immobile integri, in concreto, una delle attività di culto o di religione rilevanti ai fini tributari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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