Cassazione Civile, Ordinanza n. 17433/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente religioso)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU e TASI riferito all'anno d'imposta 2015, con richiesta di pagamento per euro 14.051,17 e euro 705,59 per insufficiente versamento. Nei gradi di merito il contribuente aveva visto respinte le proprie difese: i giudici di merito avevano ritenuto non provato che l'immobile fosse effettivamente e in via esclusiva o prevalente destinato alle attività agevolate di culto, catechesi ed educazione cristiana, valorizzando il fatto che la documentazione prodotta fosse in parte unilaterale e generica e che provasse solo la stabile residenza della comunità religiosa e l'elenco dei confratelli. Inoltre, la Corte territoriale aveva affermato che il beneficio riduttivo del 50% della base imponibile sarebbe spettato solo in caso di vincolo diretto, non anche di vincolo indiretto. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e i), d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, dell'art. 16, lett. a), l. n. 222/1985, nonché degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che era stata comunque dimostrata la natura di ente religioso e la destinazione degli immobili all'accoglienza dei sacerdoti della comunità nella convivenza anagrafica indicata. Con il secondo motivo ha poi denunciato la violazione degli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011, contestando la negata riduzione per vincolo indiretto e affermando che nel caso concreto si trattava di vincolo diretto presunto, essendo il bene di proprietà di un ente religioso e costruito da oltre settant'anni da architetto non più vivente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non si fosse uniformata ai principi già affermati in tema di esenzione IMU per immobili degli enti ecclesiastici, perché aveva svalutato la destinazione dell'intero immobile a stabile residenza della comunità religiosa senza verificare se tale destinazione, unitamente alle pertinenze, integrasse una delle attività di religione o di culto rilevanti ai fini agevolativi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esenzione può spettare anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità religiosa, in quanto attività riconducibile alla formazione del clero e dei religiosi e non necessariamente commerciale. Ha inoltre ribadito che, sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività agevolata, mentre spetta all'ente impositore provare l'eventuale attività commerciale. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504/1992
richiamato come disposizione invocata dal ricorrente insieme alla lettera i) per sostenere l'esenzione/agevolazione IMU, ma il cuore della decisione riguarda la lettura della lettera i) in combinato con l'art. 16 l. n. 222/1985
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
l'esenzione spetta agli immobili degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto, incluse quelle elencate nell'art. 16, lett. a), l. n. 222/1985; la norma va letta in modo da includere anche l'abitazione dei membri della comunità religiosa se funzionale a tali attività
art. 13 d.l. n. 201/2011
richiamato in relazione al regime IMU e alla riduzione/agevolazione della base imponibile
art. 16, lett. a), l. n. 222/1985
attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
le attività di religione o di culto comprendono anche la formazione del clero e dei religiosi e la catechesi; tale nozione giustifica l'agevolazione fiscale quando l'immobile è concretamente destinato a tali finalità
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
invocato tra le norme processuali in tema di prova nel processo tributario
art. 2697 c.c.
il contribuente deve provare la qualità di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività agevolata; l'ente impositore deve provare l'eventuale esercizio di attività commerciale
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al valore presuntivo della documentazione prodotta e della destinazione dell'immobile
art. 115 c.p.c.
richiamato quale norma sulla valutazione delle prove acquisite al processo
art. 10 d.lgs. n. 42/2004
richiamato nel secondo motivo in tema di vincolo culturale dell'immobile
art. 12 d.lgs. n. 42/2004
richiamato nel secondo motivo in tema di qualificazione del vincolo diretto/indiretto
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
richiamato nel secondo motivo in relazione alla riduzione della base imponibile collegata al vincolo sull'immobile
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli immobili appartenenti a enti ecclesiastici può spettare anche quando l'immobile sia adibito ad abitazione dei membri della comunità religiosa, se tale destinazione si inserisce nelle attività di formazione del clero e dei religiosi o nelle altre attività di religione e di culto rilevanti per legge.
- Ai fini dell'agevolazione non è necessario che l'immobile sia destinato a un'attività commerciale o aperta al pubblico: ciò che rileva è la destinazione esclusiva all'attività religiosa o di culto, comprensiva delle pertinenze funzionalmente collegate.
- Sul piano probatorio, il contribuente deve dimostrare la propria qualità soggettiva di ente ecclesiastico e la destinazione oggettiva esclusiva dell'immobile all'attività agevolata; una volta assolto tale onere, spetta all'amministrazione provare l'eventuale svolgimento di attività commerciale incompatibile con il beneficio.
- Il giudice di merito non può limitarsi a negare l'esenzione per il solo fatto che la documentazione attesti la residenza della comunità religiosa, ma deve verificare se tale stabile destinazione dell'immobile integri, in concreto, una delle attività di culto o di religione rilevanti ai fini tributari.
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