Sentenza n. 5094/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 915/2024 del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 2358/2024, pubblicata in data 04/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 915/2024 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 1.000,00. La sentenza aveva inoltre disposto il pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario. Poiché il Ministero non aveva adempiuto alla parte di interesse della ricorrente, quest'ultima ha chiesto: l'assegnazione di un termine per l'esecuzione; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, alla parte del titolo giudiziale riguardante l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente. L'ordine non comprende le spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito per effetto dell'attribuzione, non aveva proposto il giudizio di ottemperanza insieme alla propria assistita. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi dopo la comunicazione della persistente inadempienza da parte della ricorrente; il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, ove concretamente dovuto. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne aveva fatto richiesta.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie; il suo inutile decorso costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'ordine di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre a carico dell'amministrazione le spese della funzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il creditore delle spese di lite attribuite al difensore antistatario è il difensore stesso, titolare di un autonomo titolo di credito; pertanto, il cliente non può ottenere in proprio, mediante il giudizio di ottemperanza, l'esecuzione della parte della sentenza relativa a tali spese se il difensore non ha promosso il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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